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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 2006, n. 107

Recepimento dell'accordo sindacale per il quadriennio giuridico 2004-2007 e per il biennio economico 2004-2005, riguardante il personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, ai sensi dell'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 4/4/2006 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/05/2008)
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vigente al 29/04/2024
Testo in vigore dal: 4-4-2006
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, e successive modificazioni;
  Visto il decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, recante riordino
della  carriera  diplomatica,  a  norma  dell'articolo 1  della legge
28 luglio 1999, n. 266;
  Visto  l'articolo 112  del  decreto del Presidente della Repubblica
5 gennaio  1967,  n. 18, come sostituito dall'articolo 14 del decreto
legislativo   24 marzo  2000,  n.  85,  che  regola  il  procedimento
negoziale per la disciplina di alcuni aspetti del rapporto di impiego
del  personale  della carriera diplomatica, relativamente al servizio
prestato  in  Italia,  ai fini della stipulazione di un accordo i cui
contenuti   sono   recepiti   in  un  decreto  del  Presidente  della
Repubblica;
  Viste le disposizioni dell'articolo 112, commi primo e secondo, del
citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,
e  successive  modificazioni, che individuano la delegazione di parte
pubblica  e  la  delegazione  sindacale che partecipano al richiamato
procedimento negoziale;
  Viste  in  particolare  le  disposizioni  di  cui all'articolo 112,
quarto  comma,  del  citato  decreto  del Presidente della Repubblica
5 gennaio  1967,  n.  18,  e successive modificazioni, riguardanti le
modalita' secondo le quali il procedimento negoziale si svolge;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
19 maggio   2004,   pubblicato   nella   Gazzetta  Ufficiale  n.  132
dell'8 giugno   2004,   recante   individuazione   della  delegazione
sindacale  che partecipa al procedimento negoziale per la definizione
dell'Accordo per il quadriennio 2004-2007, per gli aspetti giuridici,
e per il biennio 2004-2005, per gli aspetti economici, riguardante il
personale  della  carriera  diplomatica,  relativamente  al  servizio
prestato  in  Italia,  ai  sensi  dell'articolo 112  del  decreto del
Presidente   della  Repubblica  5 gennaio  1967,  n.  18,  nel  testo
introdotto dall'articolo 14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n.
85;
  Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 5 luglio 2000, n.
2069,    e   successive   modificazioni,   adottato   in   attuazione
dell'articolo 112,  settimo  comma,  del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni;
  Vista  l'ipotesi  di accordo relativa al quadriennio 2004-2007, per
gli  aspetti  giuridici,  ed  al  biennio  2004-2005, per gli aspetti
economici,  riguardante  il  personale  della  carriera  diplomatica,
relativamente   al  servizio  prestato  in  Italia,  sottoscritta  il
20 dicembre  2005,  ai sensi dell'articolo 112 del citato decreto del
Presidente  della  Repubblica  5 gennaio  1967,  n.  18, e successive
modificazioni,   dalla   delegazione   di   parte  pubblica  e  dalle
organizzazioni  sindacali  rappresentative  sul piano nazionale della
carriera diplomatica SNDMAE (Sindacato nazionale dipendenti Ministero
affari esteri) e CGIL coordinamento esteri;
  Visto l'articolo 3, comma 47, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
  Visto l'articolo 1, comma 89, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
  Visto  l'articolo 13  del  decreto-legge  30 giugno  2005,  n. 115,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
l'articolo 112,  quarto  comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione  del  29 dicembre  2005, con la quale e' stata approvata, ai
sensi  del citato articolo 112, comma quarto, lettera d), del decreto
del  Presidente  della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive
modificazioni, previa verifica delle compatibilita' finanziarie ed in
assenza   delle  osservazioni  di  cui  alla  lettera b)  del  citato
articolo 112, la predetta ipotesi di accordo;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, del
Ministro per la funzione pubblica, del Ministro dell'economia e delle
finanze e del Ministro degli affari esteri;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                        Campo di applicazione
  1.  Ai  sensi  dell'articolo 112  del  decreto del Presidente della
Repubblica  5 gennaio  1967,  n. 18, come sostituito dall'articolo 14
del  decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, il presente decreto si
applica   al   personale   appartenente  alla  carriera  diplomatica,
relativamente al servizio prestato in Italia.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazione    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              - Il  testo  dell'art.  112  del decreto del Presidente
          della   Repubblica   5 gennaio  1967,  n.  18  (Ordinamento
          dell'Amministrazione  degli affari esteri), come sostituito
          dall'art.  14 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85,
          e' il seguente:
              «Art.  112 (Procedimento negoziale per la disciplina di
          alcuni  aspetti  del  rapporto  di  impiego).  - I seguenti
          aspetti   del  rapporto  di  impiego  del  personale  della
          carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in
          Italia,  sono  disciplinati  sulla  base di un procedimento
          negoziale  tra  una delegazione di parte pubblica, composta
          dal  Ministro  per la funzione pubblica, che la presiede, e
          dai Ministri degli affari esteri e del tesoro, del bilancio
          e  della  programmazione economica, o dai Sottosegretari di
          Stato  rispettivamente  delegati,  ed una delegazione delle
          organizzazioni   sindacali  rappresentative  del  personale
          diplomatico,  con  cadenza  quadriennale  per  gli  aspetti
          giuridici  e biennale per quelli economici, i cui contenuti
          sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica:
                a) il  trattamento  economico, strutturato sulla base
          dei criteri indicati nei commi seguenti;
                b) l'orario di lavoro;
                c) il congedo ordinario e straordinario;
                d) la reperibilita';
                e) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia;
                f) i permessi brevi per esigenze personali;
                g) le aspettative ed i permessi sindacali.
