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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 2 febbraio 2006, n. 113

Modifiche al decreto ministeriale 13 ottobre 2003, n. 305, recante il regolamento di attuazione della direttiva 2001/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 dicembre 2001, in materia di attuazione di norme internazionali per la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo delle navi, come modificata dalle Direttive 98/25/CE, 98/42/CE e 99/97/CE.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 6/4/2006
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Testo in vigore dal: 6-4-2006
          IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
                           di concerto con
       IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

  Vista  la  direttiva  95/21/CE  del  Consiglio  del 19 giugno 1995,
relativa  all'attuazione  di  norme  internazionali  per la sicurezza
delle  navi, la prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di vita
e di lavoro a bordo, per le navi che approdano nei porti comunitari e
che  navigano  nelle  acque sotto la giurisdizione degli Stati membri
(controllo  dello  Stato  di  approdo),  modificata  dalle  direttive
98/25/CE del Consiglio del 27 aprile 1998, 98/42/CE della Commissione
  del  19  giugno  1998  e 99/97/CE della Commissione del 19 dicembre
  1999;
Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione
19  aprile  2000, n. 432, recante il regolamento di recepimento della
direttiva 95/21/CE sopra citata;
  Vista  la  direttiva  2001/106/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  del  19  dicembre 2001, che modifica la direttiva 95/21/CE
del  Consiglio  del  19 giugno 1995, relativa all'attuazione di norme
internazionali   per   la   sicurezza   delle  navi,  la  prevenzione
dell'inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo, per le
navi  che  approdano  nei porti comunitari e che navigano nelle acque
sotto  la  giurisdizione degli Stati membri (controllo dello Stato di
approdo);
  Vista   la  direttiva  2002/84/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 5 novembre 2002 che modifica le direttive in materia di
sicurezza  marittima  e  di  prevenzione  dell'inquinamento provocato
dalle  navi  per  facilitare il loro adattamento all'evoluzione degli
strumenti internazionali da esse richiamati;
  Visto  il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
13  ottobre 2003, n. 305, recante il regolamento di recepimento della
direttiva 2001/106/CE sopra citata;
  Viste  le  osservazioni formulate dalla Commissione delle Comunita'
europee  in  data  5  luglio  2005,  nell'ambito  della  procedura di
infrazione n. 2005/2185 ex articolo 226 del Trattato CE, in ordine al
non compiuto recepimento della Direttiva 2001/106/CE nell'ordinamento
italiano,  attuato con il decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti 13 ottobre 2003, n. 305;
  Ritenuto  necessario  modificare  la normativa di recepimento della
Direttiva  comunitaria 2001/106/CE, sopra citata, in conformita' alle
osservazioni formulate dalla Commissione europea;
  Vista la legge 4 febbraio 2005, n. 11 recante "Norme generali sulla
partecipazione  dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea
e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari";
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
  consultiva  per  gli  atti  normativi nell'adunanza del 19 dicembre
  2005;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
effettuata  a  norma  dell'articolo 7, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, con nota n. 357 del 9 gennaio 2006;

                             A d o t t a
                        il seguente decreto:

                               Art. 1.
      Modifiche al decreto ministeriale 13 ottobre 2003, n. 305
  1.  Il  comma 5 dell'articolo 6 del decreto ministeriale 13 ottobre
2003,  n.  305, successivamente denominato decreto, e' sostituito dal
seguente:  "5. Qualsiasi nave che non rispetti le disposizioni di cui
al   comma   4  e'  sottoposta  ad  ispezione  estesa  nel  porto  di
destinazione".
  2.  Dopo  il  comma  1  dell'articolo  7 del decreto e' aggiunto il
seguente:  "1-bis.  Le  navi  di  cui  al  comma 1 sono sottoposte ad
ispezione obbligatoria nel successivo porto di scalo".
