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DECRETO LEGISLATIVO 13 marzo 2006, n. 150

Attuazione della direttiva 2003/20/CE che modifica la direttiva 91/671/CEE relativa all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per i bambini nei veicoli. Modifiche al codice della strada.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/4/2006
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Testo in vigore dal: 14-4-2006
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge  18 aprile  2005,  n. 62, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2004;
  Visto  il  nuovo  codice della strada di cui al decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, ed in particolare gli articoli 172, 126-bis e
169;
  Vista   la  direttiva  2003/20/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  dell'8 aprile  2003, che modifica la direttiva 91/671/CEE
del  Consiglio  per  il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri relative all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza sugli
autoveicoli di peso inferiore a 3,5 tonnellate;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 24 novembre 2005;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 febbraio 2006;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del
Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti, di concerto con i
Ministri  degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle
finanze e della salute;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
               Modifiche all'articolo 172 del decreto
                     legislativo n. 285 del 1992
  1.  L'articolo  172 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
e' sostituito dal seguente:
  Art.  172 (Uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta
per  bambini).  -  1. Il conducente ed i passeggeri dei veicoli delle
categorie  M1,  N1, N2 ed N3, di cui all'articolo 47, comma 2, muniti
di  cintura di sicurezza, hanno l'obbligo di utilizzarle in qualsiasi
situazione  di marcia. I bambini di statura inferiore a 1,50 m devono
essere  assicurati  al sedile con un sistema di ritenuta per bambini,
adeguato  al  loro  peso,  di  tipo  omologato  secondo  le normative
stabilite   dal  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,
conformemente ai regolamenti della Commissione economica per l'Europa
delle Nazioni Unite o alle equivalenti direttive comunitarie.
  2.  Il  conducente  del  veicolo  e'  tenuto  ad  assicurarsi della
persistente efficienza dei dispositivi di cui al comma 1.
  3.  Sui  veicoli  delle  categorie  M1,  N1, N2 ed N3 sprovvisti di
sistemi di ritenuta:
    a) i bambini di eta' fino a tre anni non possono viaggiare;
    b) i  bambini  di  eta' superiore ai tre anni possono occupare un
sedile anteriore solo se la loro statura supera 1,50 m.
  4.  I  bambini  di statura non superiore a 1,50 m, quando viaggiano
negli autoveicoli per il trasporto di persone in servizio pubblico di
piazza  o  negli  autoveicoli  adibiti  al  noleggio  con conducente,
possono  non  essere  assicurati al sedile con un sistema di ritenuta
per  bambini,  a  condizione  che  non occupino un sedile anteriore e
siano  accompagnati  da almeno un passeggero di eta' non inferiore ad
anni sedici.
  5.   I  bambini  non  possono  essere  trasportati  utilizzando  un
seggiolino  di sicurezza rivolto all'indietro su un sedile passeggeri
protetto  da  airbag  frontale,  a meno che l'airbag medesimo non sia
stato disattivato anche in maniera automatica adeguata.
  6.  Tutti  gli occupanti, di eta' superiore a tre anni, dei veicoli
in  circolazione  delle  categorie M2 ed M3 devono utilizzare, quando
sono  seduti,  i  sistemi  di  sicurezza di cui i veicoli stessi sono
provvisti. I bambini devono essere assicurati con sistemi di ritenuta
per bambini, eventualmente presenti sui veicoli delle categorie M2 ed
M3, solo se di tipo omologato secondo quanto previsto al comma 1.
  7.  I passeggeri dei veicoli delle categorie M2 ed M3 devono essere
informati  dell'obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza, quando
sono  seduti  ed  il  veicolo  e'  in  movimento, mediante cartelli o
pittogrammi,   conformi   al  modello  figurante  nell'allegato  alla
direttiva  2003/20/CE,  apposti  in modo ben visibile su ogni sedile.