              Ai  fini dell'applicazione del primo comma del presente
          articolo si   considerano   rappresentative  del  personale
          diplomatico  le  organiz-zazioni  sindacali che abbiano una
          rappresentativita'  non  inferiore  al  cinque  per  cento,
          calcolata  sulla  base  del dato associativo espresso dalla
          percentuale  delle deleghe per il versamento dei contributi
          sindacali  rispetto  al  totale  delle  deleghe  rilasciate
          nell'ambito considerato.
              La delegazione sindacale e' individuata con decreto del
          Presidente  del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro
          degli affari esteri.
              Il procedimento negoziale si svolge secondo le seguenti
          modalita':
                a) la procedura negoziale e' avviata dal Ministro per
          la  funzione  pubblica  almeno  quattro  mesi  prima  della
          scadenza  dei  termini  di  cui al primo comma del presente
          articolo. Le trattative si concludono con la sottoscrizione
          di un'ipotesi di accordo;
                b) le  organizzazioni  sindacali dissenzienti possono
          trasmettere  al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai
          Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le
          loro  osservazioni  entro il termine di cinque giorni dalla
          sottoscrizione dell'ipotesi di accordo;
                c) l'ipotesi  di  accordo  e'  corredata da prospetti
          contenenti  l'individuazione  del  personale interessato, i
          costi   unitari   e  gli  oneri  riflessi  del  trattamento
          economico,  nonche'  la  quantificazione  complessiva della
          spesa,   diretta  ed  indiretta,  con  l'indicazione  della
          copertura  finanziaria  complessiva per l'intero periodo di
          validita'.  L'ipotesi  di  accordo  non  puo'  in ogni caso
          comportare,  direttamente  o indirettamente, anche a carico
          di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto
          a   quanto   stabilito   nel  documento  di  programmazione
          economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge
          finanziaria  e  nel  provvedimento  collegato,  nonche' nel
          bilancio;
                d) entro   quindici   giorni   dalla   sottoscrizione
          dell'ipotesi   di   accordo   il  Consiglio  dei  Ministri,
          verificate  le  compatibilita'  finanziarie ed esaminate le
          eventuali  osservazioni di cui alla lettera b) che precede,
          approva l'ipotesi di accordo, i cui contenuti sono recepiti
          con  decreto  del Presidente della Repubblica, per il quale
          si prescinde dal parere del Consiglio di Stato
              Il  procedimento  negoziale  di  cui al primo comma del
          presente   articolo,  in  relazione  alla  specificita'  ed
          unitarieta'  di ruolo della carriera diplomatica, assicura,
          nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, sviluppi
          omogenei  e  proporzionati  secondo  appositi parametri, in
          tale  sede  definiti,  rapportati  alla figura apicale, del
          trattamento   economico   del   personale   della  carriera
          diplomatica.  Il  trattamento economico e' onnicomprensivo,
          con  soppressione di ogni forma di automatismo stipendiale,
          ed  e'  articolato  in  una componente stipendiale di base,
          nonche'  in  altre  due componenti, correlate la prima alle
          posizioni  funzionali  ricoperte  e  agli  incarichi e alle
          responsabilita'   esercitati  e  la  seconda  ai  risultati
          conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati.
              La  componente  stipendiale  di base verra' determinata
          tenendo  conto dell'esigenza di realizzare un proporzionato
          rapporto  fra quella dell'ambasciatore e quelle di ciascuno
          dei rimanenti gradi della carriera diplomatica.
              La graduazione delle posizioni funzionali ricoperte dai
          funzionari  diplomatici  durante  il  servizio  prestato in
          Italia,  sulla  base  dei  livelli  di responsabilita' e di
          rilevanza  degli  incarichi  assegnati,  e'  effettuata con
          decreto  del  Ministro  degli  affari  esteri,  sentite  le
          organizzazioni  sindacali  di  cui  al  secondo  comma  del
          presente  articolo. La componente del trattamento economico
          correlata  alle  posizioni  funzionali  ricoperte  ed  agli
          incarichi   e   alle   responsabilita'  esercitati,  verra'
          attribuita,  tramite  il  procedimento  negoziale di cui al
          primo  comma del  presente  articolo,  a tutto il personale
          della  carriera  diplomatica,  mantenendo  un proporzionato
          rapporto con quella individuata per le posizioni funzionali
          e gli incarichi del livello piu' elevato.
