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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 2006, n. 39

Approvazione degli obiettivi specifici di apprendimento per l'insegnamento della religione cattolica negli istituti statali e paritari del secondo ciclo.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 2/3/2006
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Testo in vigore dal: 2-3-2006
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
    Visto l'articolo 87 della Costituzione;
    Vista  la  legge  25 marzo  1985,  n.  121,  recante  ratifica ed
esecuzione  dell'Accordo,  con Protocollo addizionale, firmato a Roma
il   18  febbraio  1984,  che  apporta  modificazioni  al  Concordato
lateranense  dell'11 febbraio  1929,  tra la Repubblica italiana e la
Santa Sede;
    Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 16 dicembre
1985,  n.  751,  relativo  all'esecuzione dell'Intesa tra l'autorita'
scolastica   italiana   e   la  Conferenza  episcopale  italiana  per
l'insegnamento  della  religione  cattolica nelle scuole pubbliche, e
successive modificazioni;
    Vista  la  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  ed  in  particolare
l'articolo 2, comma 3, lettera i);
    Vista  la  legge  28 marzo 2003, n. 53, recante delega al Governo
per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli
essenziali  delle  prestazioni  in materia di istruzione e formazione
professionale;
    Visto  il  decreto  legislativo  17 ottobre 2005, n. 226, recante
norme  generali  e  livelli  essenziali delle prestazioni relativi al
secondo  ciclo  del  sistema  educativo di istruzione e formazione, a
norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53;
    Vista   l'Intesa,  in  data  13 ottobre  2005,  tra  il  Ministro
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della ricerca ed il Presidente
della  Conferenza  episcopale  italiana,  relativa all'individuazione
degli  obiettivi  specifici di apprendimento propri dell'insegnamento
della religione cattolica nell'ambito delle indicazioni nazionali per
i piani di studio personalizzati del sistema dei licei;
    Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 22 dicembre 2005;
    Sulla  proposta  del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca;
                              E m a n a
                        il seguente decreto:
                               Art. 1.
    1.  Sono  approvati,  per  le  scuole  statali  e  paritarie, gli
Obiettivi  specifici  di apprendimento propri dell'insegnamento della
religione  cattolica  del  secondo  ciclo  scolastico del sistema dei
licei  nell'ambito  delle indicazioni nazionali per i piani di studio
personalizzati, di cui all'allegato al presente decreto.
    Il  presente  decreto,  munito  del  sigillo  dello  Stato, sara'
inserito   nella   Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
      Dato a Roma, addi' 16 gennaio 2006
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Moratti,    Ministro   dell'istruzione,
                              dell'universita' e della ricerca
Visto, il Guardasigilli: Castelli
  Registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 2006
  Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 79
          Avvertenza:     Il testo delle note qui pubblicato e' stato
          redatto  dall'amministrazione  competente  per  materia, ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - Si riporta il testo dell'art. 87 della Costituzione:
              «Art.  87.  - Il presidente della Repubblica e' il Capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
              Puo' inviare messaggi alle Camere.
              Indice  le  elezioni  delle  nuove Camere e ne fissa la
          prima riunione.
              Autorizza  la  presentazione alle Camere dei disegni di
          legge di iniziativa del Governo.
              Promulga  le  leggi ed emana i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              Indice  il  referendum popolare nei casi previsti dalla
          Costituzione.
              Nomina,  nei  casi  indicati  dalla legge, i funzionari
          dello Stato.
              Accredita   e   riceve  i  rappresentanti  diplomatici,
          ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
          l'autorizzazione delle Camere.
              Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
          superiore  di  difesa costituito secondo la legge, dichiara
          lo stato di guerra deliberato dalle Camere.
              Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
              Puo' concedere grazia e commutare le pene.
              Conferisce le onorificenze della Repubblica.».
              - Si  riporta  il  testo  della  lettera  i),  comma 3,
          dell'art.  2 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri):
              «3.  Sono  sottoposti  alla deliberazione del Consiglio
          dei Ministri:
                a) - h) (omissis);
                i) gli  atti concernenti i rapporti tra lo Stato e la
          Chiesa cattolica di cui all'art. 7 della Costituzione.».