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DECRETO-LEGGE 5 dicembre 2005, n. 250

Misure urgenti in materia di università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonchè in tema di rinegoziazione di mutui.

note: Entrata in vigore del decreto: 6-12-2005.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 3 febbraio 2006, n. 27 (in G.U. 04/02/2006, n.29).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
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Testo in vigore dal: 6-12-2005
al: 4-2-2006
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni in materia di incentivazione della ricerca universitaria
e  di  rinegoziazione  di  mutui,  nonche' in materia di assistenza a
soggetti affetti da gravi patologie e di beni culturali;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 2 dicembre 2005;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, del
Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  del
Ministro  della  salute,  del  Ministro  per  i  beni  e le attivita'
culturali e del Ministro dell'economia e delle finanze;
                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1
           Incentivazione della ricerca nelle universita'

  1.  Al  fine  di  consentire  alle  universita'  di  fare fronte ai
programmi  di  ricerca  nei settori strategici per il Paese, il Fondo
per  il  sostegno  dei  giovani  e  per  favorire  la mobilita' degli
studenti,  di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 maggio
2003,  n.  105,  convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio
2003,  n.  170,  e'  incrementato dell'importo di euro 32.446.000 per
l'anno  2005,  per la corresponsione di assegni di ricerca annuali di
cui  all'articolo  51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2005-2007,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale"  dello  stato  di  previsione del Ministero dell'economia e
delle  finanze,  allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero della salute.
  2.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.