              La  componente  del  trattamento economico correlata ai
          risultati  conseguiti,  con  le  risorse  umane  ed i mezzi
          disponibili,  rispetto  agli  obiettivi  assegnati,  verra'
          attribuita    tenendo    conto   della   efficacia,   della
          tempestivita'  e  della produttivita' del lavoro svolto dai
          funzionari  diplomatici.  Con  decreto  del  Ministro degli
          affari  esteri,  sentite le organizzazioni sindacali di cui
          al secondo comma del presente articolo, si provvedera' alla
          individuazione  delle  modalita'  per  la  valutazione  dei
          risultati conseguiti dai singoli funzionari.
              Per  il  finanziamento  delle componenti retributive di
          posizione  e di risultato, e' costituito un apposito fondo,
          nel   quale  confluiscono  tutte  le  risorse  finanziarie,
          diverse   da  quelle  destinate  allo  stipendio  di  base,
          individuate   a   tale   scopo   tramite   il  procedimento
          neoziale.».
              - Il decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85 (Riordino
          della carreraa diplomatica, a norma dell'art. 1 della legge
          28 luglio  1999,  n.  266)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 11 aprile 2000, n. 85.
              - Il  decreto  del  Ministro  degli  affari  esteri del
          5 luglio   2000,   n.  2069,  e  successive  modificazioni,
          riguarda  la  graduazione  delle  posizioni  funzionali del
          personale della carriera diplomatica.
                - Il  testo  del  comma  47  dell'art.  3 della legge
          24 dicembre  2003,  n. 350, (Disposizioni per la formazione
          del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello Stato - legge
          finanziaria 2004), e' il seguente:
              «47.  Le  risorse  per  i miglioramenti economici e per
          l'incentivazione della produttivita' al rimanente personale
          statale  in  regime di diritto pubblico sono determinate in
          430  milioni  di  euro  per l'anno 2004 e in 810 milioni di
          euro a decorrere dall'anno 2005 con specifica destinazione,
          rispettivamente  di 360 milioni di euro e di 690 milioni di
          euro,  per  il  personale delle Forze annate e dei Corpi di
          polizia  di  cui  al decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
          195,  e  successive  modificazioni.  In  aggiunta  a quanto
          previsto  dal  primo  periodo  e'  stanziata,  a  decorrere
          dall'anno  2004,  la  somma  di  200  milioni  di  euro  da
          destinare al trattamento economico accessorio del personale
          delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto
          legislativo   12 maggio   1995,   n.   195,   e  successive
          modificazioni,   in   relazione   alle  pressanti  esigenze
          connesse  con  la  tutela  dell'ordine  e  della  sicurezza
          pubblica  anche  con  riferimento  alle attivita' di tutela
          economico-finanziaria,  della  difesa nazionale nonche' con
          quelle   derivanti   dagli  accresciuti  impegni  in  campo
          internazionale.».
              - Il  testo  del  comma  89  dell'art.  1  della  legge
          30 dicembre  2004,  n.  311 (Disposizioni per la formazione
          del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello Stato - legge
          finanziaria 2005), e' il seguente:
              «89.  Le  risorse previste dall'art. 3, comma 47, della
          legge   24 dicembre  2003,  n.  350,  per  corrispondere  i
          miglioramenti retributivi al personale statale in regime di
          diritto  pubblico  sono incrementate di 119 milioni di euro
          per  l'anno  2005  e  di  159  milioni  di euro a decorrere
          dall'anno     2006,     con     specifica     destinazione,
          rispettivamente, di 105 milioni di euro e di 139 milioni di
          euro  per  il  personale  delle Forze armate e dei Corpi di
          polizia  di  cui  al decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
          l95.».
              - Il  testo  dell'art.  13  del decreto-legge 30 giugno
          2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
          agosto  2005,  n. 168, (Disposizioni urgenti per assicurare
          la     funzionalita'     di    settori    della    pubblica
          amministrazione), e' il seguente:
              «Art.  13 (Disposizioni per il personale della carriera
          doplomatica).  -  1.  Per  il  rinnovo  del contratto della
          carriera  diplomatica  relativo  al  biennio  2004-2005  e'
          stanziata la somma di euro 12.000.000 a decorrere dall'anno
          2005.  Al  conseguente  onere,  pari  a  euro  12.000.000 a
          decorrere    dall'anno    2005,    si   provvede   mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
          fini   del   bilancio   triennale   2005-2007,  nell'ambito
          dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente «Fondo
          speciale»   dello   stato   di   previsione  del  Ministero
          dell'economia  e  delle finanze per l'anno 2005, allo scopo
          parzialmente   utilizzando   l'accantonamento  relativo  al
          Ministero degli affari esteri.
              2.   Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.».
              - Il  testo  del  comma  1  dell'art.  17  della  legge
          23 agosto   1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri) e' il seguente:
              «1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del  Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta
          giorni  dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti
          per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
                e) (abrogata).».
          Nota all'art. 1:
              - Per  l'art.  112  del  decreto  del  Presidente della
          Repubblica  5 gennaio  1967,  n. 18, si vedano le note alle
          premesse.