  3.  Il  comma  7  dell'articolo  8  del  decreto  e' sostituito dal
seguente: "7. La procedura di fermo di cui al comma 3, viene promossa
anche  nei  confronti  delle  navi  alle quali si applica, al momento
della  verifica, il codice ISM e che risultano prive del documento di
conformita'  per  la  societa'  ovvero  del  certificato  di gestione
sicurezza   rilasciati   conformemente   al  codice  ISM.  Nonostante
l'assenza  di  tale  documentazione,  se dall'ispezione non risultano
altre  carenze  che  giustifichino  il fermo, il comandante del porto
puo' revocare l'ordine di fermo per evitare la congestione del porto.
Di   tale   decisione  devono  essere  tempestivamente  informate  le
autorita'  competenti  di  tutti  gli  Stati  membri.  Alle  navi che
presentano  le  carenze  previste  dal  presente comma, alle quali e'
stato  consentito di riprendere il mare, e' negato, eccettuati i casi
di  deroga  di cui all'articolo 11, comma 2, l'accesso ai porti dello
Stato  finche' il proprietario o l'armatore dell'unita' non comprovi,
a  sanatoria  delle deficienze rilevate dall'autorita' che ha imposto
il   fermo,   che   la   nave   dispone  dei  certificati  rilasciati
conformemente al codice ISM.".
  4.  Il  comma  4  dell'articolo  10  del  decreto e' sostituito dal
seguente:  "4.  Avverso i provvedimenti di fermo di cui al precedente
articolo  8  ovvero  di  rifiuto  di  accesso  nei  porti  di  cui al
successivo  articolo  11  e'  esperibile  ricorso  giurisdizionale  o
gerarchico  da  presentarsi  nelle  forme e con le modalita' previste
dalle  vigenti  disposizioni in materia. A tal fine nei provvedimenti
in parola, notificati al proprietario, all'armatore della nave ovvero
al suo rappresentante nello Stato per il tramite del comandante della
nave,  e' indicato il termine entro il quale e' possibile ricorrere e
l'autorita'  cui  proporre  ricorso. La presentazione del ricorso non
determina  l'automatica  sospensione dell'efficacia del provvedimento
opposto".
  5.  Il  punto  1  dell'Allegato  III  del decreto e' sostituito dal
seguente:  "1.  Navi  contemplate  nell'articolo 1, dell'Allegato I e
nelle  lettere  c),  d),  e),  numeri  2)  e  3),  e  h)  del comma 1
dell'articolo 2 dell'Allegato I.".
  6.  La  lettera  d)  al  punto 5 della Parte C. dell'Allegato V del
decreto  e'  sostituita dalla seguente: "d) esercitazione antincendio
con  dimostrazione  di tutti i set di indumenti antincendio, cui deve
partecipare parte dell'equipaggio addetto alla ristorazione;".
  7.  Il  punto  1  dell'Allegato  VIII del decreto e' sostituito dal
seguente:  "1.  Le informazioni pubblicate conformemente all'articolo
11, comma 3, comprendono i seguenti dati:
    a) nome della nave;
    b) numero IMO;
    c) tipo di nave, stazza (GT);
    d) anno di costruzione indicato nei certificati di sicurezza;
    e) nome ed indirizzo del proprietario o dell'armatore della nave;
    f) per le navi portarinfuse liquide o secche, nome ed indirizzo
del  noleggiatore  responsabile  della  scelta  della  nave e tipo di
noleggio;
    g) Stato di bandiera;
    h)  la societa' o le societa' di classificazione, ove pertinente,
che  hanno  eventualmente  rilasciato  a  detta nave i certificati di
classificazione;
    i)  la  societa' o le societa' di classificazione e/o altre parti
che  hanno  rilasciato  a detta nave certificati conformemente con le
convenzioni applicabili in nome dello Stato di bandiera, con menzione
dei certificati rilasciati;
    l)  porto  e  data dell'ultima ispezione estesa indicando, se del
caso, se sia stato imposto un provvedimento di fermo;
    m)   porto   e   data   dell'ultima  visita  speciale,  indicando
l'organismo che l'ha eseguita;
    n) numero di fermi nel corso dei precedenti 24 mesi;
    o) paese e porto di fermo;
    p) data in cui e' stato tolto il fermo;
    q) durata del fermo, in giorni;
    r)  numero  di  carenze  rilevate e ragioni del fermo, in termini
chiari ed espliciti;
    s) provvedimenti intrapresi a seguito del fermo;
