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MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 17 novembre 2005, n. 269

Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi provenienti dalle navi, che è possibile ammettere alle procedure semplificate.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/1/2006 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/04/2006)
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Testo in vigore dal: 13-1-2006
       IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

                           di concerto con

               IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

                                e con

                      IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Visto  il  decreto  legislativo  5 febbraio  1997,  n.  22,  e,  in
particolare,  l'articolo  31,  che  prescrive  che  sono adottate per
ciascun tipo di attivita', con decreti del Ministro dell'ambiente, di
concerto   con   i   Ministri   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato  e  della  sanita', le norme che fissano i tipi e le
quantita'  di rifiuti e le condizioni in base alle quali le attivita'
di recupero sono sottoposte a procedure semplificate;
  Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 12 giugno 2002, n. 161,
recante  regolamento  attuativo  degli  articoli 31  e 33 del decreto
legislativo  5 febbraio  1997, n. 22, relativo all'individuazione dei
rifiuti   pericolosi   che  e'  possibile  ammettere  alle  procedure
semplificate;
  Visto  il  decreto  ministeriale  1° aprile  1998,  n. 148, recante
regolamento  di  approvazione  del  modello  dei registri di carico e
scarico  dei  rifiuti,  ai  sensi  degli  articoli 12  e 18, comma 2,
lettera  m),  e 18, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997,
n. 22, e in particolare l'articolo 1, commi 4 e 5;
  Visto  il  decreto  legislativo  24 giugno  2003,  n.  182, recante
attuazione   della   direttiva  2000/59/CE,  relativa  agli  impianti
portuali  di  raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui
del carico e in particolare l'articolo 10, comma 2, che prevede che i
residui del carico siano in via prioritaria avviati al riciclaggio ed
al recupero;
  Visto l'articolo 10-bis del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47;
  Vista la legge 29 settembre 1980, n. 662, relativa alla ratifica ed
esecuzione   della  Marpol  73  (convenzione  internazionale  per  la
prevenzione  dell'inquinamento causato da navi) con annessi, adottata
a Londra il 2 novembre 1973;
  Vista  la  legge  4 giugno  1982, n. 438, concernente l'adesione ai
protocolli   relativi   alle   convenzioni   internazionali   per  la
prevenzione  dell'inquinamento  causato da navi e per la salvaguardia
della   vita  umana  in  mare  con  allegati  adottati  a  Londra  il
17 febbraio 1978, e loro esecuzione;
  Visto  il  decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, concernente
le  imposte  sulla  produzione e sui consumi per il settore degli oli
minerali e relative sanzioni penali e amministrative;
  Visti  il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante approvazione
del  testo definitivo del Codice della navigazione e, in particolare,
l'articolo  52,  nonche'  il  decreto del Presidente della Repubblica
15 febbraio   1952,   n.   328,   approvazione  del  regolamento  per
l'esecuzione   del   Codice  della  navigazione  e,  in  particolare,
l'articolo 52;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Espletata  la  procedura  di  notificazione  di  cui alle direttive
91/689/CEE e 98/34/CE;
  Sentito  il  parere  della  Conferenza  permanente tra lo Stato, le
regioni  e  le  province autonome di Trento e Bolzano, espresso nella
seduta del 26 maggio 2005;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi, nella seduta del 25 luglio 2005;
  Ritenuto  di  non  dover  accogliere  la  richiesta di soppressione
dell'articolo  2, in quanto il medesimo contiene i principi generali,
al  pari  del  soprarichiamato  decreto  del  Ministro  dell'ambiente
12 giugno 2002, n. 161, e soddisfa una richiesta formulata in sede di
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano;
  Vista  la  comunicazione  al  Presidente  del  Consiglio,  ai sensi
dell'articolo  17,  comma  3,  della  citata  legge  n. 400 del 1988,
effettuata con nota UL/2005/6134 del 2 settembre 2005;
                            A d o t t a:

                       il seguente regolamento

                               Art. 1.
