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DECRETO LEGISLATIVO 9 gennaio 2006, n. 5

Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell'articolo 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/7/2006, ad eccezione degli articoli 45, 46, 47, 151 e 152, che entrano in vigore il 16/01/2006 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/03/2006)
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Testo in vigore dal: 17-7-2006
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 1, commi 5 e 6, della legge 14 maggio 2005, n. 80,
di  conversione  in  legge,  con  modificazioni, del decreto-legge 14
marzo  2005, n. 35, recante delega al Governo per la riforma organica
della disciplina delle procedure concorsuali;
  Visto il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante la disciplina
del   fallimento,  del  concordato  preventivo,  dell'amministrazione
controllata e della liquidazione coatta amministrativa;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 23 settembre 2005;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati,  espressi  in  data  16  novembre  2005, e del Senato della
Repubblica, espressi in data 22 novembre 2005;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 22 dicembre 2005;
  Sulla   proposta  del  Ministro  della  giustizia  e  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto con il Ministro delle
attivita' produttive;
                                Emana
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
                    Sostituzione dell'articolo 1
               del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
  1.  L'articolo  1  del  regio  decreto  16  marzo  1942, n. 267, e'
sostituito dal seguente:
  "Art.   1   (Imprese   soggette   al  fallimento  e  al  concordato
preventivo).  -  Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul
concordato  preventivo  gli  imprenditori che esercitano un'attivita'
commerciale, esclusi gli enti pubblici ed i piccoli imprenditori.
  Ai  fini  del  primo  comma,  non  sono  piccoli  imprenditori  gli
esercenti  un'attivita' commerciale in forma individuale o collettiva
che, anche alternativamente:
    a)  hanno effettuato investimenti nell'azienda per un capitale di
valore superiore a euro trecentomila;
    b)  hanno  realizzato,  in  qualunque  modo risulti, ricavi lordi
calcolati   sulla   media   degli   ultimi  tre  anni  o  dall'inizio
dell'attivita'  se  di durata inferiore, per un ammontare complessivo
annuo superiore a euro duecentomila.
  I  limiti  di  cui  alle  lettere a) e b) del secondo comma possono
essere  aggiornati  ogni  tre  anni,  con  decreto del Ministro della
giustizia, sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT
dei  prezzi  al  consumo  per  le  famiglie  di  operai  e  impiegati
intervenute nel periodo di riferimento.".
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi 2   e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
          Note alle premesse:
              -   L'art.   76   della   Costituzione  stabilisce  che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare  i decreti aventi valore di legge e i
          regolamenti.
              -  Il  testo  dei  commi  5 e 6 dell'art. 1 della legge
          14 maggio   2005,   n.   80   (Conversione  in  legge,  con
          modificazioni,  del  decreto-legge  14 marzo  2005,  n. 35,
          recante  disposizioni  urgenti  nell'ambito  del  Piano  di
          azione  per  lo sviluppo economico, sociale e territoriale.
          Deleghe  al Governo per la modifica del codice di procedura
          civile  in materia di processo di cassazione e di arbitrato
          nonche'  per  la  riforma  organica  della disciplina delle
          procedure concorsuali.) pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
          14 maggio 2005, n. 111, e' il seguente:
              «5.   Il   Governo   e'  delegato  ad  adottare,  entro
          centottanta  giorni  dalla  data di entrata in vigore della
          presente legge, con l'osservanza dei principi e dei criteri
          direttivi di cui al comma 6, uno o piu' decreti legislativi
          recanti   la   riforma   organica  della  disciplina  delle
          procedure  concorsuali  di  cui  al  regio decreto 16 marzo
          1942,  n.  267. La riforma, nel rispetto ed in coerenza con
          la  normativa comunitaria e in conformita' ai principi e ai
          criteri direttivi di cui al comma 6, realizza il necessario
          coordinamento con le altre disposizioni vigenti, nonche' la
          riconduzione  della  disciplina  della  transazione in sede
          fiscale   per  insolvenza  o  assoggettamento  a  procedure
          concorsuali  al  concordato preventivo come disciplinato in
          attuazione  della  presente  legge.  I  decreti legislativi
          previsti  dal  presente comma sono adottati su proposta del
          Ministro  della  giustizia  e  del Ministro dell'economia e
          delle  finanze, di concerto con il Ministro delle attivita'
          produttive,  e  successivamente trasmessi al Parlamento, ai
          fini dell'espressione dei pareri da parte delle commissioni
          competenti  per  materia  e per le conseguenze di carattere
          finanziario che sono resi entro il termine di trenta giorni
          dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono
          emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine
          venga  a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare
          del termine previsto dal primo periodo del presente comma o
          successivamente,  la  scadenza di quest'ultimo e' prorogata
          di sessanta giorni.