    t)  quando  alla  nave  e'  stato rifiutato l'accesso ad un porto
nazionale, i motivi di tale misura, in termini chiari ed espliciti;
    u)  indicazione delle eventuali responsabilita' della societa' di
classificazione  o  di  altro organismo privato che ha proceduto alla
pertinente  ispezione  relativamente  alla  carenza che, da sola o in
combinazione, ha provocato il fermo;
    v) descrizione delle misure adottate, nel caso in cui la nave sia
stata  autorizzata  a  recarsi al piu' vicino cantiere di riparazione
appropriato  o  in  cui alla nave sia stato rifiutato l'accesso ad un
porto nazionale.".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana.  E'  fatto  obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
    Roma, 2 febbraio 2006

                                            Il Ministro
                                delle infrastrutture e dei trasporti
                                              Lunardi
 Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
       Matteoli

Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 2006
Ufficio  di  controllo  atti  sui  Ministeri  delle infrastrutture ed
assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 178
          Avvertenza:
              Il  testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  commi 2  e  3, del testo unico delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
              - La  direttiva  95/21/CE  del  Consiglio del 19 giugno
          1995,  relativa  all'attuazione di norme internazionali per
          la sicurezza delle navi, la prevenzione dell'inquinamento e
          le  condizioni di vita e di lavoro a bordo, per le navi che
          approdono  nei  porti comunitari e che navigano nelle acque
          sotto  la giurisdizione degli Stati membri (controllo dello
          Stato  di approdo), modificata dalle direttive 98/25/CE del
          Consiglio  del  27 aprile 1998, pubblicata nel n. L 133 del
          7 maggio  1998,  98/42/CE  della  Commissione del 19 giugno
          1998,  pubblicata  nel  n.  L 184  del  27 giugno  1998,  e
          1999/97/CE   della   Commissione   del   13 dicembre  1999,
          pubblicata nel n. L 331 del 23 dicembre 1999, e' pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. L 157 del 7 luglio 1995.
              - Il   decreto  del  Ministro  dei  trasporti  e  della
          navigazione   19 aprile   2000,   n.  432  (Regolamento  di
          recepimento     della     direttiva    95/21/CE    relativa
          all'attuazione  di  norme  internazionali  per la sicurezza
          delle   navi,   la   prevenzione   dell'inquinamento  e  le
          condizioni  di  vita  e  di lavoro a bordo, come modificata
          dalle   direttive   98/25/CE,   98/42/CE  e  99/97/CE),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 gennaio 2001, n. 20.
              - La direttiva 2001/106/CE del Parlamento europeo e del
          Consiglio  del  19 dicembre 2001, che modifica la direttiva
          95/21/CE   del   Consiglio  del  19 giugno  1995,  relativa
          all'attuazione  di  norme  internazionali  per la sicurezza
          delle   navi,   la   prevenzione   dell'inquinamento  e  le
          condizioni  di  vita  e  di lavoro a bordo, per le navi che
          approdano  nei  porti comunitari e che navigano nelle acque
          sotto  la giurisdizione degli Stati membri (controllo dello
          Stato  di  approdo), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          n. L 019 del 22 gennaio 2002.
              - La  direttiva 2002/84/CE del Parlamento europeo e del
          Consiglio  del 5 novembre 2002 che modifica le direttive in
          materia   di   sicurezza   marittima   e   di   prevenzione
          dell'inquinamento  provocato  dalle  navi per facilitare il
          loro    adattamento    all'evoluzione    degli    strumenti
          internazionali  da  esse  richiamati  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n. L 324 del 29 novembre 2002.
