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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 2005, n. 212

Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-11-2005 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/08/2019)
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  • Allegati
Testo in vigore dal: 2-11-2005
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Vista   la   legge   21 dicembre   1999,   n.   508,  e  successive
modificazioni,  segnatamente l'articolo 2, comma 7, lettera h), ed in
particolare gli ordinamenti didattici, ed il comma 8;
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo
17, comma 2;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003,
n. 132;
  Acquisito  il  parere  espresso  dal Consiglio nazionale per l'Alta
formazione  artistica  e  musicale (CNAM) nell'adunanza del 14 aprile
2003;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 29 gennaio 2004;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva  per gli atti normativi nelle adunanze dell'8 marzo 2004 e
del 17 maggio 2004;
  Visto  il  parere  della VII Commissione della Camera dei deputati,
espresso in data 29 settembre 2004;
  Visto  il  parere della 7ª Commissione del Senato, espresso in data
29 settembre 2004;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 6 maggio 2005;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca;

                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Ai sensi del presente regolamento si intende:
    a) per   Ministro   o  Ministero:  il  Ministro  o  il  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
    b) per  istituzioni:  le  Accademie  di  belle  arti, l'Accademia
nazionale  di  danza,  l'Accademia  nazionale di arte drammatica, gli
Istituti  superiori  per  le  industrie artistiche, i Conservatori di
musica e gli Istituti musicali pareggiati;
    c) per   CNAM:  il  Consiglio  nazionale  per  l'Alta  formazione
artistica e musicale;
    d) per  Comitato:  il  Comitato  nazionale per la valutazione del
sistema universitario;
    e) per    sistema:    il    sistema    dell'Alta   formazione   e
specializzazione artistica e musicale;
    f) per  legge:  la legge 21 dicembre 1999, n. 508, modificata dal
decreto-legge    25 settembre   2002,   n.   212,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 268;
    g) per  regolamenti didattici: i regolamenti adottati da ciascuna
istituzione concernenti l'ordinamento dei singoli corsi di studio;
    h) per  corsi: i corsi di diploma accademico di primo livello, di
diploma accademico di secondo livello, i corsi di specializzazione, i
corsi  di  formazione  alla  ricerca  e  i corsi di perfezionamento o
master;
    i) per titoli: il diploma accademico di primo livello, il diploma
accademico   di   secondo   livello,   il   diploma   accademico   di
specializzazione,  i diplomi accademici di formazione alla ricerca in
campo  artistico,  musicale, coreutico, drammatico e del design ed il
diploma di perfezionamento o master;
    l) per scuola: l'insieme dei corsi di studio comunque denominati,
raggruppati per materie omogenee;
    m) per   dipartimento:   la   struttura  di  coordinamento  delle
attivita'  didattiche,  di  ricerca  e  di produzione artistica delle
scuole ad esso afferenti;
    n) per  credito  formativo  accademico:  la  misura del volume di
lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad
uno  studente  in  possesso  di  adeguata  preparazione  iniziale per
l'acquisizione  di  conoscenze  ed abilita' nelle attivita' formative
previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;
    o) per  obiettivi  formativi:  l'insieme di conoscenze e abilita'
che   caratterizzano   il   profilo  culturale  e  professionale,  al
conseguimento delle quali il corso di studio e' finalizzato;
    p) per attivita' formativa: ogni attivita' organizzata o prevista
dalle  istituzioni,  al  fine di assicurare la formazione culturale e
professionale  degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi
di  insegnamento,  ai  seminari,  alle  esercitazioni  pratiche  o di
laboratorio,  alle  attivita'  didattiche  di  gruppo,  al  tutorato,
all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attivita'
di studio individuale e di autoapprendimento;
    q) per    curriculum:   l'insieme   delle   attivita'   formative
specificate   nel  regolamento  didattico  del  corso  di  studio  di
riferimento, finalizzato al conseguimento del relativo titolo;
    r) per  ordinamento  didattico  di  un corso di studio: l'insieme
delle norme che regolano i curricula del corso di studio.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.10,  comma  3,  del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  d.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - L'art.   87  della  Costituzione  stabilisce  che  il
          Presidente  della  Repubblica  e'  il  Capo  dello  Stato e
          rappresenta  l'unita' nazionale. Puo' inviare messaggi alle
          Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
          prima riunione.