Inoltre, la suddetta informazione puo' essere fornita dal conducente,
dal  bigliettaio,  dalla persona designata come capogruppo o mediante
sistemi audiovisivi quale il video.
  8.  Sono  esentati dall'obbligo di uso delle cinture di sicurezza e
dei sistemi di ritenuta per bambini:
    a) gli  appartenenti  alle forze di polizia e ai corpi di polizia
municipale   e   provinciale  nell'espletamento  di  un  servizio  di
emergenza;
    b) i   conducenti   e   gli  addetti  dei  veicoli  del  servizio
antincendio e sanitario in caso di intervento di emergenza;
    c) gli  appartenenti ai servizi di vigilanza privati regolarmente
riconosciuti che effettuano scorte;
    d) gli  istruttori di guida quando esplicano le funzioni previste
dall'articolo 122, comma 2;
    e) le   persone  che  risultino,  sulla  base  di  certificazione
rilasciata dalla unita' sanitaria locale o dalle competenti autorita'
di  altro  Stato membro delle Comunita' europee, affette da patologie
particolari  o  che  presentino  condizioni fisiche che costituiscono
controindicazione specifica all'uso dei dispositivi di ritenuta. Tale
certificazione  deve  indicare la durata di validita', deve recare il
simbolo  previsto  nell'articolo  5 della direttiva 91/671/CEE e deve
essere   esibita   su  richiesta  degli  organi  di  polizia  di  cui
all'articolo 12;
    f) le   donne   in   stato   di   gravidanza   sulla  base  della
certificazione   rilasciata   dal  ginecologo  curante  che  comprovi
condizioni  di  rischio particolari conseguenti all'uso delle cinture
di sicurezza;
    g) i  passeggeri dei veicoli M2 ed M3 autorizzati al trasporto di
passeggeri in piedi ed adibiti al trasporto locale e che circolano in
zona urbana;
    h) gli   appartenenti  alle  forze  armate  nell'espletamento  di
attivita' istituzionali nelle situazioni di emergenza.
  9.  Fino  all'8 maggio  2009,  sono esentati dall'obbligo di cui al
comma  1  i  bambini  di  eta' inferiore ad anni dieci trasportati in
soprannumero   sui   posti   posteriori  delle  autovetture  e  degli
autoveicoli  adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose, di cui
dell'articolo  169,  comma  5, a condizione che siano accompagnati da
almeno un passeggero di eta' non inferiore ad anni sedici.
  10.  Chiunque  non  fa uso dei dispositivi di ritenuta, cioe' delle
cinture  di  sicurezza  e  dei  sistemi  di  ritenuta per bambini, e'
soggetto  alla  sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
68,00  euro  a 275,00 euro. Quando il mancato uso riguarda il minore,
della  violazione  risponde  il  conducente  ovvero,  se presente sul
veicolo  al  momento  del  fatto, chi e' tenuto alla sorveglianza del
minore stesso. Quando il conducente sia incorso, in un periodo di due
anni, in una delle violazioni di cui al presente comma per almeno due
volte,  all'ultima  infrazione  consegue  la  sanzione amministrativa
accessoria  della  sospensione della patente da quindici giorni a due
mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
  11.  Chiunque,  pur  facendo  uso  dei  dispositivi di ritenuta, ne
altera  od ostacola il normale funzionamento degli stessi e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 34,00 euro
a 138,00 euro.
  12.  Chiunque  importa  o  produce  per  la commercializzazione sul
territorio  nazionale e chi commercializza dispositivi di ritenuta di
tipo  non  omologato  e'  soggetto  alla  sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da 716,00 euro a 2.867,00 euro.
  13.  I  dispositivi  di  ritenuta  di  cui  al  comma 12, ancorche'
installati  sui  veicoli, sono soggetti al sequestro ed alla relativa
confisca,  ai  sensi  delle  norme  di cui al capo I, sezione II, del
titolo VI.».
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi   2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
              - L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              - La  legge  18 aprile 2005, n. 62, e' pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  del 27 aprile 2005, n. 96, supplemento
          ordinario.