              - Il  decreto  del  Ministro delle infrastrutture e dei
          trasporti  13 ottobre  2003,  n.  305  (Regolamento recante
          attuazione della direttiva 2001/106/CE del 19 dicembre 2001
          del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  che  abroga  e
          sostituisce il decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 432,
          del   Ministro   delle   infrastrutture  e  dei  trasporti,
          concernente  il  regolamento di recepimento della direttiva
          95/21/CE  relativa  all'attuazione  di norme internazionali
          per    la    sicurezza    delle    navi,   la   prevenzione
          dell'inquinamento  e  le  condizioni  di vita e di lavoro a
          bordo,  come  modificata  dalla  direttiva  98/25/CE, dalla
          direttiva   98/42/CE   e   dalla  direttiva  99/97/CE),  e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 13 novembre 2003, n.
          264.
              - La legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla
          partecipazione    dell'Italia    al    processo   normativo
          dell'Unione  europea  e sulle procedure di esecuzione degli
          obblighi   comunitari),   e'   pubblicata   nella  Gazzetta
          Ufficiale 15 febbraio 2005, n. 37.
              - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento  della  Presidenza  del Consiglio dei Ministri,
          pubblicata   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214), e' il seguente:
              "Art. 17 (Regolamenti). - 1.-2. (Omissis).
              3. Con  decreto  ministeriale  possono  essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.".
              - Il  testo dell'art. 7, comma 3, della citata legge n.
          400 del 1988 e' il seguente:
              "3. Con  decreto  del  Presidente  della Repubblica, su
          proposta  del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei Ministri, si provvede ad
          adottare  norme  regolamentari  volte a garantire procedure
          uniformi  in  ordine  alla  convocazione,  alla  fissazione
          dell'ordine  del giorno, al numero legale, alle decisioni e
          alle forme di conoscenza delle attivita' dei Comitati.".
          Note all'art. 1:
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 6 del citato decreto
          ministeriale  n. 305 del 2003, come modificato dal presente
          regolamento:
              "Art.  6 (Ispezione  estesa). - 1. Le navi appartenenti
          ad una delle categorie di cui all'allegato V, sezione A del
          presente  regolamento,  sono  assoggettabili  ad  ispezione
          estesa  dopo  un  periodo  di 12 mesi dall'ultima ispezione
          estesa effettuata in un porto della regione MOU.
              2. Se  una  nave  assoggettabile ad ispezione estesa e'
          selezionata  per  essere  sottoposta  a  controlli ai sensi
          dell'ordine  di priorita' indicato nel comma 3 dell'art. 4,
          l'autorita'   competente   locale   dovra'  effettuare  una
          ispezione  estesa. E' tuttavia possibile, tra due ispezioni
          estese  l'effettuazione  di  una  ispezione  secondo quanto
          previsto dall'art. 5.
              3. Le   navi   assoggettabili  ad  ispezione  estesa  e
          riportate  dal  sistema SIRENAC come candidate ad ispezione
          obbligatoria  nel  primo  porto di scalo nella regione MOU,
          devono  essere  sottoposte  ad  ispezione  estesa  da parte
          dell'autorita' competente locale.
              4. L'armatore   ovvero   il  suo  rappresentante  o  il
          comandante  di  una nave assoggettabile ad ispezione estesa
          e'  tenuto  a  comunicare, alle autorita' competenti locali
          del  porto  di scalo, le informazioni di cui all'allegato V
          sezione B  del presente regolamento; tali informazioni sono
          fornite   almeno   tre   giorni   prima  dell'ora  prevista
          dell'arrivo  nel porto ovvero, nel caso di viaggi di durata
          inferiore  a tre giorni prima che la nave lasci il porto di
          partenza.
              5. Qualsiasi  nave  che non rispetti le disposizione di
          cui  al comma 4 e' sottoposta ad ispezione estesa nel porto
          di destinazione.".
              - Si riporta il testo dell'art. 7 del citato decreto n.
