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DECRETO LEGISLATIVO 4 aprile 2006, n. 177

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige/Sudtirol, concernenti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, in materia di tutela della popolazione di lingua ladina in provincia di Bolzano.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/5/2006
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Testo in vigore dal: 31-5-2006
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670,   che   approva   il  testo  unico  delle  leggi  costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n.
574;
  Sentita  la  Commissione  paritetica  per  le  norme  di attuazione
prevista  dall'articolo 107,  comma secondo,  del  citato decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 marzo 2006;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  gli  affari  regionali,  di  concerto  con il Ministro
dell'interno;

                                Emana
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.
  1. Al  comma 3  dell'articolo 32  del  decreto del Presidente della
Repubblica  15 luglio  1988, n. 574, e' aggiunto, infine, il seguente
periodo:  «Le  carte  di  identita'  sono redatte in lingua italiana,
tedesca  e  ladina,  nei  territori comunali di: Ortisei Val Gardena,
S. Cristina  Val  Gardena,  Selva  di  Val Gardena, Corvara in Badia,
Badia, La Valle, San Martino in Badia, Marebbe.».
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 4 aprile 2006
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              La  Loggia,  Ministro  per  gli  affari
                              regionali
                              Pisanu, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: Castelli
          Avvertenza:
              Il   testo   delle   note  qui  pubblicato  e'  redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi 2   e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
          lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
          il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Nota al titolo:
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio
          1988,  n.  574  (Norme di attuazione dello statuto speciale
          per  la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della
          lingua  tedesca  e  della  lingua  ladina  nei rapporti dei
          cittadini   con   la   pubblica   amministrazione   e   nei
          procedimenti giudiziari) e' stato pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 8 maggio 1989, n. 105.
          Note alle premesse:
              - L'art.   87,   comma   quinto   della   Costituzione,
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare  leggi  e  di emanare i decreti aventi valore di
          leggi e regolamenti.
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
          1972,  n. 670, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          20 novembre 1972, n. 301.
              - Il  testo del secondo comma dell'art. 107 del decreto
          del  Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e'
          il seguente:
              «In seno alla commissione di cui al precedente comma e'
          istituita   una   speciale  commissione  per  le  norme  di
          attuazione relative alle materie attribuite alla competenza
          della  provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui
          tre  in  rappresentanza  dello Stato e tre della provincia.
          Uno   dei   membri   in  rappresentanza  dello  Stato  deve
          appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in
          rappresentanza  della  provincia deve appartenere al gruppo
          linguistico italiano.».
          Nota all'art. 1:
              - Il  testo  del  comma 3, dell'art. 32 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  15 luglio 1988, n. 574, come
          modificato dal presente decreto, e' il seguente:
              «3.   Gli   atti   di  cui  all'art.  4  emanati  dalle
          amministrazioni  di cui al comma 1 sono redatti in italiano
          e  tedesco,  seguiti  dal  testo in ladino. La regione e la
          provincia  di  Bolzano  provvedono alla pubblicazione degli
          atti normativi e delle circolari di diretto interesse della
          popolazione  ladina residente in provincia di Bolzano nella
          lingua ladina. Tale pubblicazione e' di norma contemporanea
          al  testo  in  lingua  italiana  e tedesca e, comunque, non
          successiva  a trenta giorni dalla data di pubblicazione del
          testo  in  lingua italiana e tedesca, ferma la loro entrata
          in  vigore.  Le  carte  di identita' sono redatte in lingua
          italiana,  tedesca  e  ladina,  nei  territori comunali di:
          Ortisei  Val Gardena, S. Cristina Val Gardena, Selva di Val
          Gardena,  Corvara in Badia, Badia, La Valle, San Martino in
          Badia, Marebbe.».