              6.  Nell'esercizio  della  delega di cui al comma 5, il
          Governo   si   attiene   ai  seguenti  principi  e  criteri
          direttivi:
                a) modificare la disciplina del fallimento, secondo i
          seguenti principi:
                  1)    semplificare    la    disciplina   attraverso
          l'estensione  dei  soggetti  esonerati  dall'applicabilita'
          dell'istituto e l'accelerazione delle procedure applicabili
          alle controversie in materia;
                  2)   ampliare   le   competenze  del  comitato  dei
          creditori,    consentendo   una   maggiore   partecipazione
          dell'organo   alla   gestione   della  crisi  dell'impresa;
          coordinare i poteri degli altri organi della procedura;
                  3)  modificare  la  disciplina dei requisiti per la
          nomina a curatore, annoverando tra i soggetti legittimati a
          ricoprire  la  carica gli studi professionali associati, le
          societa'  tra  professionisti,  nonche'  coloro che abbiano
          comprovate capacita' di gestione imprenditoriale;
                  4)   modificare  la  disciplina  delle  conseguenze
          personali  del fallimento, eliminando le sanzioni personali
          e  prevedendo che le limitazioni alla liberta' di residenza
          e  di  corrispondenza  del fallito siano connesse alle sole
          esigenze della procedura;
                  5)  modificare  la  disciplina  degli effetti della
          revocazione, prevedendo che essi si rivolgano nei confronti
          dell'effettivo destinatario della prestazione;
                  6)  ridurre il termine di decadenza per l'esercizio
          dell'azione revocatoria;
                  7)  modificare  la  disciplina  degli  effetti  del
          fallimento  sui  rapporti  giuridici  pendenti, ampliando i
          termini  entro  i  quali  il  curatore  deve manifestare la
          propria  scelta  in  ordine  allo scioglimento dei relativi
          contratti  e  prevedendo  una  disciplina  per  i patrimoni
          destinati  ad  uno  specifico  affare  e per i contratti di
          locazione finanziaria;
                  8)  modificare  la  disciplina  della continuazione
          temporanea  dell'esercizio dell'impresa, ampliando i poteri
          del  comitato  dei creditori e del curatore ed introducendo
          l'obbligo di informativa periodica da parte del curatore al
          comitato dei creditori sulla gestione provvisoria;
                  9)  modificare  la disciplina dell'accertamento del
          passivo, abbreviando i tempi della procedura, semplificando
          le  modalita'  di  presentazione  delle relative domande di
          ammissione e prevedendo che in sede di adunanza per l'esame
          dello  stato passivo i creditori possano, a maggioranza dei
          crediti    insinuati,   confermare   o   effettuare   nuove
          designazioni  in  ordine  ai  componenti  del  comitato dei
          creditori,    nonche'   confermare   il   curatore   ovvero
          richiederne  la  sostituzione indicando al giudice delegato
          un nuovo nominativo;
                  10)  prevedere  che,  entro  sessanta  giorni dalla
          redazione   dell'inventano,   il  curatore  predisponga  un
          programma    di    liquidazione   da   sottoporre,   previa
          approvazione del comitato dei creditori, all'autorizzazione
          del  giudice  delegato  contenente le modalita' e i termini
          previsti per la realizzazione dell'attivo, specificando:
                    10.1)   se   e'  opportuno  disporre  l'esercizio
          provvisorio  dell'impresa  o  di  singoli  rami di azienda,
          anche tramite l'affitto a terzi;
                    10.2) la sussistenza di proposte di concordato;
                    10.3)  le  azioni  risarcitorie,  recuperatorie o
          revocatorie da esercitare;
                    10.4)   le   possibilita'  di  cessione  unitaria
          dell'azienda,  di  singoli  rami,  di  beni  o  di rapporti