              - Il   decreto  legislativo  30 aprile  1992,  n.  285,
          recante:  «Nuovo  codice della strada», e' pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  18 maggio  1992,  n.  114, supplemento
          ordinario.
              - Si   riporta   il   testo   dell'art.   172  e  degli
          articoli 126-bis  e  169  del decreto legislativo 30 aprile
          1992,  n. 285, come modificati, dal presente decreto, cosi'
          recitano:
              «Art.  172 (Uso delle cinture di sicurezza e sistemi di
          ritenuta).  -  1. Il conducente ed i passeggeri dei veicoli
          delle categorie:
                a) M1;
                b) M2,   ad   eccezione   degli  occupanti  i  sedili
          posteriori,  di  coloro  che  viaggiano su veicoli di massa
          massima  ammissibile  superiore  a  3,5  t  e su quelli che
          dispongono di posti appositamente realizzati per passeggeri
          in piedi,
                c) N1,   ad   eccezione   degli  occupanti  i  sedili
          posteriori,  classificati nell'art. 47, comma 2, muniti dei
          dispositivi  di  ritenuta  previsti  nell'art. 72, comma 2,
          hanno  l'obbligo  di utilizzarli in qualsiasi situazione di
          marcia.
              2.   Il  conducente  e'  tenuto  ad  assicurarsi  della
          persistente efficienza dei dispositivi di ritenuta.
              3.  Sono  esentati dall'obbligo di indossare le cinture
          di sicurezza:
                a) gli  appartenenti alle forze di polizia e ai corpi
          di  polizia  municipale nell'espletamento di un servizio di
          emergenza;
                b) i  conducenti  ed addetti dei veicoli del servizio
          antincendio e sanitario in casi di interventi di emergenza;
                c) gli  appartenenti  a  servizi di vigilanza privati
          regolarmente riconosciuti che effettuano scorte;
                d) i  conducenti  di  autoveicoli per il trasporto di
          persone  in  servizio pubblico da piazza, ovvero adibiti al
          noleggio  con  conducente,  durante  il servizio nei centri
          abitati;
                e) gli   istruttori  di  guida  quando  esplicano  le
          funzioni previste dall'art. 122, comma 2;
                f) le   persone   che   risultino,   sulla   base  di
          certificazione  rilasciata  dalla unita' sanitaria locale o
          dalle  competenti autorita' sanitarie di altro Stato membro
          delle  Comunita'  europee, affette da patologie particolari
          che costituiscono controindicazione specifica all'uso delle
          cinture  di sicurezza. Tale certificazione deve indicare la
          durata  di  validita',  deve  recare  il  simbolo  previsto
          nell'art.  5  della  direttiva  n. 91/671/CEE e deve essere
          esibita  su  richiesta  degli  organi  di  polizia  di  cui
          all'art. 12;
                g) le  donne  in stato di gravidanza sulla base della
          certificazione   rilasciata   dal  ginecologo  curante  che
          comprovi  condizioni  di  rischio  particolari  conseguenti
          all'uso delle cinture di sicurezza.
              4.  I  passeggeri  di eta' inferiore ai dodici anni che
          abbiano  una  statura  inferiore  a  1,50  m  devono essere
          trattenuti  da  un  sistema di ritenuta, adeguato alla loro
          statura ed al loro peso.
              5. I bambini di eta' inferiore ai tre anni che occupano
          i  sedili  posteriori  possono  non essere trattenuti da un
          sistema  di  ritenuta  se sono trasportati in un veicolo in
          cui   tale  sistema  non  sia  disponibile,  purche'  siano
          accompagnati  da almeno un passeggero di eta' non inferiore
          ai sedici anni.