                        Campo di applicazione

  1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi degli articoli 31 e
33  del  decreto  legislativo  5 febbraio  1997,  n. 22, le procedure
semplificate  per  le  attivita'  di  recupero  dei  seguenti rifiuti
pericolosi:
    a) residui  del  carico  delle  navi  costituiti  dalle  acque di
zavorra  venute a contatto con il carico o con i suoi residui e dalle
acque  di  lavaggio  (miscele  di acque marine lacustri o fluviali ed
idrocarburi);
    b) residui  del  carico delle navi costituiti da prodotti chimici
soggetti alla Convenzione Marpol;
    c) acque di sentina delle navi.
  2.  Fermo  restando  quanto  disposto  all'articolo  9, il presente
regolamento  si  applica  esclusivamente  alle  attivita' di recupero
svolte  presso  gli  impianti  che  operano ai sensi del Codice della
Navigazione  approvato  con  regio  decreto  30 marzo 1942, n. 327, e
successive modificazioni.
    3.  Per  la  terminologia  riportata  nel presente regolamento si
rinvia  alle  definizioni  contenute  nel  decreto legislativo del 24
giugno 2003, n. 182.
          Avvertenza:

              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni.   ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
              - Per  le  direttive CEE vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
                              Note alle premesse:

              - L'art.  3 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
          22,  recante:  «Attuazione  delle  direttive 91/156/CEE sui
          rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli
          imballaggi  e sui rifiuti di imballaggio», pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  15 febbraio  1997,  n. 38, supplemento
          ordinario, e' il seguente:
              «Art.   31  (Determinazione  delle  attivita'  e  delle
          caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure
          semplificate).   -  1.  Le  procedure  semplificate  devono
          comunque   garantire   un  elevato  livello  di  protezione
          ambientale e controlli efficaci.
              2.  Con decreti del Ministro dell'ambiente, di concerto
          con    i   Ministri   dell'industria,   del   commercio   e
          dell'artigianato e della sanita', e, per i rifiuti agricoli
          e le attivita' che danno vita ai fertilizzanti, di concerto
          con  il  Ministro  delle  risorse  agricole,  alimentari  e
          forestali,  sono  adottate per ciascun tipo di attivita' le
          norme,  che  fissano i tipi e le quantita' di rifiuti, e le
          condizioni  in  base alle quali le attivita' di smaltimento
          di  rifiuti  non  pericolosi  effettuate dai produttori nei
          luoghi  di  produzione  degli  stessi  e  le  attivita'  di
          recupero   di  cui  all'allegato  C  sono  sottoposte  alle
          procedure semplificate di cui agli articoli 32 e 33. Con la
          medesima  procedura  si  provvede  all'aggiornamento  delle
          predette norme tecniche e condizioni.
              3.  Le  norme  e  le  condizioni di cui al comma 2 sono
          individuate  entro centottanta giorni dalla data di entrata
          in  vigore  del  presente  decreto e devono garantire che i
          tipi  o  le quantita' di rifiuti ed i procedimenti e metodi
          di  smaltimento  o di recupero siano tali da non costituire
          un  pericolo  per  la  salute  dell'uomo  e  da  non recare
          pregiudizio  all'ambiente. In particolare per accedere alle
          procedure  semplificate le attivita' di trattamento termico
          e  di  recupero  energetico  devono, inoltre, rispettare le
          seguenti condizioni:
                a) siano  utilizzati  combustibili  da rifiuti urbani
          oppure rifiuti speciali individuati per frazioni omogenee;
                b) i  limiti  di emissione non siano meno restrittivi
          di  quelli  stabiliti per gli impianti di incenerimento dei
          rifiuti   dalle   direttive   comunitarie   89/369/CEE  del
          Consiglio  dell'8 giugno 1989, 89/429/CEE del Consiglio del
          21 giugno  1989,  94/67/CE  del  Consiglio  del 16 dicembre
          1994, e successive modifiche ed integrazioni, e dal decreto
          del  Ministro dell'ambiente 16 gennaio 1995, pubblicato nel
          supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale 30 gennaio
          1995, n. 24. Le prescrizioni tecniche riportate all'art. 6,
          comma   2,  della  direttiva  94/67/CE  del  Consiglio  del
          16 dicembre  1994  si applicano anche agli impianti termici
          produttivi  che  utilizzano  per  la  combustione  comunque
          rifiuti pericolosi;
                c) sia garantita la produzione di una quota minima di
          trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in energia
          utile calcolata su base annuale.
