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MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 28 settembre 2005, n. 305

Caratteristiche delle tessere di riconoscimento rilasciate al personale adibito all'esercizio di speciali funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 4/5/2006
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vigente al 29/04/2024
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Testo in vigore dal: 4-5-2006
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE

    Vista   la   legge   30 aprile   1962,   n.   283,  e  successive
modificazioni,  recante  la  disciplina  igienica  della produzione e
della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;
    Visto l'articolo 17 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, recante
modifiche e integrazioni alla legge n. 283 del 1962;
    Visto  l'articolo 57,  ultimo  comma,  del  codice  di  procedura
penale;
    Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
    Visto  il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni e integrazioni;
    Visto  il  decreto-legge  12 giugno 2001, n. 217, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge 3 agosto 2001, n. 317, con il quale sono
state  trasferite al Ministero della salute le funzioni del Ministero
della sanita';
    Visto  il  proprio  decreto 15 novembre 1985, come modificato dal
decreto  27  maggio 1987, in base al quale l'esercizio delle speciali
funzioni  di  polizia  giudiziaria  espletate,  ai sensi della citata
legge  n.  283  del  1962,  dai medici, dai farmacisti, dai segretari
tecnici,  dalle  guardie di sanita' e dai capi guardia di sanita' dei
ruoli  di questo Ministero comporta il riconoscimento della qualifica
di  ufficiale  di  polizia  giudiziaria  ed il rilascio della tessera
personale  di  riconoscimento  avente le caratteristiche indicate nel
relativo allegato A;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967,
n.  851,  che  detta  norme  in  materia di tessere di riconoscimento
rilasciate dalle amministrazioni dello Stato;
    Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo del
CCNL  dell'area I del 5 aprile 2001, sottoscritto in data 23 dicembre
2004,  riguardante  i  dirigenti delle professionalita' sanitarie del
Ministero   della   salute,  nonche'  l'accordo  di  amministrazione,
sottoscritto in data 26 ottobre 2000, adottato ai sensi del contratto
collettivo   nazionale   di   lavoro  per  il  quadriennio  normativo
1998/2001,   sottoscritto   in  data  16 febbraio  1999,  concernente
l'inquadramento   nei   nuovi  profili  professionali  del  personale
appartenente alle aree funzionali del Ministero;
    Considerato  che  ai  sensi  delle sopra indicate disposizioni il
personale  medico,  veterinario,  chimico, e farmacista del Ministero
della    salute   e'   stato   inquadrato   nella   dirigenza   delle
professionalita'   sanitarie   e   quello   appartenente  ai  profili
professionali  di  segretario  tecnico,  di guardia di sanita' e capo
guardia  di  sanita'  e' stato inquadrato nelle aree funzionali C e B
del settore della prevenzione, dell'assistenza, della vigilanza e del
controllo  sanitario  con  i  profili  professionali di coordinatore,
specialista, collaboratore, assistente tecnico ed operatore tecnico;
    Ravvisata,  pertanto,  la  necessita'  di  apportare modifiche al
citato decreto ministeriale del 1985 per quanto riguarda i dipendenti
cui  attribuire, ai sensi delle menzionate disposizioni, la qualifica
di ufficiale di polizia giudiziaria e rilasciare la tessera personale
di riconoscimento, al fine di adeguarne il contenuto al nuovo sistema
di classificazione del personale;
    Ritenuto,  in  conseguenza,  di  rideterminare le caratteristiche
della  tessera  di  riconoscimento  di  cui all'allegato A del citato
decreto  ministeriale  15 novembre  1985,  al  fine di adeguarla alle
prescrizioni  in atto vigenti sia per il personale cui e' attribuita,
nell'esercizio  delle  funzioni  di  vigilanza di cui all'articolo 17
della legge 26 febbraio 1963, n. 441, la qualifica degli ufficiali di
polizia  giudiziaria  sia  per l'Autorita' competente a rilasciare il
documento;
    Udito  il  parere  del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 luglio 2005;
    Vista la prescritta comunicazione al Presidente del Consiglio dei
Ministri,  a  norma  dell'articolo 17,  comma 3 della legge 23 agosto
1988, n. 400;

                               Adotta

                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
    1.  L'articolo 1  del decreto ministeriale 15 novembre 1985, come
modificato dal decreto 27 maggio 1987, e' sostituito dal seguente:
    «Art.  1. - Ai dirigenti medici, veterinari, chimici e farmacisti
appartenenti  alle  professionalita'  sanitarie  del  Ministero della
salute  ed  al  personale appartenente alle aree funzionali C e B del
settore  della  prevenzione,  dell'assistenza,  della vigilanza e del
controllo   sanitario,   inquadrato   nei  profili  professionali  di
coordinatore,   specialista,  collaboratore,  assistente  tecnico  ed
operatore  tecnico,  in  servizio  presso il Ministero della salute e
adibito  ai  compiti  per  i  quali  la  normativa in premessa citata
prevede  il  riconoscimento  della  qualifica di ufficiale di polizia
giudiziaria,  e'  rilasciata,  per l'effettivo esercizio di vigilanza
igienica sulla produzione e sul commercio delle sostanze alimentari e
delle  bevande,  una  tessera  personale di riconoscimento, avente le
caratteristiche indicate nell'allegato A al presente decreto».
    2.  L'allegato  A  al  decreto  ministeriale  15 novembre 1985 e'
sostituito dall'allegato A al presente regolamento.
    Il  presente  decreto  munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'
inserito   nella   Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
      Roma, 28 settembre 2005
                                                 Il Ministro: Storace