              6.  Le  norme  di  cui  al  comma 4 non si applicano ai
          passeggeri   che   viaggiano   sui   sedili  posteriori  di
          autovetture  adibite  al  trasporto  di persone in servizio
          pubblico  da  piazza  ovvero  a  noleggio  da  rimessa  con
          conducente,  durante  il  servizio,  quando  circolano  nei
          centri   abitati   o   su  itinerario  da  e  per  stazioni
          ferroviarie,  porti  e  aeroporti,  a  condizione che siano
          accompagnati  da almeno un passeggero di eta' non inferiore
          ad anni sedici.
              7.  I sistemi di ritenuta devono essere conformi ad uno
          dei  tipi  omologati  secondo  le  normative  stabilite dal
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
              8. Chiunque non fa uso delle cinture di sicurezza o dei
          sistemi  di  ritenuta  previsti  e'  soggetto alla sanzione
          amministrativa  del  pagamento di una somma da euro 68,25 a
          euro  275,10.  Quando  il  mancato  uso riguarda il minore,
          della violazione risponde il conducente ovvero, se presente
          sul  veicolo  al  momento  del  fatto,  chi  e' tenuto alla
          sorveglianza  del  minore  stesso. Quando il conducente sia
          incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni
          di  cui  al presente comma per almeno due volte, all'ultima
          infrazione  consegue  la sanzione amministrativa accessoria
          della  sospensione  della  patente da quindici giorni a due
          mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.
              9.  Chiunque,  pur facendo uso della cintura, ne altera
          od  ostacola  il  normale  funzionamento,  e' soggetto alla
          sanzione  amministrativa del pagamento di una somma da euro
          33,60 a euro 137,55.
              10.    Chiunque    importa    o    produce    per    la
          commercializzazione   sul   territorio   nazionale   e  chi
          commercializza  cinture  di sicurezza o sistemi di ritenuta
          di   tipo   non   omologato   e'   soggetto  alla  sanzione
          amministrativa  del  pagamento  di  una somma da euro 716 a
          euro 2.867.
              11.  Le  cinture  o sistemi di ritenuta di cui al comma
          10,  ancorche'  installati  sui  veicoli,  sono soggetti al
          sequestro  ed  alla relativa confisca, ai sensi delle norme
          di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.».
              «Art.  126-bis  (Patente  a  punti).  - 1. All'atto del
          rilascio  della  patente  viene  attribuito un punteggio di
          venti   punti.   Tale   punteggio,  annotato  nell'anagrafe
          nazionale   degli   abilitati   alla   guida  di  cui  agli
          articoli 225  e  226,  subisce  decurtazioni,  nella misura
          indicata   nella   tabella   allegata,   a   seguito  della
          comunicazione all'anagrafe di cui sopra della violazione di
          una  delle  norme  per  le  quali  e'  prevista la sanzione
          amministrativa  accessoria  della sospensione della patente
          ovvero  di  una  tra  le  norme  di comportamento di cui al
          titolo  V,  indicate  nella tabella medesima. L'indicazione
          del  punteggio  relativo  ad ogni violazione deve risultare
          dal verbale di contestazione.
              1-bis.  Qualora  vengano  accertate  contemporaneamente
          piu'  violazioni  delle  norme  di  cui  al comma 1 possono
          essere   decurtati   un   massimo  di  quindici  punti.  Le
          disposizioni  del  presente comma non si applicano nei casi
          in  cui  e'  prevista  la  sospensione  o  la  revoca della
          patente.
              2. L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la
          violazione  che  comporta  la  perdita di punteggio, ne da'
          notizia,   entro  trenta  giorni  dalla  definizione  della
          contestazione   effettuata,  all'anagrafe  nazionale  degli
          abilitati  alla guida. La contestazione si intende definita
          quando   sia   avvenuto   il   pagamento   della   sanzione
          amministrativa  pecuniaria  o siano conclusi i procedimenti
          dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero
          siano  decorsi  i termini per la proposizione dei medesimi.
