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DECRETO-LEGGE 22 settembre 2006, n. 259

Disposizioni urgenti per il riordino della normativa in tema di intercettazioni telefoniche.

note: Entrata in vigore del decreto: 23-9-2006.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 20 novembre 2006, n. 281 (in G.U. 21/11/2006, n.271).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/09/2011)
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 22-11-2006
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare misure
volte a rafforzare le misure di contrasto alla detenzione illegale di
contenuti    e    dati   relativi   ad   intercettazioni   effettuate
illecitamente, nonche' ad informazioni illegalmente raccolte;
  Ritenuta   altresi'  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di
apprestare piu' incisive misure atte ad evitare l'indebita diffusione
e   comunicazione  di  dati  od  elementi  concernenti  conversazioni
telefoniche  o  telematiche  illecitamente  intercettate o acquisite,
nonche'  di  informazioni  illegalmente  raccolte e, nel contempo, di
garantire adeguate forme di indennizzo alle vittime di fatti illeciti
in materia;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 22 settembre 2006;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, del
Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia;
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1

1.  L'articolo  240  del codice di procedura penale e' sostituito dal
seguente:
"Art.  240.  (Documenti  anonimi  ed atti relativi ad intercettazioni
illegali).  - 1. I documenti che contengono dichiarazioni anonime non
possono  essere  acquisiti  ne'  in  alcun modo utilizzati, salvo che
costituiscano corpo del reato o provengano comunque dall'imputato.
((2.  Il  pubblico  ministero  dispone  l'immediata secretazione e la
custodia  in  luogo protetto dei documenti, dei supporti e degli atti
concernenti  dati  e  contenuti  di  conversazioni  o  comunicazioni,
relativi  a  traffico telefonico e telematico, illegalmente formati o
acquisiti.   Allo  stesso  modo  provvede  per  i  documenti  formati
attraverso  la  raccolta illegale di informazioni. Di essi e' vietato
effettuare   copia  in  qualunque  forma  e  in  qualunque  fase  del
procedimento ed il loro contenuto non puo' essere utilizzato.
3.  Il  pubblico  ministero,  acquisiti i documenti, i supporti e gli
atti  di cui al comma 2, entro quarantotto ore, chiede al giudice per
le indagini preliminari di disporne la distruzione.
4.  Il  giudice  per  le  indagini  preliminari  entro  le successive
quarantotto  ore  fissa  l'udienza  da tenersi entro dieci giorni, ai
sensi  dell'articolo  127, dando avviso a tutte le parti interessate,
che  potranno  nominare  un  difensore  di fiducia, almeno tre giorni
prima della data dell'udienza.
5.  Sentite le parti comparse, il giudice per le indagini preliminari
legge  il  provvedimento in udienza e, nel caso ritenga sussistenti i
presupposti  di cui al comma 2, dispone la distruzione dei documenti,
dei  supporti  e  degli  atti  di  cui  al  medesimo comma 2 e vi da'
esecuzione  subito  dopo  alla  presenza del pubblico ministero e dei
difensori delle parti.
6.  Delle  operazioni di distruzione e' redatto apposito verbale, nel
quale  si  da'  atto  dell'avvenuta  intercettazione  o  detenzione o
acquisizione illecita dei documenti, dei supporti e degli atti di cui
al  comma  2  nonche' delle modalita' e dei mezzi usati oltre che dei
soggetti  interessati,  senza  alcun  riferimento  al contenuto degli
stessi documenti, supporti e atti))".