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DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 194

Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 8/10/2005 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
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Testo in vigore dal: 8-10-2005
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista   la  direttiva  2002/49/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,   del  25 giugno  2002,  relativa  alla  determinazione  e
gestione del rumore ambientale;
  Vista  la  legge  Comunitaria  del 31 ottobre 2003, n. 306, recante
disposizioni    per    l'adeguamento    degli    obblighi   derivanti
dall'appartenenza   dell'Italia   alle   Comunita'   europee   (Legge
comunitaria 2003);
  Vista  la  legge  26 ottobre  1995,  n.  447,  recante legge quadro
sull'inquinamento acustico, e successive modificazioni;
  Visto  il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 39, e successive
modificazioni,  concernente  la liberta' di accesso alle informazioni
in materia di ambiente, e successive modificazioni;
  Visto  il  decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, recante il nuovo codice della strada;
  Visto  il  decreto  legislativo  del  18 febbraio  2005,  n. 59, di
attuazione  della  direttiva  96/61/CE,  relativa  alla prevenzione e
riduzione integrate dell'inquinamento;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 27 maggio 2005;
  Acquisito   il   parere   della   Conferenza   unificata   di   cui
all'articolo 8  del  decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso
nella seduta del 30 giugno 2005;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 29 luglio 2005;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con
i  Ministri  degli  affari  esteri,  della giustizia, dell'economia e
delle  finanze,  delle infrastrutture e dei trasporti, della salute e
per gli affari regionali;

                              E m a n a

                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.

                  Finalita' e campo di applicazione

  1. Il presente decreto, al fine di evitare, prevenire o ridurre gli
effetti  nocivi  dell'esposizione  al  rumore ambientale, compreso il
fastidio, definisce le competenze e le procedure per:
    a) l'elaborazione   della   mappatura   acustica  e  delle  mappe
acustiche strategiche di cui all'articolo 3;
    b) l'elaborazione  e  l'adozione  dei  piani  di  azione  di  cui
all'articolo 4,  volti  ad  evitare  e a ridurre il rumore ambientale
laddove  necessario,  in particolare, quando i livelli di esposizione
possono  avere effetti nocivi per la salute umana, nonche' ad evitare
aumenti del rumore nelle zone silenziose;
    c) assicurare  l'informazione e la partecipazione del pubblico in
merito al rumore ambientale ed ai relativi effetti.
  2.  Il  presente  decreto  non  si applica al rumore generato dalla
persona  esposta, dalle attivita' domestiche, proprie o del vicinato,
ne'  al  rumore  sul  posto di lavoro prodotto dalla stessa attivita'
lavorativa  o  a  bordo  dei mezzi di trasporto o dovuto ad attivita'
militari svolte nelle zone militari.
  3.  Laddove  non esplicitamente modificate dal presente decreto, si
applicano  le  disposizioni  della  legge  26 ottobre 1995, n. 447, e
successive  modificazioni, nonche' la normativa vigente in materia di
tutela    dell'ambiente    esterno    e    dell'ambiente    abitativo
dall'inquinamento  acustico adottata in attuazione della citata legge
n. 447 del 1995.
          Avvertenza:

              Nella   Gazzetta  Ufficiale  -  serie  generale  -  del
          13 ottobre  2005  si  procedera'  alla  ripubblicazione del
          testo  del  presente  decreto  legislativo, corredato delle
          relative   note,   ai   sensi  dell'art.  8,  comma 3,  del
          regolamento   di   esecuzione   del   testo   unico   delle
          disposizioni   sulla   promulgazione   delle  leggi,  sulla
          emanazione  dei  decreti  del Presidente della Repubblica e
          sulle  pubblicazioni  ufficiali  della Repubblica italiana,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          14 marzo 1986, n. 217.