              4.  La emanazione delle norme e delle condizioni di cui
          al  comma  2  deve  riguardare,  in  primo luogo, i rifiuti
          indicati  nella  lista  verde  di  cui  all'allegato II del
          regolamento  CEE  n.  259/93,  e  successive  modifiche  ed
          integrazioni.
              5.  Per la tenuta dei registri di cui agli articoli 32,
          comma  3,  e  33,  comma 3, e l'effettuazione dei controlli
          periodici, l'interessato e' tenuto a versare alla provincia
          un  diritto  di iscrizione annuale determinato in relazione
          alla   natura   dell'attivita'  con  decreto  del  Ministro
          dell'ambiente,  di  concerto con i Ministri dell'industria,
          del commercio e dell'artigianato e del Tesoro.
              6.  La  costruzione  di impianti che recuperano rifiuti
          nel  rispetto  delle condizioni, delle prescrizioni e delle
          norme  tecniche  di  cui ai commi 2 e 3 e' disciplinata dal
          decreto  del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n.
          203, e dalle altre disposizioni che regolano la costruzione
          di impianti industriali. L'autorizzazione all'esercizio nei
          predetti  impianti di operazioni di recupero di rifiuti non
          individuati  ai  sensi del presente articolo resta comunque
          sottoposta alle disposizioni di cui agli articoli 27 e 28.
              7.   Alle  denunce  e  alle  domande  disciplinate  dal
          presente  capo  si  applicano,  in  quanto  compatibili, le
          disposizioni   di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  26 aprile  1992, n. 300, e successive modifiche
          ed integrazioni.
              Si applicano, altresi', le disposizioni di cui all'art.
          21 della legge 7 agosto 1990, n. 241.».
              - Il decreto del Ministro dell'ambiente 12 giugno 2002,
          n. 161, recante: «Regolamento attuativo degli articoli 31 e
          33   del  decreto  legislativo  5 febbraio  1997,  n.  22»,
          relativo  all'individuazione  dei rifiuti pericolosi che e'
          possibile   ammettere   alle   procedure  semplificate,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 luglio 2002, n. 177.
              - L'art.  1 del decreto ministeriale 1° aprile 1998, n.
          148, recante: «Regolamento recante approvazione del modello
          dei registri di carico e scarico dei rifiuti ai sensi degli
          articoli  12,  18,  comma  2, lettera m) e 18, comma 4, del
          decreto  legislativo  5 febbraio  1997,  n. 22», pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  14  maggio  1998, n. 110, e' il
          seguente:
              «Art.  1.  - 1. Sono approvati i modelli di registro di
          carico  e  scarico dei rifiuti riportati negli allegati A e
          B.
              2. Il registro di carico e scarico e' composto da fogli
          numerati e vidimati dall'ufficio del registro e deve essere
          compilato  secondo  le modalita' indicate nell'allegato C -
          Descrizione tecnica.
              3.  I  registri  di  carico  e  scarico tenuti mediante
          strumenti  informatici  devono  utilizzare  carta  a modulo
          continuo. La stampa di tali registri deve essere effettuata
          con  la  cadenza  prevista  per  le  diverse  categorie  di
          operatori  dall'art.  12, comma 1, del decreto legisltivo 5
          febbraio   1997,   n.   22,   e   successive  modifiche  ed
          integrazioni, e comunque in sede di verifica da parte degli
          organi di controllo.