          Il   predetto   termine  di  trenta  giorni  decorre  dalla
          conoscenza  da  parte  dell'organo di polizia dell'avvenuto
          pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la
          proposizione   dei   ricorsi,   ovvero   dalla   conoscenza
          dell'esito  dei  ricorsi  medesimi.  La  comunicazione deve
          essere   effettuata   a   carico   del   conducente   quale
          responsabile   della   violazione;   nel  caso  di  mancata
          identificazione  di  questi,  la  segnalazione  deve essere
          effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che
          lo   stesso   non  comunichi,  entro  trenta  giorni  dalla
          richiesta,  all'organo  di  polizia  che  procede,  i  dati
          personali  e  della patente del conducente al momento della
          commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta
          una  persona  giuridica,  il suo legale rappresentante o un
          suo  delegato e' tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo
          stesso  termine,  all'organo  di polizia che procede. Se il
          proprietario  del  veicolo omette di fornirli, si applica a
          suo  carico la sanzione prevista dall'art. 180, comma 8. La
          comunicazione  al  Dipartimento  per  i trasporti terrestri
          avviene per via telematica.
              3.  Ogni  variazione  di  punteggio  e' comunicata agli
          interessati  dall'anagrafe  nazionale  degli abilitati alla
          guida.  Ciascun  conducente puo' controllare in tempo reale
          lo  stato  della  propria patente con le modalita' indicate
          dal Dipartimento per i trasporti terrestri.
              4. Fatti salvi i casi previsti dal comma 5 e purche' il
          punteggio  non  sia  esaurito,  la  frequenza  ai  corsi di
          aggiornamento,   organizzati  dalle  autoscuole  ovvero  da
          soggetti   pubblici   o  privati  a  cio'  autorizzati  dal
          Dipartimento   per   i  trasporti  terrestri,  consente  di
          riacquistare  sei  punti.  Per i titolari di certificato di
          abilitazione  professionale  e  unitamente di patente B, C,
          C+E,   D,   D+E,   la   frequenza  di  specifici  corsi  di
          aggiornamento  consente di recuperare 9 punti. A tale fine,
          l'attestato  di  frequenza  al  corso deve essere trasmesso
          all'ufficio  del  Dipartimento  per  i  trasporti terrestri
          competente     per    territorio,    per    l'aggiornamento
          dell'anagrafe  nazionale  dagli  abilitati  alla guida. Con
          decreto  del  Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
          sono     stabiliti    i    criteri    per    il    rilascio
          dell'autorizzazione,   i   programmi   e  le  modalita'  di
          svolgimento dei corsi di aggiornamento.
              5. Salvo il caso di perdita totale del punteggio di cui
          al  comma  6,  la  mancanza, per il periodo di due anni, di
          violazioni  di  una norma di comportamento da cui derivi la
          decurtazione  del  punteggio,  determina l'attribuzione del
          completo  punteggio  iniziale,  entro  il  limite dei venti
          punti. Per i titolari di patente con almeno venti punti, la
          mancanza,  per  il periodo di due anni, della violazione di
          una  norma  di  comportamento da cui derivi la decurtazione
          del  punteggio,  determina  l'attribuzione di un credito di
          due punti, fino a un massimo di dieci punti.
              6. Alla perdita totale del punteggio, il titolare della
          patente  deve  sottoporsi all'esame di idoneita' tecnica di
          cui  all'art.  128. A tale fine, l'ufficio del Dipartimento
          per  i  trasporti  terrestri  competente per territorio, su
          comunicazione  dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla
          guida,  dispone  la  revisione  della  patente di guida. Il
          relativo  provvedimento, notificato secondo le procedure di
          cui  all'art.  201, comma 3, e' atto definitivo. Qualora il
          titolare  della  patente  non  si  sottoponga  ai  predetti
          accertamenti   entro   trenta  giorni  dalla  notifica  del
          provvedimento  di revisione, la patente di guida e' sospesa
          a  tempo indeterminato, con atto definitivo, dal competente
          ufficio  del  Dipartimento  per  i  trasporti terrestri. Il
          provvedimento  di  sospensione  e'  notificato  al titolare
          della  patente  a  cura degli organi di polizia stradale di
          cui   all'art.   12,  che  provvedono  al  ritiro  ed  alla
          conservazione del documento.