          305 del 2003 come modificato dal presente regolamento:
              "Art.   7 (Procedure   in  caso  di  impossibilita'  ad
          effettuare   ispezioni  di  talune  navi). - 1. L'autorita'
          competente  locale che, per ragioni di carattere operativo,
          non  sia  stata  in grado di effettuare una ispezione su di
          una  nave con un fattore di priorita' superiore a 50 di cui
          all'art.  4,  comma 2,  ovvero  una ispezione estesa di cui
          all'art. 6, comma 3, e' tenuta a comunicare tempestivamente
          al sistema SIRENAC che l'ispezione non e' stata effettuata.
              1-bis. Le  navi  di  cui  al comma 1 sono sottoposte ad
          ispezione obbligatoria nel successivo porto di scalo.
              2. A cadenza semestrale l'Autorita' competente centrale
          notifica i casi di cui al comma 1 alla Commissione europea,
          indicando i motivi della mancata ispezione.".
              - Si riporta il testo dell'art. 8 del citato decreto n.
          305 del 2003 come modificato dal presente regolamento:
              "Art.  8 (Sospensione  dell'operazione  o  fermo  delle
          navi). 1. L'ispettore   che  rileva,  nell'attivita'  della
          nave,  carenze  tali  che, individualmente o nel complesso,
          rendano  le  operazioni  della  stessa  pericolose  per  la
          sicurezza,  la  salute  dei  passeggeri o dell'equipaggio o
          l'ambiente,  informa  il  comandante  del  porto  che  deve
          disporre la sospensione delle operazioni.
              2. La   sospensione   delle  operazioni  continua  fino
          all'eliminazione  del  pericolo  o  fino a che l'ispettore,
          sulla  base  di  ulteriori  accertamenti,  anche sulla base
          delle  eventuali  indicazioni del Ministero dell'ambiente e
          della   tutela   del   territorio,   per   le  carenze  che
          rappresentano  un  pericolo  per  l'ambiente  marino, abbia
          determinato  le  condizioni  alle  quali  l'operazione puo'
          continuare senza rischi per la sicurezza della navigazione,
          per la salute delle persone a bordo o per l'ambiente.
              3. L'ispettore,  nel  caso  in  cui  abbia  riscontrato
          carenze  nella  nave  che  rappresentano un pericolo per la
          sicurezza,    la   salute   o   l'ambiente,   notifica   il
          provvedimento  di  fermo al comandante della nave e informa
          immediatamente il comandante del porto, ai fini del diniego
          delle  spedizioni  ai  sensi dell'art. 181 del codice della
          navigazione.
              4. Il  fermo  della  nave  e'  revocato a seguito della
          riscontrata  eliminazione  delle carenze di cui al comma 3,
          ovvero  qualora  siano determinate, sulla base di ulteriori
          accertamenti   dell'ispettore,   anche   sulla  base  delle
          eventuali  indicazioni  del Ministero dell'ambiente e della
          tutela  del  territorio per le carenze che rappresentano un
          pericolo per l'ambiente marino, le condizioni alle quali la
          nave  puo'  riprendere  il mare senza pericolo per le altre
          navi e senza rischi per la sicurezza della navigazione, per
          la salute delle persone a bordo o per l'ambiente.
              5. Nell'allegato VI   del   presente  regolamento  sono
          indicati i criteri da applicare per il fermo delle navi.
              6. Nel  caso  in  cui,  a  seguito  di un'ispezione, e'
          disposto il fermo della nave, l'autorita' competente locale
          ne  informa  immediatamente  per  iscritto,  accludendo  il
          verbale  di  spezione,  l'Amministrazione  dello  Stato del
          quale  la  nave  batte  bandiera  o,  quando  cio'  non sia
          possibile,  il  console  o,  in sua assenza, la piu' vicina
          rappresentanza diplomatica nonche' gli ispettori nominati o
          l'organismo  riconosciuto,  responsabili  del  rilascio dei
          certificati relativi alla nave in questione.