              4.  In  sostituzione  dei  modelli di cui al comma 1, i
          produttori  di  rifiuti non pericolosi hanno la facolta' di
          adempiere all'obbligo della tenuta del registro di carico e
          scarico   anche   con  i  seguenti  registri,  scritture  e
          documentazione contabili:
                a) registri IVA di acquisto e vendite;
                b) scritture  ausiliarie di magazzino di cui all'art.
          14  del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre
          197, n. 600, e successive modificazioni;
                c) altri  registri  o documentazione contabile la cui
          tenuta sia prevista da disposizioni di legge.
              5.   I  registri,  la  documentazione  e  le  scritture
          contabili  di  cui  alle  lettere  a),  b) e c) del comma 4
          possono  sostituire  i  registri  di  carico  e  scarico  a
          condizione  che  siano numerati e vidimati, siano integrati
          dal formulario di cui all'art. 15 del decreto legislativo 5
          febbraio  1997, n. 22, e contengano i seguenti elementi, da
          annotarsi  con  la cadenza stabilita dall'art. 12, comma 1,
          del  citato  decreto  legislativo  e  secondo  le modalita'
          indicate nell'allegato C:
                a) data  di  produzione  o  di  presa  in carico e di
          scarico   del   rifiuto,   il   numero   progressivo  della
          registrazione   e   la  data  in  cui  il  movimento  viene
          effettuato;
                b) le caratteristiche del rifiuto;
                c) le  quantita'  dei  rifiuti  prodotti  all'interno
          dell'unita' locale o presi in carico;
                d) l'eventuale ulteriore descrizione del rifiuto;
                e) il   numero   del  formulario  che  accompagna  il
          trasporto   dei  rifiuti  presi  in  carico  o  avviati  ad
          operazioni di recupero o di smaltimento;
                f) l'eventuale intermediario o commerciante di cui ci
          si avvale.
              6. I registri tenuti dalle associazioni di categoria ai
          sensi  dell'art.  12,  comma  4,  del  decreto  legislativo
          5 febbraio 1997, n. 22, ed i registri sostitutivi di cui al
          comma  4  possono essere vidimati con la procedura prevista
          dalla normativa vigente per le scritture contabili.».
              - L'art.  10 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n.
          182,   recante:   «Attuazione  della  direttiva  2000/59/CE
          relativa  agli  impianti portuali di raccolta per i rifiuti
          prodotti  dalle  navi  ed i residui del carico», pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale  22  luglio  2003, n. 168, e' il
          seguente:
              «Art. 10 (Conferimento dei residui del carico). - 1. Il
          comandante  della  nave che fa scalo nel porto conferisce i
          residui  del  carico  ad  un  impianto  di  raccolta di cui
          all'art.  2, comma 1, lettera e), in base alle disposizioni
          della convenzione Marpol n. 73/1978.
              2. I residui del carico sono in via prioritaria avviati
          al  riciclaggio ed al recupero nel rispetto della normativa
          vigente.
              3.  Le  tariffe  per  il  conferimento  dei residui del
          carico,  di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), sono poste
          a  carico  esclusivamente  delle  navi  che  utilizzano gli
          impianti  ed  i  servizi  di  raccolta  e  sono determinate
          dall'Autorita'  competente in conformita' alle disposizioni
          di cui all'allegato IV.
              4.   Il   conferimento   dei   residui  del  carico  e'
          considerato  come  immissione  in  libera  pratica ai sensi
          dell'art.   79   del   regolamento  (CEE)  n.  2913/92  del
          12 ottobre  1992,  del  Consiglio, che istituisce un codice
          doganale  comunitario. Le autorita' doganali non esigono la
          presentazione  della dichiarazione sommaria di cui all'art.
          45 del codice doganale comunitario.».
              - L'art.  10-bis del decreto-legge 24 dicembre 2003, n.
