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LEGGE 20 febbraio 2006, n. 96

Disciplina dell'agriturismo.

note: Entrata in vigore della legge: 31-3-2006 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/05/2021)
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vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal: 31-3-2006
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
                             approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1.
                              Finalita'
  1.  La  Repubblica,  in  armonia con i programmi di sviluppo rurale
dell'Unione   europea,   dello   Stato   e  delle  regioni,  sostiene
l'agricoltura anche mediante la promozione di forme idonee di turismo
nelle campagne, volte a:
    a) tutelare,  qualificare  e valorizzare le risorse specifiche di
ciascun territorio;
    b) favorire  il  mantenimento  delle  attivita'  umane nelle aree
rurali;
    c) favorire   la   multifunzionalita'   in   agricoltura   e   la
differenziazione dei redditi agricoli;
    d) favorire  le  iniziative  a difesa del suolo, del territorio e
dell'ambiente   da   parte  degli  imprenditori  agricoli  attraverso
l'incremento  dei redditi aziendali e il miglioramento della qualita'
di vita;
    e) recuperare   il   patrimonio   edilizio  rurale  tutelando  le
peculiarita' paesaggistiche;
    f) sostenere  e  incentivare le produzioni tipiche, le produzioni
di qualita' e le connesse tradizioni enogastronomiche;
    g) promuovere la cultura rurale e l'educazione alimentare;
    h) favorire lo sviluppo agricolo e forestale.
                                  Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'ammini-strazione  competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.