              Autorizza  la  presentazione alle Camere dei disegni di
          legge di iniziativa del Governo.
              Promulga  le  leggi ed emana i decreti aventi valore di
          legge  e  i  regolamenti. Indice il referendum popolare nei
          casi previsti dalla Costituzione.
              Nomina,  nei  casi  indicati  dalla legge, i funzionari
          dello Stato.
              Accredita   e   riceve  i  rappresentanti  diplomatici,
          ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
          l'autorizzazione delle Camere.
              Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
          supremo  di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
          stato  di  guerra  deliberato  dalle  Camere.  Presiede  il
          Consiglio  superiore  della  magistratura.  Puo'  concedere
          grazia e commutare le pene.
              Conferisce le onorificenze della Repubblica.
              - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 7, lettera h),
          e  comma  8  della  legge 21 dicembre 1999, n. 508 (Riforma
          delle  Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di
          danza,  dell'Accademia  nazionale di arte drammatica, degli
          Istituti   superiori   per  le  industrie  artistiche,  dei
          Conservatori   di   musica   e   degli   Istituti  musicali
          pareggiati):
              «7.  Con  uno  o  piu'  regolamenti  emanati  ai  sensi
          dell'art.  17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          su  proposta  del Ministro dell'universita' e della ricerca
          scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della
          pubblica  istruzione,  sentiti  il  CNAM  e  le  competenti
          Commissioni   parlamentari,  le  quali  si  esprimono  dopo
          l'acquisizione  degli altri pareri previsti per legge, sono
          disciplinati:
                a) i    requisiti    di   qualificazione   didattica,
          scientifica e artistica delle istituzioni e dei docenti;
                b) - g) omissis;
                h) i    criteri    generali   per   l'istituzione   e
          l'attivazione   dei  corsi,  ivi  compresi  quelli  di  cui
          all'art. 4, comma 3, per gli ordinamenti didattici e per la
          programmazione degli accessi.».
              «8.  I regolamenti di cui al comma 7 sono emanati sulla
          base dei seguenti principi e criteri direttivi:
                a) valorizzazione   delle  specificita'  culturali  e
          tecniche  dell'alta formazione artistica e musicale e delle
          istituzioni  del  settore,  nonche' definizione di standard
          qualitativi riconosciuti in ambito internazionale;
                b) rapporto tra studenti e docenti, nonche' dotazione
          di  strutture  e  infrastrutture,  adeguati alle specifiche
          attivita' formative;
                c) programmazione  dell'offerta  formativa sulla base
          della  valutazione  degli  sbocchi  professionali  e  della
          considerazione  del  diverso  ruolo  della  formazione  del
          settore  rispetto  alla formazione tecnica superiore di cui
          all'art.  69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e a quella
          universitaria, prevedendo modalita' e strumenti di raccordo
          tra i tre sistemi su base territoriale;
                d) previsione,  per le istituzioni di cui all'art. 1,
          della  facolta'  di  attivare, fino alla data di entrata in
          vigore  di  specifiche norme di riordino del settore, corsi
          di formazione musicale o coreutica di base, disciplinati in
          modo  da consentirne la frequenza agli alunni iscritti alla
          scuola media e alla scuola secondaria superiore;
                e) possibilita'  di  prevedere,  contestualmente alla
          riorganizzazione  delle  strutture e dei corsi esistenti e,
          comunque, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato,
          una  graduale  statizzazione,  su  richiesta, degli attuali
          Istituti  musicali  pareggiati  e  delle Accademie di belle
          arti  legalmente riconosciute, nonche' istituzione di nuovi
          musei  e  riordino  di  musei  esistenti,  di  collezioni e
          biblioteche,  ivi  comprese  quelle musicali, degli archivi
          sonori,  nonche'  delle strutture necessarie alla ricerca e
          alle produzioni artistiche.