           Tabella dei punteggi previsti all'art. 126-bis

=====================================================================
 Norma  |                                                      |Punti
=====================================================================
Art. 141|Comma 8                                               | 5
---------------------------------------------------------------------
        |Comma 9, terzo periodo                                |10
---------------------------------------------------------------------
Art. 142|Comma 8                                               | 2
---------------------------------------------------------------------
        |Comma 9                                               |10
---------------------------------------------------------------------
Art. 143|Comma 11                                              | 4
---------------------------------------------------------------------
        |Comma 12                                              |10
---------------------------------------------------------------------
        |Comma 13, con riferimento al comma 5                  | 4
---------------------------------------------------------------------
Art. 145|Comma 5                                               | 6
---------------------------------------------------------------------
        |Comma 10, con riferimento ai commi 2, 3, 4, 6, 7, 8 e |
        |9                                                     | 5
---------------------------------------------------------------------
        |Comma 2, ad eccezione dei segnali stradali di divieto |
Art. 146|di sosta e fermata                                    | 2
---------------------------------------------------------------------
        |Comma 3                                               | 6
---------------------------------------------------------------------
Art. 147|Comma 5                                               | 6
---------------------------------------------------------------------
Art. 148|Comma 15, con riferimento al comma 2                  | 3
---------------------------------------------------------------------
        |Comma 15, con riferimento al comma 3                  | 5
---------------------------------------------------------------------
        |Comma 15, con riferimento al comma 8                  | 2
---------------------------------------------------------------------
        |Comma 16, terzo periodo                               |10
---------------------------------------------------------------------
Art. 149|Comma 4                                               | 3
---------------------------------------------------------------------
        |Comma 5, secondo periodo                              | 5
---------------------------------------------------------------------
        |Comma 6                                               | 8
---------------------------------------------------------------------
Art. 150|Comma 5, con riferimento all'art. 149, comma 5        | 5
---------------------------------------------------------------------
        |Comma 5, con riferimento all'art. 149, comma 6        | 8
---------------------------------------------------------------------
Art. 152|Comma 3                                               | 1
---------------------------------------------------------------------
Art. 153|Comma 10                                              | 3
---------------------------------------------------------------------
        |Comma 11                                              | 1
---------------------------------------------------------------------
Art. 154|Comma 7                                               | 8
---------------------------------------------------------------------
        |Comma 8                                               | 2
---------------------------------------------------------------------
Art. 158|Comma 2, lettere d), g) e h)                          | 2
---------------------------------------------------------------------
Art. 161|Commi 1 e 3                                           | 2
---------------------------------------------------------------------
        |Comma 2                                               | 4
---------------------------------------------------------------------
Art. 162|Comma 5                                               | 2
---------------------------------------------------------------------
Art. 164|Comma 8                                               | 3
---------------------------------------------------------------------
Art. 165|Comma 3                                               | 2
---------------------------------------------------------------------
Art. 167|Commi 2, 5 e 6, con riferimento a:                    |
---------------------------------------------------------------------
        |  a) eccedenza non superiore a 1t                     | 1
---------------------------------------------------------------------
        |  b) eccedenza non superiore a 2t                     | 2
---------------------------------------------------------------------
        |  c) eccedenza non superiore a 3t                     | 3
---------------------------------------------------------------------
        |  d) eccedenza superiore a 3t                         | 4
---------------------------------------------------------------------
        |Commi 3, 5 e 6 con riferimento a:                     |
---------------------------------------------------------------------
        |  a) eccedenza non superiore al 10 per cento          | 1
---------------------------------------------------------------------
        |  b) eccedenza non superiore al 20 per cento          | 2
---------------------------------------------------------------------
        |  c) eccedenza non superiore al 30 per cento          | 3
---------------------------------------------------------------------
        |  d) eccedenza superiore al 30 per cento              | 4
