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DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 2006, n. 250

Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di accademia di belle arti, istituti superiori per le industrie artistiche, conservatori di musica e istituti musicali pareggiati in provincia di Trento.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/8/2006
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vigente al 30/04/2024
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Testo in vigore dal: 29-8-2006
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670,   che   approva   il  testo  unico  delle  leggi  costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
  Sentita  la commissione paritetica per le norme di attuazione dello
statuto  prevista  dall'articolo 107, primo comma, del citato decreto
del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 14 luglio 2006;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto
con  i  Ministri  dell'universita'  e  della ricerca, dell'economia e
delle  finanze,  e  per  le  riforme  e  l'innovazione nella pubblica
amministrazione;
                                Emana
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
  1.  Alle  accademie  di  belle arti, agli istituti superiori per le
industrie  artistiche  (ISIA),  ai  conservatori  di  musica  e  agli
istituti  musicali pareggiati con sede nel territorio della Provincia
autonoma  di Trento si applicano le disposizioni di cui alla legge 21
dicembre  1999, n. 508 e dei regolamenti di cui all'articolo 2, comma
7,  della  detta  legge,  con  l'osservanza  delle norme del presente
decreto.
  2.  Le funzioni amministrative statali relative alle istituzioni di
cui  al  comma  1,  comprese  quelle  concernenti  gli  statuti  e  i
regolamenti didattici, sono delegate, ai sensi dell'articolo 16 dello
Statuto speciale di autonomia, alla Provincia autonoma di Trento, che
le  esercita  previa  acquisizione,  ove  previsto,  del  parere  del
Consiglio  nazionale  per  l'alta  formazione  artistica  e  musicale
(CNAM), a tal fine integrato dal direttore locale dell'istituzione.
  3.  Gli  atti di programmazione che prevedono la trasformazione dei
Conservatori    in   Istituti   superiori   degli   studi   musicali,
l'istituzione  di  nuove  istituzioni  di  alta formazione artistica,
musicale  e coreutica nella provincia di Trento e l'autorizzazione ad
enti  e  privati  con  sede  nella provincia di Trento a rilasciare i
titoli  con  valore legale, previsti dalla legge 21 dicembre 1999, n.
508  e  dai  regolamenti  attuativi  di cui al comma 1, sono adottati
dalla  Provincia  autonoma  di  Trento,  d'intesa  con  il  Ministero
dell'universita' e della ricerca.
  4.  Ai  fini  di  cui  al  comma  2 la Provincia autonoma di Trento
verifica   altresi'   l'adeguatezza  delle  risorse  finanziarie,  di
docenza,  di  locali, di attrezzature e strumentazioni in conformita'
ai  criteri  elaborati, per le istituzioni richiamate al comma 1, dal
Comitato  per  la  valutazione  del  sistema universitario, della cui
collaborazione puo' avvalersi.
  5. Ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto speciale per il Trentino
Alto Adige la Provincia autonoma di Trento, nel rispetto dei principi
fondamentali   della   legislazione   statale,   puo'  emanare  norme
legislative,  per  quanto riguarda il finanziamento delle istituzioni
di  cui  al  comma  1  e  l'edilizia  delle medesime istituzioni, ivi
comprese  la  scelta  delle  aree  e  l'acquisizione,  anche mediante
esproprio, degli immobili necessari.
  6. I contributi dello Stato in relazione alle istituzioni di cui al
comma  1  sono  determinati  annualmente  con  decreto  del Ministero
dell'universita'  e  della  ricerca,  previa intesa con la Provincia,
nello  stato di previsione della spesa del Ministero dell'universita'
e  della  ricerca,  tenendo  conto  dei  parametri  utilizzati per il
finanziamento   degli   analoghi   istituti   operanti  nel  restante
territorio nazionale.