              Nell'ambito  della  graduale  statizzazione  si  terra'
          conto,   in   particolare   nei  capoluoghi  sprovvisti  di
          istituzioni statali, dell'esistenza di Istituti non statali
          e  di  Istituti  pareggiati  o  legalmente riconosciuti che
          abbiano    fatto    domanda,    rispettivamente,   per   il
          pareggiamento  o  il  legale  riconoscimento, ovvero per la
          statizzazione,   possedendone  i  requisiti  alla  data  di
          entrata in vigore della presente legge;
                f) definizione  di  un  sistema  di crediti didattici
          finalizzati  al  riconoscimento reciproco dei corsi e delle
          altre  attivita' didattiche seguite dagli studenti, nonche'
          al  riconoscimento parziale o totale degli studi effettuati
          qualora   lo   studente  intenda  proseguirli  nel  sistema
          universitario  o  della formazione tecnica superiore di cui
          all'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144;
                g) facolta'  di  convenzionamento,  nei  limiti delle
          risorse  attribuite a ciascuna istituzione, con istituzioni
          scolastiche per realizzare percorsi integrati di istruzione
          e  di  formazione  musicale  o  coreutica anche ai fini del
          conseguimento   del   diploma   di   istruzione  secondaria
          superiore  o  del  proseguimento  negli  studi  di  livello
          superiore;
                h) facolta'  di  convenzionamento,  nei  limiti delle
          risorse  attribuite a ciascuna istituzione, con istituzioni
          universitarie  per  lo  svolgimento  di attivita' formative
          finalizzate  al  rilascio  di  titoli universitari da parte
          degli  atenei  e  di  diplomi  accademici  da  parte  delle
          istituzioni di cui all'art. 1;
                i) facolta'   di   costituire,   sulla   base   della
          contiguita' territoriale, nonche' della complementarieta' e
          integrazione   dell'offerta  formativa,  Politecnici  delle
          arti,  nei  quali  possono  confluire le istituzioni di cui
          all'art.   1   nonche'   strutture  delle  universita'.  Ai
          Politecnici  delle  arti  si  applicano le disposizioni del
          presente articolo;
                l) verifica  periodica,  anche  mediante  l'attivita'
          dell'Osservatorio    per   la   valutazione   del   sistema
          universitario,   del   mantenimento   da   parte   di  ogni
          istituzione  degli  standard e dei requisiti prescritti; in
          caso  di  non mantenimento da parte di istituzioni statali,
          con  decreto  del Ministro dell'universita' e della ricerca
          scientifica  e  tecnologica  le  stesse sono trasformate in
          sedi  distaccate  di  altre istituzioni e, in caso di gravi
          carenze  strutturali e formative, soppresse; in caso di non
          mantenimento   da   parte   di   istituzioni  pareggiate  o
          legalmente    riconosciute,    il    pareggiamento   o   il
          riconoscimento   e'   revocato  con  decreto  del  Ministro
          dell'universita'    e    della    ricerca   scientifica   e
          tecnologica.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  17, comma 2, della
          legge  23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri):
              «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.».
              - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
          28 febbraio 2003, n. 132, concernente: «Regolamento recante
          criteri   per   l'autonomia   statutaria,  regolamentare  e
          organizzativa  delle  istituzioni  artistiche e musicali, a
          norma  della  legge 21 dicembre 1999, n. 508» e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 13 giugno 2003, n. 135.
          Nota all'art. 1:
              - La  legge  21 dicembre  1999,  n. 508, modificata dal
          decreto-legge  25  settembre  2002, n. 212, convertito, con
          modificazioni,    dalla   legge   22 novembre   2002,   268
          concernente:  «Conversione in legge, con modificazioni, del
          decreto-legge 25  settembre  2002,  n.  212, recante misure
          urgenti   per   la   scuola,   l'universita',   la  ricerca
          scientifica  e  tecnologica e l'alta formazione artistica e
          musicale»    e'   pubblicata   nella   Gazzetta   Ufficiale
          25 novembre 2002, n. 276.