---------------------------------------------------------------------
        |Comma 7                                               | 3
---------------------------------------------------------------------
Art. 168|Comma 7                                               | 4
---------------------------------------------------------------------
        |Comma 8                                               |10
---------------------------------------------------------------------
        |Comma 9                                               |10
---------------------------------------------------------------------
        |Comma 9-bis                                           | 2
---------------------------------------------------------------------
Art. 169|Comma 8                                               | 4
---------------------------------------------------------------------
        |Comma 9                                               | 2
---------------------------------------------------------------------
        |Comma 10                                              | 1
---------------------------------------------------------------------
Art. 170|Comma 6                                               | 1
---------------------------------------------------------------------
Art. 171|Comma 2                                               | 5
---------------------------------------------------------------------
Art. 172|Commi 10 e 11                                         | 5
---------------------------------------------------------------------
Art. 173|Comma 3                                               | 5
---------------------------------------------------------------------
Art. 174|Comma 4                                               | 2
---------------------------------------------------------------------
        |Comma 5                                               | 2
---------------------------------------------------------------------
        |Comma 7                                               | 1
---------------------------------------------------------------------
Art. 175|Comma 13                                              | 4
---------------------------------------------------------------------
        |Comma 14, con riferimento al comma 7, lettera a)      | 2
---------------------------------------------------------------------
        |Comma 16                                              | 2
---------------------------------------------------------------------
Art. 176|Comma 19                                              |10
---------------------------------------------------------------------
        |Comma 20, con riferimento al comma 1, lettera b)      |10
---------------------------------------------------------------------
        |Comma 20, con riferimento al comma 1, lettere c) e d) |10
---------------------------------------------------------------------
        |Comma 21                                              | 2
---------------------------------------------------------------------
Art. 177|Comma 5                                               | 2
---------------------------------------------------------------------
Art. 178|Comma 3                                               | 2
---------------------------------------------------------------------
        |Comma 4                                               | 1
---------------------------------------------------------------------
Art. 179|Commi 2 e 2-bis                                       |10
---------------------------------------------------------------------
Art. 186|Commi 2 e 7                                           |10
---------------------------------------------------------------------
Art. 187|Commi 7 e 8                                           |10
---------------------------------------------------------------------
Art. 189|Comma 5, primo periodo                                | 4
---------------------------------------------------------------------
        |Comma 5, secondo periodo                              |10
---------------------------------------------------------------------
        |Comma 6                                               |10
---------------------------------------------------------------------
        |Comma 9                                               | 2
---------------------------------------------------------------------
Art. 191|Comma 1                                               | 5
---------------------------------------------------------------------
        |Comma 2                                               | 2
---------------------------------------------------------------------
        |Comma 3                                               | 5
---------------------------------------------------------------------
        |Comma 4                                               | 3
---------------------------------------------------------------------
Art. 192|Comma 6                                               | 3
---------------------------------------------------------------------
        |Comma 7                                               |10

              Per le patenti rilasciate successivamente al 1° ottobre
          2003  a  soggetti  che  non  siano  gia'  titolari di altra
          patente di categoria B o superiore, i punti riportati nella
          presente   tabella,   per  ogni  singola  violazione,  sono
          raddoppiati  qualora  le  violazioni siano commesse entro i
          primi tre anni dal rilascio.».
            «Art.  169  (Trasporto  di persone, animali e oggetti sui
          veicoli  a  motore).  - 1. In tutti i veicoli il conducente
          deve   avere  la  piu'  ampia  liberta'  di  movimento  per
          effettuare le manovre necessarie per la guida.
              2.  Il  numero delle persone che possono prendere posto
          sui  veicoli,  esclusi  quelli  di cui al comma 5, anche in
          relazione  all'ubicazione  dei  sedili,  non  puo' superare
          quello indicato nella carta di circolazione.