              7. La  procedura  di  fermo  di  cui  al comma 3, viene
          promossa  anche  nei  confronti  delle  navi  alle quali si
          applica,  al  momento  della  verifica, il codice ISM e che
          risultano   prive  del  documento  di  conformita'  per  la
          societa'  ovvero  del  certificato  di  gestione  sicurezza
          rilasciati   conformemente   al   codice   ISM.  Nonostante
          l'assenza  di  tale  documentazione,  se dall'ispezione non
          risultano  altre  carenze  che  giustifichino  il fermo, il
          comandante  del  porto  puo' revocare l'ordine di fermo per
          evitare  la congestione del porto. Di tale decisione devono
          essere tempestivamente informate le autorita' competenti di
          tutti gli Stati membri. Alle navi che presentano le carenze
          previste dal presente comma, alle quali e' stato consentito
          di  riprendere  il  mare,  e'  negato, eccettuati i casi di
          deroga  di  cui  all'art.  11,  comma 2, l'accesso ai porti
          dello   Stato   finche'   il   proprietario   o  l'armatore
          dell'unita'  non  comprovi,  a  sanatoria  delle deficienze
          rilevate  dall'autorita'  che  ha  imposto il fermo, che la
          nave  dispone  dei  certificati rilasciati conformemente al
          codice ISM.
              3. La  procedura  di  fermo  di  cui  al comma 3, viene
          promossa  anche  nei  confronti delle navi non equipaggiate
          con  dispositivi  di  registrazione dei dati di navigazione
          (VDR)   quando   il   loro   uso   e'   previsto  ai  sensi
          dell'allegato XII del presente regolamento.".
              - Si  riporta  il testo dell'art. 10 del citato decreto
          n. 305 del 2003 come modificato dal presente regolamento:
              "Art.    10 (Rimborso    dei   costi   e   diritto   al
          ricorso). - 1. Le   spese,   e  le  relative  modalita'  di
          pagamento, inerenti alle ispezioni di cui agli articoli 5 e
          6,  qualora  queste  accertino  o  confermino  carenze  che
          giustifichino   il  fermo  della  nave,  nonche'  le  spese
          relative   alle  ispezioni  per  la  dimostrazione  di  cui
          all'art.  11,  comma 1, sono poste a carico dell'armatore o
          di  un  suo  rappresentante  nello  Stato, in solido con il
          proprietario,  sulla  base del costo effettivo del servizio
          reso,  secondo  tariffe  stabilite con decreto del Ministro
          delle  infrastrutture  e  dei trasporti, di concerto con il
          Ministro  dell'ambiente e della tutela del territorio e con
          il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze, da emanarsi
          entro  novanta  giorni  dalla data di entrata in vigore del
          presente regolamento ed aggiornate almeno ogni due anni.
              2. Nei   casi  prescritti,  oltre  alle  spese  per  il
          servizio reso, sono comunque a carico dell'armatore o di un
          suo   rappresentante   nello   Stato,   in  solido  con  il
          proprietario,  secondo  e  tariffe  di  cui al comma 1, gli
          eventuali  costi per le prestazioni fornite dagli ispettori
          al  di  fuori  del  normale  orario di lavoro nonche' degli
          oneri dell'eventuale missione. Tali spese sono dovute nelle
          misure   rispettivamente   previste   dalle  tabelle  della
          amministrazione    di   appartenenza   per   la   eventuale
          corresponsione ai citati ispettori.
              3. Sono   altresi'   poste   in  solido  a  carico  del
          proprietario,  o  dell'armatore  o di un suo rappresentante
          nello Stato i costi relativi alla sosta in porto della nave
          sottoposta al provvedimento di fermo.