Visto, il Guardasigilli: Castelli

  Registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 2006
  Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 120
          Avvertenza:

              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          italiana,  approvato  con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092,
          al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di
          legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.

          Note alle premesse.

              -   L'art.  17  della  legge  26 aprile  1963,  n.  441
          (Modifiche  ed  integrazioni  alla legge 30 aprile 1962, n.
          283,  sulla  disciplina  igienica  della produzione e della
          vendita  delle  sostanze  alimentari  e delle bevande ed al
          decreto  del presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n.
          750), reca il seguente testo:
              «Art.  17. - Gli  ispettori  assegnati  alla  Direzione
          generale  saranno  ripartiti  in  tre  rami  di competenza:
          medico-biologica,  chimica  e industriale; quelli assegnati
          agli  ispettorati  di zona saranno ripartiti in due rami di
          competenza:  medico-biologica  e  chimica; quelli assegnati
          agli   uffici   dei   medici  provinciali  avranno  l'unica
          qualificazione di competenza medico-igienistica.
              Gli  ispettori  predetti  esercitano la vigilanza sulla
          preparazione,   sulla  produzione  e  sul  commercio  delle
          sostanze alimentari e delle bevande allo scopo di prevenire
          e  reprimere  le  infrazioni  alla legge 30 aprile 1962, n.
          283,  e  ad  ogni  altra  norma  in  materia  di disciplina
          igienica delle sostanze alimentari e delle bevande.
              A   tal   fine   essi  provvedono  ad  accertamenti  ed
          ispezioni,  in  qualunque  momento,  negli  stabilimenti ed
          esercizi  esistenti  nella provincia, nonche' sui depositi,
          sugli  scali  e sui mezzi di trasporto; raccolgono tutte le
          notizie    e   le   informazioni   sulla   preparazione   e
          conservazione  delle  sostanze  alimentari e delle bevande,
          che  possono  interessare  la tutela della salute pubblica;
          propongono   al   medico   o   al  veterinario  provinciale
          l'adozione dei provvedimenti di competenza.
              Gli  ispettori  sanitari  sono  coadiuvati da segretari
          tecnici   e   guardie   di  sanita',  i  quali  sono  anche
          autorizzati al prelievo dei campioni; si avvalgono altresi'
          della   collaborazione   degli  ufficiali  sanitari  e  dei
          veterinari  comunali,  secondo  le rispettive competenze, e
          dell'opera dei vigili sanitari provinciali e comunali.
              Per  l'adempimento  delle  loro  funzioni gli ispettori
          sanitari  hanno  i medesimi poteri attribuiti all'Autorita'
          sanitaria  provinciale dalle norme in materia di disciplina
          igienica  delle  sostanze  alimentari  e  delle bevande, ad
          eccezione  dei  poteri  di  chiusura  degli stabilimenti ed
          esercizi  e di distruzione delle sostanze nocive. Peraltro,
          in  caso  di urgente necessita', l'ispettore sanitario puo'
          ordinare  la  sospensione,  per  non  oltre tre giorni, dei
          procedimenti  di  lavorazione  o  della vendita di sostanze
          alimentari  e  bevande  risultate non conformi alle vigenti
          leggi   sanitarie,  salvo  i  successivi  provvedimenti  di
          competenza dell'Autorita' sanitaria provinciale.
              Nei  limiti  del  servizio  a  cui sono destinati, sono
          ufficiali di polizia giudiziaria.
              Su  richiesta  dell'Autorita'  sanitaria provinciale, i
          poteri  di  cui  al  secondo  e  terzo  comma  del presente
          articolo  possono  essere  conferiti  ad altri ufficiali ed
          agenti di polizia giudiziaria.».
              -  L'art.  57,  ultimo  comma  del  codice di procedura
          penale reca il seguente testo:
              «3.   Sono  altresi'  ufficiali  e  agenti  di  polizia
          giudiziaria,  nei  limiti del servizio cui sono destinate e
          secondo  le  rispettive attribuzioni, le persone alle quali
          le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste
          dall'art. 55.».
              - L'art. 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri), reca il seguente
          testo:
              «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
              -  Il  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, reca:
          «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
          delle amministrazioni pubbliche».