          355, recante: «Proroga dei termini previsti da disposizioni
          legislative»,    pubblicato    nella   Gazzetta   Ufficiale
          29 dicembre   2003,  n.  300  e  convertito  in  legge  con
          modificazioni  dall'art.  1,  legge 17 febbraio 2004, n. 47
          (Gazzetta  Ufficiale  27  febbraio  2004,  n.  48),  e'  il
          seguente:
              «Art. 10-bis (Rifiuti prodotti dalle navi e residui del
          carico).  - 1. L'entrata in vigore del comma 2, dell'art. 2
          del   decreto   legislativo  24 giugno  2003,  n.  182,  e'
          differita   fino  all'entrata  in  vigore  della  specifica
          normativa  semplificata ai sensi degli articoli 31 e 33 del
          decreto  legislativo  5 febbraio1997, n. 22, e comunque non
          oltre  il  31 dicembre  2005.  Allo  scopo di mantenere sul
          territorio  nazionale  un'adeguata  capacita'  di  recupero
          delle  acque  di lavaggio e di sentina delle navi cisterna,
          le predette navi possono continuare a conferire dette acque
          agli  impianti  destinatari  di carichi; gli operatori sono
          tenuti,  entro  sessanta  giorni  dalla  data di entrata in
          vigore  della legge di conversione del presente decreto, ad
          effettuare  una  comunicazione  di  attivita' all'autorita'
          competente di cui al decreto legislativo 5 febraio 1997, n.
          22.
              2. Sono inoltre autorizzati a conferire le acque di cui
          al  comma  1,  presso gli stessi impianti nonche' presso le
          aziende  autorizzate  dalle  autorita'  competenti, i mezzi
          navali  portuali  di  raccolta delle acque di lavaggio e di
          sentina, nonche' i mezzi navali di disinquinamento.
              3.  Gli  impianti  di  cui  al  comma  1  effettuano il
          recupero  degli  idrocarburi  e  delle  frazioni oleose con
          autorizzazione  ai  sensi del decreto legislativo 21 maggio
          1999,  n.  152,  nel  rispetto dei limiti e delle modalita'
          indicati  nell'autorizzazione  medesima,  relativamente  al
          trattamento delle acque reflue industriali.
              4.  Fino  alla  data  di  cui al comma 1, sono ritenute
          idonee,  ai  fini  della  quantificazione  dei  residui del
          carico conferiti, le registrazioni attualmente in uso.».
              - La legge 29 settembre 1980, n. 662 recante: «Ratifica
          ed  esecuzione  della  convenzione  internazionale  per  la
          prevenzione   dell'inquinamento   causato  da  navi  e  del
          protocollo   di   intervento   in  alto  mare  in  caso  di
          inquinamento causato da sostanze diverse dagli idrocarburi,
          con  annessi,  adottati  a  Londra  il 2 novembre 1973», e'
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  23 ottobre 1980, n.
          292, supplemento ordinario.
              - La legge 4 giugno 1982, n. 438, recante: «Adesione ai
          protocolli   relativi   alle   convenzioni   internazionali
          rispettivamente   per   la   prevenzione  dell'inquinamento
          causato  da  navi e per la salvaguardia della vita umana in
          mare, con allegati, adottati a Londra il 17 febbraio 1978»,
          e  loro  esecuzione, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          15 luglio 1982, n. 193, supplemento ordinario.
              - Il  decreto  legislativo  26  ottobre  1992,  n. 504,
          recante:   «Testo   unico  delle  disposizioni  legislative
          concernenti  le  imposte  sulla  produzione e sui consumi e
          relative  sanzioni  penali  e amministrative» e' pubblicato
          nella   Gazzetta   Ufficiale  29  novembre  1995,  n.  279,
          supplemento ordinario.