  7.  Al fine di garantire lo svolgimento delle attivita' formative e
l'indirizzo  internazionale dell'offerta didattica e della produzione
artistica  le  istituzioni  di  cui  al  comma  1  possono  conferire
contratti  a  tempo determinato a docenti e ricercatori che rivestono
presso universita' o istituzioni di alta cultura in campo artistico e
musicale   straniere   qualifiche   analoghe   a  quelle  considerate
dall'ordinamento  nazionale. La facolta' di nomina di cui al presente
comma e' esercitabile nella misura massima del trenta per cento della
dotazione organica del corpo docenti.
  8.  Le  istituzioni  di  cui  al comma 1 promuovono e sviluppano la
collaborazione  scientifica  con  le  universita',  con  i  centri di
ricerca  e  con  le  istituzioni d'alta formazione e specializzazione
artistica  e  musicale anche degli altri Stati e in particolare degli
Stati  membri dell'Unione europea per le esigenze sia della ricerca e
della  produzione artistica che dell'insegnamento. I relativi accordi
di  collaborazione  possono prevedere l'esecuzione di corsi integrati
di  studio  sia  presso  entrambe  le  istituzioni o universita', sia
presso  una  di  esse,  nonche'  programmi  di  ricerca congiunti. Le
medesime  istituzioni  riconoscono  la  validita'  dei  corsi seguiti
ovvero  delle  parti dei piani di studio svolte dagli studenti presso
le  istituzioni  o  universita'  estere,  nonche' i titoli accademici
conseguiti al termine dei corsi integrati.
  9.  Gli  accordi  di  collaborazione definiti ai sensi del comma 8,
sono  comunicati  al  Ministro dell'universita' e della ricerca entro
trenta  giorni  dalla  loro stipulazione e divengono esecutivi ove il
Ministro  non si opponga, per ragioni di legittimita', entro i trenta
giorni successivi.
  10.  Fino al trasferimento presso le istituzioni di cui al comma 1,
il  personale  dipendente,  ivi  compreso  quello  non insegnante, in
servizio  presso il Conservatorio Statale di Musica di Trento, rimane
alle dipendenze dello Stato.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 25 luglio 2006
                             NAPOLITANO
                                  Prodi, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  Lanzillotta,   Ministro   per   gli
                                  affari  regionali  e  le  autonomie
                                  locali
                                  Mussi,  Ministro dell'universita' e
                                  della ricerca
                                  Padoa       Schioppa,      Ministro
                                  dell'economia e delle finanze
                                  Nicolais, Ministro per le riforme e
                                  l'innovazione     nella    pubblica
                                  amministrazione
Visto, il Guardasigilli: Mastella
          Avvertenza:
              -  Il  testo  delle  note  qui  pubblicato  e'  redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi 2   e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - L'art.    87,   comma quinto,   della   Costituzione,
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare  leggi  e  di emanare i decreti aventi valore di
          leggi e regolamenti.
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
          1972,  n.  670  (Approvazione  del  testo unico delle leggi
          costituzionali  concernenti  lo  statuto  speciale  per  il
          Trentino-Alto  Adige)  e'  stato  pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 20 novembre 1972, n. 301.
              -  Il  testo  del primo comma dell'art. 107 del decreto
          del  Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e'
          il seguente:
                "Art.  107. - Con decreti legislativi saranno emanate
          le  norme  di  attuazione del presente statuto, sentita una
          commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei
          in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale,
          due  del Consiglio provinciale di Trento e due di quello di
          Bolzano.   Tre  componenti  devono  appartenere  al  gruppo
          linguistico tedesco".
          Note all'art. 1:
              - La  legge  21 dicembre  1999,  n.  508 (Riforma delle
          Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza,
          dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti
          superiori  per le industrie artistiche, dei Conservatori di
          musica  e degli Istituti musicali pareggiati) e' pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2.
              -  Lo  Statuto  speciale di autonomia del Trentino-Alto
          Adige  e'  citato  nelle  note  alle  premesse  (D.P.R.  n.
          670/72),  e  gli  articoli  16  e 17 dello Statuto medesimo
          riguardano  le  "Disposizioni  comuni  alla regione ed alle
          province".