          giuridici individuabili in blocco;
                    10.5)  le  condizioni  della  vendita dei singoli
          cespiti,  e che il comitato dei creditori possa proporre al
          curatore   modifiche  al  programma  presentato,  prima  di
          procedere  alla  sua  votazione,  e  che l'approvazione del
          programma   sia   subordinata  all'esito  favorevole  della
          votazione, da parte del comitato dei creditori;
                  11)  modificare  la  disciplina  della ripartizione
          dell'attivo,   abbreviando   i   tempi  della  procedura  e
          semplificando gli adempimenti connessi;
                  12)   modificare   la   disciplina  del  concordato
          fallimentare,   accelerando   i  tempi  della  procedura  e
          prevedendo l'eventuale suddivisione dei creditori in classi
          che   tengano  conto  della  posizione  giuridica  e  degli
          interessi  omogenei  delle  varie  categorie  di creditori,
          nonche'   trattamenti   differenziati   per   i   creditori
          appartenenti a classi diverse; disciplinare le modalita' di
          voto per classi, prevedendo che non abbiano diritto di voto
          i  creditori muniti di privilegio, pegno ed ipoteca, a meno
          che dichiarino di rinunciare al privilegio; disciplinare le
          modalita'   di  approvazione  del  concordato,  modificando
          altresi'  la  disciplina  delle  impugnazioni  al  fine  di
          garantire una maggiore celerita' dei relativi procedimenti;
                  13)  introdurre  la disciplina dell'esdebitazione e
          disciplinare  il relativo procedimento, prevedendo che essa
          consista  nella liberazione del debitore persona fisica dai
          debiti  residui nei confronti dei creditori concorsuali non
          soddisfatti qualora:
                    13.1)   abbia  cooperato  con  gli  organi  della
          procedura    fornendo    tutte   le   informazioni   e   la
          documentazione  utile  all'accertamento  del  passivo  e al
          proficuo svolgimento delle operazioni;
                    13.2)   non  abbia  in  alcun  modo  ritardato  o
          contribuito a ritardare la procedura;
                    13.3)  non  abbia  violato le disposizioni di cui
          alla gestione della propria corrispondenza;
                    13.4)    non    abbia    beneficiato   di   altra
          esdebitazione nei dieci anni precedenti la richiesta;
                    13.5)  non  abbia  distratto  l'attivo  o esposto
          passivita' insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto
          rendendo   gravemente  difficoltosa  la  ricostruzione  del
          patrimonio  e  del  movimento  degli affari o fatto ricorso
          abusivo al credito;
                    13.6)  non  sia  stato  condannato per bancarotta
          fraudolenta  o  per  delitti  contro  l'economia  pubblica,
          l'industria  e  il  commercio,  e altri delitti compiuti in
          connessione con l'esercizio dell'attivita' d'impresa, salvo
          che per tali reati sia intervenuta la riabilitazione;
                  14)   abrogare   la   disciplina  del  procedimento
          sommario;
                b) prevedere    l'abrogazione    dell'amministrazione
          controllata;
                c) prevedere  che  i  crediti  di  rivalsa  verso  il
          cessionario  previsti  dalle norme relative all'imposta sul
          valore  aggiunto, se relativi alla cessione di beni mobili,
          abbiano   privilegio   sulla  generalita'  dei  mobili  del
          debitore con lo stesso grado del privilegio generale di cui
          agli  articoli 2752  e 2753 del codice civile, cui tuttavia
          e' posposto.».
              -  Il  regio  decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina
          del      fallimento,     del     concordato     preventivo,
          dell'amministrazione   controllata   e  della  liquidazione
          coatta   amministrativa.)   e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 6 aprile 1942, n. 81.