              4. Avverso   i   provvedimenti   di  fermo  di  cui  al
          precedente art. 8 ovvero di rifiuto di accesso nei porti di
          cui   al   successivo   art.   11   e'  esperibile  ricorso
          giurisdizionale  o  gerarchico da presentarsi nelle forme e
          con  le  modalita'  previste  dalle vigenti disposizioni in
          materia. A tal fine nei provvedimenti in parola, notificati
          al  proprietario,  all'armatore  della  nave  ovvero al suo
          rappresentante  nello  Stato  per il tramite del comandante
          della  nave,  e'  indicato  il  termine  entro  il quale e'
          possibile  ricorrere e l'autorita' cui proporre ricorso. La
          presentazione   del   ricorso  non  determina  l'automatica
          sospensione dell'efficacia del provvedimento opposto.
              5. Il fermo della nave non puo' essere revocato finche'
          non  si  sia provveduto al completo pagamento non sia stata
          data garanzia sufficiente per il rimborso delle spese.".
              - Si  riporta  il  testo  dell'allegato III  del citato
          decreto  n.  305  del  2003  come  modificato  dal presente
          regolamento:
                                                         Allegato III
                          ESEMPI DI "FONDATI MOTIVI"
                       PER UN'ISPEZIONE PIU' DETTAGLIATA
                         (di cui all'art. 5, comma 3)
              1. Navi  contemplate  nell'art.  1,  dell'allegato I  e
          nelle  lettere c), d), e), numeri 2) e 3), e h) del comma 1
          dell'art. 2 dell'allegato I.
              2. Inadeguata tenuta del registro degli oli minerali.
              3. Rilevamento  di  imprecisioni  durante  l'esame  dei
          certificati  e  di altra documentazione (di cui all'art. 5,
          comma 2 e comma 3).
              4. Indicazioni che i membri dell'equipaggio non sono in
          grado   di  soddisfare  le  condizioni  dell'art.  8  della
          direttiva  94/58/CE  del  22 novembre  1994  del Consiglio,
          concernente i requisiti minimi di formazione della gente di
          mare.
              5. Prove  a dimostrazione che le operazioni di carico e
          scarico  e  altre  operazioni  non  vengono  effettuate  in
          condizioni di sicurezza o in conformita' degli orientamenti
          dell'International   marittime   organization   (IMO):   ad
          esempio, il contenuto di ossigeno nella condotta principale
          di  gas  inerte  delle  cisterne di carico supera i livelli
          massimi prescritti.
              6. Incapacita'  del  comandante  di  una  petroliera di
          fornire  il  registro relativo al sistema di sorveglianza e
          controllo dello scarico di petrolio per l'ultimo viaggio in
          zavorra.
              7. Mancanza  di  un  ruolo di bordo aggiornato o scarsa
          conoscenza,   da  parte  dei  membri  dell'equipaggio,  dei
          rispettivi compiti in caso di incendio o di abbandono della
          nave.
              8. Emissione  di falsi allarmi per soccorso non seguiti
          da idonee procedure di cancellazione.
              9. La    mancanza    di    importanti    dotazioni    o
          equipaggiamenti richiesti dalle convenzioni.
              10. Condizioni  di eccessiva insalubrita' a bordo della
          nave.
              11. Evidenza       tratta      dall'osservazione      o
          dall'impressione   generale   dell'ispettore   secondo  cui
          esistono  serie carenze o grave deterioramento della carena
          o   delle   strutture   atte  a  pregiudicare  l'integrita'
          strutturale della nave, la sua tenuta stagna all'acqua o la
          tenuta stagna alle intemperie.
              12. Informazioni   o   prove   che   il   comandante  o
          l'equipaggio  non  ha dimestichezza con operazioni di bordo
          essenziali  relative  alla  sicurezza  della  nave  o  alla
          prevenzione  dell'inquinamento  o  che  tali operazioni non
          sono state effettuate.".
              - Si   riporta  il  testo  del  punto 5  della  parte C
          dell'allegato V  del  citato  decreto  n. 305 del 2003 come
          modificato dal presente regolamento:
                                                           Allegato V
                      C. PROCEDURE PER L'ISPEZIONE ESTESA
              5. Navi   passeggeri  (non  rientranti  nell'ambito  di
          applicazione   della   direttiva   1999/35/CE   di  cui  al
          punto A.3).