              - L'art.  52  del regio decreto 30 marzo 1942, n. 1327,
          recante  il  «Codice  della  navigazione», pubblicato nella
          Gazzetta   Ufficiale   18  aprile  1942,  n.  93,  edizione
          speciale, e' il seguente:
              «Art.   52   (Impianto   ed  esercizio  di  depositi  e
          stabilimenti).   -   Le   concessioni   per   l'impianto  e
          l'esercizio  di  depositi  e  stabilimenti,  i  quali siano
          situati anche soltanto in parte entro i confini del demanio
          marittimo  o  del  mare territoriale, ovvero siano comunque
          collegati al mare, a corsi d'acqua o canali marittimi, sono
          fatte a norma delle disposizioni del presente titolo.
              Per  l'impianto  e  l'esercizio  di  stabilimenti  o di
          depositi  costieri  di sostanze infiammabili o esplosive e'
          richiesta  inoltre  l'autorizzazione  del  Ministro  per le
          comunicazioni.
              L'impianto  e  l'esercizio  dei depositi e stabilimenti
          predetti  sono  sottoposti  alle  disposizioni  di  polizia
          stabilite    dall'autorita'    marittima.    L'impianto   e
          l'esercizio  dei  depositi e stabilimenti di cui al secondo
          comma sono sottoposti inoltre alle speciali disposizioni in
          materia.».
              - L'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica
          15 febbraio   1952,  n.  328,  recante:  «Approvazione  del
          Regolamento  per  l'esecuzione del Codice della navigazione
          (Navigazione   marittima)»  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 21 aprile 1952, n. 94, supplemento ordinario.
              - L'art.  17,  comma  3, della legge 23 agosto 1988, n.
          400,  recante:  «Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento  della  Presidenza del Consiglio dei Ministri»,
          pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.
          214, supplemento ordinario, e' il seguente:
              «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
              - La    Direttiva   91/689/CEE   del   Consiglio,   del
          12 dicembre   1991,   relativa  ai  rifiuti  pericolosi  e'
          pubblicata   nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  L 377  del  31
          dicembre 1991.
              - La  Direttiva  98/34/CE  del Parlamento europeo e del
          Consiglio  del 22 giugno 1998, che prevede una procedura di
          informazione    nel    settore    delle   norme   e   delle
          regolamentazioni  tecniche,  e'  pubblicata  nella Gazzetta
          Ufficiale n. L 204 del 21 luglio 1998.
          Note all'art. 1:
              - L'art. 31 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.
          22, e' riportato nelle note alle premesse.
              - L'art.  33  del citato decreto legislativo 5 febbraio
          1997, n. 22, e' il seguente:
              «Art.  33  (Operazioni  di recupero). - 1. A condizione
          che  siano  rispettate  le norme tecniche e le prescrizioni
          specifiche  adottate  ai sensi dei commi 1, 2 e 3 dell'art.
          31,  l'esercizio  delle  operazioni di recupero dei rifiuti
          possono  essere  intraprese  decorsi  novanta  giorni dalla
          comunicazione   di   inizio  di  attivita'  alla  provincia
          territorialmente competente.
              2. Le condizioni e le norme tecniche di cui al comma 1,
          in  relazione  a  ciascun  tipo  di attivita', prevedono in
          particolare:
                a) per i rifiuti non pericolosi:
                  1) le quantita' massime impiegabili;
                  2)  la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei
          rifiuti  utilizzabili nonche' le condizioni specifiche alle
          quali le attivita' medesime sono sottoposte alla disciplina
          prevista dal presente articolo;
                  3)  le  prescrizioni necessarie per assicurare che,
          in  relazione  ai  tipi  o alle quantita' dei rifiuti ed ai
          metodi di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza
          pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti
          o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
                b) per i rifiuti pericolosi:
                  1) le quantita' massime impiegabili;
                  2)   provenienza,  i  tipi  e  caratteristiche  dei
          rifiuti;
                  3)  le  condizioni  specifiche  riferite  ai valori
          limite  di  sostanze  pericolose  contenute nei rifiuti, ai
          valori  limite  di emissione per ogni tipo di rifiuto ed al
          tipo  di  attivita'  e  di  impianto  utilizzato,  anche in
          relazione alle altre emissioni presenti in sito;
                  4)  altri  requisiti necessari per effettuare forme
          diverse di recupero;
                5)  le prescrizioni necessarie per assicurare che, in
          relazione  al tipo ed alle quantita' di sostanze pericolose
          contenute  nei  rifiuti ed ai metodi di recupero, i rifiuti
          stessi  siano  recuperati  senza  pericolo  per  la  salute
          dell'uomo   e   senza   usare  procedimenti  e  metodi  che
          potrebbero recare pregiudizio all'ambiente.
