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DECRETO LEGISLATIVO 23 febbraio 2006, n. 149

Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/4/2006
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Testo in vigore dal: 27-4-2006
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista   la  direttiva  2000/53/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso;
  Visto  il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, di attuazione
della citata direttiva 2000/53/CE;
  Visto l'articolo 1, comma 5, della legge 17 agosto 2005, n. 168, di
conversione  in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno
2005,  n.  115, con il quale il Governo e' stato delegato ad adottare
disposizioni   correttive   e  integrative  del  decreto  legislativo
24 giugno 2003, n. 209, al fine di superare la procedura d'infrazione
avviata dalla Commissione europea;
  Ritenuto   opportuno  apportare  le  modifiche  e  le  integrazioni
necessarie,  al  fine  di  conformare  le  disposizioni contenute nel
predetto decreto legislativo alla direttiva 2000/53/CE;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 24 novembre 2005;
  Acquisito  il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo
8  del  decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta
del 26 gennaio 2006;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 febbraio 2006;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con
i  Ministri  degli  affari  esteri,  della giustizia, dell'economia e
delle  finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, delle attivita'
produttive, della salute e per gli affari regionali;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                  Modifiche all'articolo 1, comma 2
           del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209
  1. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 24 giugno 2003,
n. 209, di seguito denominato: «decreto legislativo n. 209 del 2003»,
le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1 e 3».
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi   2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
              - L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              - La  direttiva  2000/53/CE e' pubblicata nella GUCE n.
          L. 269 del 21 ottobre 2000.
              - Il  decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, reca:
          «Attuazione  della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli
          fuori  uso.»  Pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale 7 agosto
          2003, n. 182, supplemento ordinario.
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 5, della legge
          17 agosto 2005, n. 168, recante: «Conversione in legge, con
          modificazioni,  del  decreto-legge  30 giugno 2005, n. 115,
          recante    disposizioni    urgenti    per   assicurare   la
          funzionalita'  di  settori  della pubblica amministrazione.
          Disposizioni  in  materia  di  organico del personale della
          carriera  diplomatica,  delega  al Governo per l'attuazione
          della  direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso
          e   proroghe   di   termini   per  l'esercizio  di  deleghe
          legislative». Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto
          2005, n. 194:
              «5.  Al  fine  di  superare  la  procedura d'infrazione
          avviata   dalla   Commissione   europea  per  non  corretta
          trasposizione   della  direttiva  2000/53/CE,  relativa  ai
          veicoli  fuori  uso,  il  Governo  e' delegato ad adottare,
          senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro
          il  termine  di  sei  mesi  dalla data di entrata in vigore
          della presente legge, con le modalita' stabilite ai commi 1
          e   2  dell'art.  1  della  legge  1° marzo  2002,  n.  39,
          disposizioni   integrative   e   correttive   del   decreto
          legislativo  24 giugno  2003,  n.  209, di attuazione della
          citata direttiva 2000/53/CE.».
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  8  del  decreto
          legislativo  28 agosto  1997, n. 281, recante: «Definizione
          ed   ampliamento   delle   attribuzioni   della  Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province  autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per
          le  materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed  autonomie  locali,» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          30 agosto 1997, n. 202:
              «Art.  8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
              2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli  affari  regionali; ne fanno parte altresi' il Ministro
          del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
          il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
          il  Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
          legge 8 giugno 1990, n. 142.
              Alle  riunioni possono essere invitati altri membri del
          Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali,
          locali o di enti pubblici.
              3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
              4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma 1  e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.».
          Nota all'art. 1:
              - Il testo vigente dell'art. 1, del decreto legislativo
          24 giugno  2003,  n. 209, citato nelle premesse, cosi' come
          modificato dal presente decreto cosi' recita:
              «Art.  1  (Campo  di  applicazione).  -  1. Il presente
          decreto  si  applica ai veicoli, ai veicoli fuori uso, come
          definiti  all'art.  3,  comma 1,  lettera b), e ai relativi
          componenti  e  materiali,  a prescindere dal modo in cui il
          veicolo  e' stato mantenuto o riparato durante il suo ciclo
          di  vita  e  dal  fatto  che  esso  e' dotato di componenti
          forniti  dal  produttore  o  di  altri  componenti  il  cui
          montaggio,   come   ricambio,   e'   conforme   alle  norme
          comunitarie o nazionali in materia.
              2. Ai veicoli a motore a tre ruote si applicano solo le
          disposizioni di cui all'art. 5, commi 1 e 3 e all'art. 6.
              3.  Ai  veicoli  speciali,  come  definiti dall'art. 4,
          paragrafo  1, lettera a), secondo trattino, della direttiva
          70/156/CEE, e successive modificazioni, non si applicano le
          disposizioni   di  cui  all'art.  7  sul  reimpiego  e  sul
          recupero.
              4.  E'  fatta salva la normativa vigente in materia, in
          particolare,  di  sicurezza  e di controllo delle emissioni
          atmosferiche  e  sonore,  nonche' di protezione del suolo e
          delle acque.».