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DECRETO LEGISLATIVO 2 febbraio 2006, n. 40

Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 maggio 2005, n. 80.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 2/3/2006
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vigente al 26/04/2024
Testo in vigore dal: 2-3-2006
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto  l'articolo 1, comma 2, della legge 14 maggio 2005, n. 80, di
conversione  in  legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo
2005,  n.  35,  concernente  delega al Governo per l'emanazione di un
decreto  legislativo  recante  modificazioni  al  codice di procedura
civile,  di cui al regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, in materia
di giudizio in cassazione e di arbitrato;
  Visti   il   regio   decreto  28 ottobre  1940,  n.  1443,  recante
approvazione  del  codice  di  procedura  civile, ed il regio decreto
18 dicembre  1941, n. 1368, recante disposizioni per l'attuazione del
codicice di procedura civile e disposizioni transitorie;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 15 luglio 2005;
  Acquisito  il parere dell'Assemblea generale della Corte suprema di
cassazione, a norma del citato articolo 1, comma 2, della legge n. 80
del 2005, reso in data 21 luglio 2005;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica resi, rispettivamente, in data
22 novembre 2005 ed in data 8 novembre 2005;
  Ritenuto   di   accogliere  tutte  le  condizioni  formulate  dalla
Commisione  giustizia  della  Camera  dei  deputati  ed  esaminate le
osservazioni  formulate  da  tale medesima Commissione, nonche' dalla
Commissione giustizia del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 22 dicembre 2005;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                     Modifiche all'articolo 339
  1.  Il terzo comma dell'articolo 339 del codice di procedura civile
e' sostituito dal seguente:
  «Le  sentenze  del  giudice  di  pace pronunciate secondo equita' a
norma    dell'articolo   113,   secondo   comma,   sono   appellabili
esclusivamente  per  violazione  delle  norme  sul  procedimento, per
violazione  di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi
regolatori della materia.».
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - L'art.  76  della  Costituzione  regola  la delega al
          Governo   dell'esercizio   della   funzione  legislativa  e
          stabilisce   che   essa   non  puo'  avvenire  se  non  con
          determinazione  di  principi e criteri direttivi e soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.
              - L'art.   87,   comma   quinto,   della   Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti.
              - Si  riporta  il  testo  del comma 2 dell'art. 1 della
          legge  14 maggio  2005,  n.  80, (Conversione in legge, con
          modificazioni,  del  decreto-legge  14 marzo  2005,  n. 35,
          recante  disposizioni  urgenti  nell'ambito  del  Piano  di
          azione  per  lo sviluppo economico, sociale e territoriale.
          Deleghe  al Governo per la modifica del codice di procedura
          civile  in materia di processo di cassazione e di arbitrato
          nonche'  per  la  riforma  organica  della disciplina delle
          procedure concorsuali):
              «2.  Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi
          dalla  data  di  entrata in vigore della presente legge, un
          decreto  legislativo  recante  modificazioni  al  codice di
          procedura  civile.  Il decreto, nel rispetto ed in coerenza
          con  la  normativa comunitaria e in conformita' ai principi
          ed  ai  criteri  direttivi previsti dal comma 3, provvede a
          realizzare   il   necessario  coordinamento  con  le  altre
          disposizioni   vigenti  ed  e'  adottato  su  proposta  del
          Presidente  del Consiglio dei Ministri e del Ministro della
          giustizia,  di  concerto  con  il  Ministro dell'economia e
          delle  finanze, nonche' sottoposto al parere dell'Assemblea
          generale   della  Corte  suprema  di  cassazione  ai  sensi
          dell'art.  93  dell'ordinamento giudiziario di cui al regio
          decreto  30 gennaio  1941,  n.  12. Il parere e' reso entro
          trenta  giorni  dalla  data  di  trasmissione; decorso tale
          termine,  il  decreto  e'  emanato  anche  in  mancanza del
          parere.  Lo  schema di decreto e' successivamente trasmesso
          al   Parlamento,  perche'  sia  espresso  il  parere  delle
          competenti  Commissioni  parlamentari  entro  il termine di
          sessanta giorni dalla data della trasmissione; decorso tale
          termine,  e'  emanato anche in mancanza del parere. Qualora
          detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti
          allo  spirare  del  termine  previsto  dal  primo periodo o
          successivamente,  la  scadenza di quest'ultimo e' prorogata
          di  centoventi  giorni. Entro un anno dalla data di entrata
          in  vigore del decreto legislativo, il Governo puo' emanare
          disposizioni  correttive  e  integrative  nel  rispetto dei
          principi e dei criteri direttivi di cui al comma 3 e con la
          procedura di cui al presente comma.».
              - Il  regio  decreto  28 ottobre  1940,  n.  1443 reca:
          «Approvazione del codice di procedura civile».
              - Il  regio  decreto  18 dicembre  1941,  n. 1368 reca:
          «Disposizioni  per  l'attuazione  del  codice  di procedura
          civile e disposizioni transi-torie».
          Nota all'art. 1:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  339  del codice di
          procedura  civile  come  modificato dal decreto legislativo
          qui pubblicato:
              «Art.  339  (Appellabilita'  delle sentenze). - Possono
          essere  impugnate  con  appello  le sentenze pronunciate in
          primo  grado, purche' l'appello non sia escluso dalla legge
          o  dall'accordo  delle parti a norma dell'art. 360, secondo
          comma.
              E'   inappellabile   la  sentenza  che  il  giudice  ha
          pronunciato secondo equita' a norma dell'art. 114.
              Le  sentenze  del  giudice  di pace pronunciate secondo
          equita'   a   norma  dell'art.  113,  secondo  comma,  sono
          appellabili  esclusivamente  per violazione delle norme sul
          procedimento,  per  violazione  di  norme  costituzionali o
          comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia.».