              3.  La  provincia  iscrive  in  un apposito registro le
          imprese  che  effettuano  la  comunicazione  di  inizio  di
          attivita'  ed  entro  il termine di cui al comma 1 verifica
          d'ufficio  la  sussistenza  dei presupposti e dei requisiti
          richiesti.  A  tal  fine  alla  comunicazione  di inizio di
          attivita'  e'  allegata  una  relazione  dalla  quale  deve
          risultare:
                a) il   rispetto   delle   norme   tecniche  e  delle
          condizioni specifiche di cui al comma 1;
                b) il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per
          la gestione dei rifiuti;
                c) le   attivita'   di   recupero  che  si  intendono
          svolgere;
                d) stabilimento,  capacita'  di  recupero  e ciclo di
          trattamento  o  di  combustione  nel quale i rifiuti stessi
          sono destinati ad essere recuperati;
                e) le   caratteristiche  merceologiche  dei  prodotti
          derivanti dai cicli di recupero.
              4.  Qualora  la  provincia  accerti il mancato rispetto
          delle  norme  tecniche e delle condizioni di cui al comma 1
          dispone  con  provvedimento  motivato  il divieto di inizio
          ovvero    di   prosecuzione   dell'attivita',   salvo   che
          l'interessato  non  provveda  a  conformare  alla normativa
          vigente  dette attivita' ed i suoi effetti entro il termine
          prefissato dall'amministrazione.
              5.  La  comunicazione  di  cui  al  comma 1 deve essere
          rinnovata  ogni  cinque anni e comunque in caso di modifica
          sostanziale delle operazioni di recupero.
              6.  Sino  all'adozione  delle  norme  tecniche  e delle
          condizioni   di  cui  al  comma  1  e  comunque  non  oltre
          quarantacinque   giorni   dal   termine   del   periodo  di
          sospensione previsto dall'art. 9 della direttiva 83/189/CEE
          e  dall'art.  3  della direttiva 91/689/CEE le procedure di
          cui  ai  commi  1  e  2  si  applicano  a chiunque effettui
          operazioni di recupero dei rifiuti elencati rispettivamente
          nell'allegato  3  al  decreto ministeriale 5 settembre 1994
          del  Ministro  dell'ambiente,  pubblicato  nel  supplemento
          ordinario n. 126 alla Gazzetta Ufficiale 10 settembre 1994,
          n.   212,   e   nell'allegato  1  al  decreto  ministeriale
          16 gennaio  1995 del Ministro dell'ambiente, pubblicato nel
          supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale 30 gennaio
          1995, n. 24, nel rispetto delle prescrizioni ivi contenute;
          a   tal   fine   si   considerano  valide  ed  efficaci  le
          comunicazioni  gia'  effettuate  alla  data  di  entrata in
          vigore  del  presente  decreto. Le comunicazioni effettuate
          dopo la data di entrata in vigore del presente decreto sono
          valide  ed  efficaci  solo  se  a  tale data la costruzione
          dell'impianto,  ove  richiesto  dal  tipo  di  attivita' di
          recupero, era stata gia' ultimata.