              3.  Il numero delle persone che possono prendere posto,
          sedute   o   in  piedi,  sugli  autoveicoli  e  filoveicoli
          destinati  a  trasporto di persone, escluse le autovetture,
          nonche'  il  carico  complessivo  del  veicolo  non possono
          superare  i  corrispondenti  valori  massimi indicati nella
          carta   di  circolazione;  tali  valori  sono  fissati  dal
          regolamento in relazione ai tipi ed alle caratteristiche di
          detti veicoli.
              4.  Tutti  i  passeggeri  dei  veicoli  a motore devono
          prendere  posto  in  modo  da  non  limitare la liberta' di
          movimento   del   conducente   e   da   non  impedirgli  la
          visibilita'. Inoltre, su detti veicoli, esclusi i motocicli
          e  i ciclomotori a due ruote, il conducente e il passeggero
          non  devono  determinare sporgenze dalla sagoma trasversale
          del veicolo.
              5.  Fino  all'8 maggio  2009  sulle autovetture e sugli
          autoveicoli  adibiti  al  trasporto  promiscuo di persone e
          cose  e'  consentito il trasporto in soprannumero sui posti
          posteriori di due bambini di eta' inferiore a dieci anni, a
          condizione  che  siano accompagnati da almeno un passeggero
          di eta' non inferiore ad anni sedici.
              6.  Sui  veicoli  diversi da quelli autorizzati a norma
          dell'art.  38  del  decreto del Presidente della Repubblica
          8 febbraio 1954, n. 320, e' vietato il trasporto di animali
          domestici   in   numero  superiore  a  uno  e  comunque  in
          condizioni  da  costituire  impedimento  o  pericolo per la
          guida.   E'   consentito   il  trasporto  di  soli  animali
          domestici,  anche in numero superiore, purche' custoditi in
          apposita  gabbia  o  contenitore  o  nel vano posteriore al
          posto  di  guida  appositamente  diviso  da  rete  od altro
          analogo  mezzo idoneo che, se installati in via permanente,
          devono   essere  autorizzati  dal  competente  ufficio  del
          Dipartimento per i trasporti terrestri.
              7.  Chiunque  guida  veicoli  destinati  a trasporto di
          persone,  escluse  le  autovetture,  che hanno un numero di
          persone e un carico complessivo superiore ai valori massimi
          indicati  nella  carta di circolazione, ovvero trasporta un
          numero  di  persone superiore a quello indicato nella carta
          di  circolazione,  e' soggetto alla sanzione amministrativa
          del pagamento di una somma da euro 143 a euro 573.
              8.  Qualora  le  violazioni  di  cui  al  comma  7 sono
          commesse  adibendo abusivamente il veicolo ad uso di terzi,
          si  applica la sanzione amministrativa del pagamento di una
          somma  da  euro  357  a  euro  1.433,  nonche'  la sanzione
          amministrativa  accessoria della sospensione della carta di
          circolazione da uno a sei mesi, a norma del capo I, sezione
          II, del titolo VI.
              9.  Qualora  le  violazioni  di  cui  al  comma 7 siano
          commesse  alla  guida  di una autovettura, il conducente e'
          soggetto  alla sanzione amministrativa del pagamento di una
          somma da euro 35 a euro 143.
              10.  Chiunque  viola  le  altre  disposizioni di cui al
          presente  articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa
          del pagamento di una somma da euro 71 a euro 286.».
              - La  direttiva  2003/20/CE e' pubblicata nella GUCE n.
          L. 115 del 9 maggio 2003.
              - La  direttiva  91/671/CEE e' pubblicata nella GUCE n.
          L. 373 del 31 dicembre 1991.
          Note all'art. 1:
              - Per la direttiva 2003/20/CE vedi note alle premesse.
              - Per  la  direttiva 91/671/CEE si veda nelle note alle
          premesse.