              Oltre  agli  elementi  indicati al punto 1, l'ispezione
          estesa  delle  navi  passeggeri  comprende anche i seguenti
          elementi:
                a) prove  del sistema di rilevamento di incendio e di
          allarme;
                b) verifica della chiusura delle porte tagliafuoco;
                c) prove del sistema di diffusione sonora;
                d) esercitazione  antincendio  con  dimostrazione  di
          tutti  i set di indumenti antincendio, cui deve partecipare
          parte dell'equipaggio addetto alla ristorazione;
                e) dimostrazione   che   i   responsabili   operativi
          dell'equipaggio  conoscono  il piano d'emergenza in caso di
          avaria ("damage control plan").
              Se opportuno, l'ispezione puo' essere continuata con il
          consenso del comandante o dell'operatore, mentre la nave e'
          in navigazione da o verso un porto di uno Stato membro. Gli
          ispettori  non  ostacolano  il funzionamento della nave ne'
          provocano   situazioni  che,  a  giudizio  del  comandante,
          possano   compromettere   la   sicurezza   dei  passeggeri,
          dell'equipaggio e della nave.".
              - Si  riporta  il  testo del punto 1 dell'allegato VIII
          del  citato  decreto  n.  305  del 2003 come sostituito dal
          seguente regolamento:
                                                        Allegato VIII
                    PUBBLICAZIONE DI INFORMAZIONI CONNESSE
                 AI FERMI ED ALLE ISPEZIONI IN PORTI NAZIONALI
                             (di cui all'art. 14)
              1. Le  informazioni  pubblicate  conformemente all'art.
          11, comma 3, comprendono i seguenti dati:
                a) nome della nave;
                b) numero IMO;
                c) tipo di nave, stazza (GT);
                d) anno  di  costruzione  indicato nei certificati di
          sicurezza;
                e) nome ed indirizzo del proprietario o dell'armatore
          della nave;
                f) per le navi portarinfuse liquide o secche, nome ed
          indirizzo  del noleggiatore responsabile della scelta della
          nave e tipo di noleggio;
                g) Stato di bandiera;
                h) la  societa' o le societa' di classificazione, ove
          pertinente, che hanno eventualmente rilasciato a detta nave
          i certificati di classificazione;
                i) la  societa'  o le societa' di classificazione e/o
          altre  parti  che hanno rilasciato a detta nave certificati
          conformemente  con le convenzioni applicabili in nome dello
          Stato di bandiera, con menzione dei certificati rilasciati;
                i) porto   e   data   dell'ultima   ispezione  estesa
          indicando,   se   del   caso,   se  sia  stato  imposto  un
          provvedimento di fermo;
                m) porto   e   data   dell'ultima   visita  speciale,
          indicando l'organismo che l'ha eseguita;
                n) numero di fermi nel corso dei precedenti 24 mesi;
                o) paese e porto di fermo;
                p) data in cui e' stato tolto il fermo;
                q) durata del fermo, in giorni;
                r) numero di carenze rilevate e ragioni del fermo, in
          termini chiari ed espliciti;
                s) provvedimenti intrapresi a seguito del fermo;
                t) quando  alla  nave e' stato rifiutato l'accesso ad
          un  porto  nazionale,  i  motivi di tale misura, in termini
          chiari ed espliciti;
                u) indicazione  delle eventuali responsabilita' della
          societa'  di  classificazione  o di altro organismo privato
          che  ha  proceduto  alla pertinente ispezione relativamente
          alla  carenza  che, da sola o in combinazione, ha provocato
          il fermo;
                v) descrizione delle misure adottate, nel caso in cui
          la  nave  sia  stata  autorizzata  a recarsi al piu' vicino
          cantiere  di riparazione appropriato o in cui alla nave sia
          stato rifiutato l'accesso ad un porto nazionale.".