              7.   La  procedura  semplificata  di  cui  al  presente
          articolo   sostituisce,   limitatamente   alle   variazioni
          qualitative  e quantitative delle emissioni determinate dai
          rifiuti individuati, dalle norme tecniche di cui al comma 1
          che  gia'  fissano  i limiti di emissione in relazione alle
          attivita'  di recupero degli stessi l'autorizzazione di cui
          all'art.  15,  lettera a)  del decreto del Presidente della
          Repubblica 24 maggio 1988, n. 203.
              8.  Le  disposizioni semplificate del presente articolo
          non  si  applicano  alle  attivita' di recupero dei rifiuti
          urbani, ad eccezione:
                a) delle  attivita'  di  riciclaggio e di recupero di
          materia  prima  e di produzione di composti di qualita' dai
          rifiuti provenienti da raccolta differenziata;
                b) delle  attivita' di trattamento dei rifiuti urbani
          per   ottenere   combustibile  da  rifiuto  effettuate  nel
          rispetto delle norme tecniche di cui al comma 1;
                c) (omissis).
              9.  Fermi  restando il rispetto dei limiti di emissione
          in  atmosfera  di  cui  all'art.  31, comma 3, e dei limiti
          delle  altre emissioni inquinanti stabilite da disposizioni
          vigenti   nonche'  fatta  salva  l'osservanza  degli  altri
          vincoli  a  tutela dei profili sanitari e ambientali, entro
          sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente  decreto  legislativo, il Ministro dell'industria,
          del  commercio  e  dell'artigianato,  di  concerto  con  il
          Ministro  dell'ambiente  determina  modalita', condizioni e
          misure  relative  alla  concessione di incentivi finanziari
          previsti  da disposizioni legislative all'utilizzazione dei
          rifiuti  come  combustibile per produrre energia elettrica,
          tenuto  anche  conto  del  prevalente interesse pubblico al
          recupero  energetico  nelle  centrali elettriche di rifiuti
          urbani  sottoposti  a  preventive operazioni di trattamento
          finalizzate alla produzione di combustibile da rifiuti.
              10.  I  rifiuti non pericolosi individuati con apposite
          norme  tecniche ai sensi del comma 1 che vengono utilizzati
          in operazioni non comprese tra quelle di cui all'allegato C
          sono  sottoposti  unicamente  alle disposizioni di cui agli
          articoli 10,  comma  3, 11, 12, e 15, nonche' alle relative
          norme sanzionatorie.
              11.  Alle  attivita'  di  cui  ai  commi  precedenti si
          applicano   integralmente   le   norme   ordinarie  per  lo
          smaltimento qualora i rifiuti non vengano destinati in modo
          effettivo ed oggettivo al recupero.
              12.  Le  condizioni  e  le  norme  tecniche relative ai
          rifiuti  pericolosi  di cui al comma 1 sono comunicate alla
          Commissione  dell'Unione  europea tre mesi prima della loro
          entrata in vigore.
              12-bis.  Le  operazioni di messa in riserva dei rifiuti
          pericolosi  individuati ai sensi del presente articolo sono
          sottoposte  alle procedure semplificate di comunicazione di
          inizio  di  attivita'  solo se effettuate presso l'impianto
          dove  avvengono  le operazioni di riciclaggio e di recupero
          previste ai punti da R1 a R9 dell'allegato C.
              12-ter. Fatto salvo quanto previsto dal comma 12-bis le
          norme  tecniche  di  cui  ai commi 1, 2 e 3 stabiliscono le
          caratteristiche  impiantistiche  dei  centri  di  messa  in
          riserva  non  localizzati  presso  gli  impianti  dove sono
          effettuate  le  operazioni  di  riciclaggio  e  di recupero
          individuate  ai  punti  da R1 a R9, nonche' le modalita' di
          stoccaggio  e  i  termini  massimi  entro i quali i rifiuti
          devono essere avviati alle predette operazioni.».
              - Il  regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e' riportato
          nelle note alle premesse.
              - Il  decreto  legislativo  24  giugno 2003, n. 182, e'
          riportato nelle note alle premesse.