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DECRETO LEGISLATIVO 31 luglio 2005, n. 177

((Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici)).

note: Entrata in vigore del decreto: 8-9-2005 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/12/2021)
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vigente al 30/11/2020
Testo in vigore dal: 30-3-2010
al: 24-12-2021
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, ed in particolare  l'articolo
16; 
  Vista la direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del  3  ottobre  1989,
come modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 30 giugno 1997; 
  Viste le direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE,  2002/21/CE,  2002/22/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002; 
  Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103; 
  Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223, con la quale  e'  stata  data
attuazione alla direttiva del Consiglio delle Comunita' europee,  del
3 ottobre 1989 (89/552/CEE); 
  Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 327; 
  Visto il decreto-legge 19 ottobre 1992,  n.  407,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482; 
  Visto il decreto-legge 19 ottobre 1992,  n.  408,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 483; 
  Vista la legge 25 giugno 1993, n. 206; 
  Visto il decreto-legge 27 agosto  1993,  n.  323,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422; 
  Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996,  n.  545,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650; 
  Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249; 
  Vista la legge 30 aprile 1998, n. 122; 
  Vista la legge 16 giugno 1998, n. 185; 
  Visto il decreto-legge 30 gennaio  1999,  n.  15,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 78; 
  Visto il decreto-legge 18 novembre 1999, n.  433,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5; 
  Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge
6 novembre 2003, n. 313; 
  Visto il decreto legislativo 15 novembre 2000, n. 373; 
  Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39; 
  Visto il decreto-legge 23  gennaio  2001,  n.  5,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66; 
  Visto il decreto-legge 24 dicembre 2003, n.  352,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2004, n. 43; 
  Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, di recepimento
delle direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE,  2002/21/CE,  2002/22/CE  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002; 
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366; 
  Viste le preliminari  deliberazioni  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottate rispettivamente nelle riunioni del 18 novembre 2004, del  28
gennaio 2005 e del 27 maggio 2005; 
  Acquisita   l'intesa   dell'Autorita'   per   le   garanzie   nelle
comunicazioni; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 16 febbraio 2005; 
  Acquisiti i pareri della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
espressi, rispettivamente, nelle sedute del 16 dicembre 2004 e del 30
giugno 2005; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 29 luglio 2005; 
  Sulla proposta del Ministro delle comunicazioni, di concerto con  i
Ministri per le politiche comunitarie, della giustizia, dell'economia
e delle finanze e per gli affari regionali; 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
                               Oggetto 
 
  1. Il testo unico della radiotelevisione,  di  seguito  denominato:
"testo unico", contiene: 
  ((a) i principi generali per la prestazione  di  servizi  di  media
audiovisivi e radiofonici, tenendo conto del processo di  convergenza
fra  le  diverse  forme  di  comunicazioni,  quali  le  comunicazioni
elettroniche, l'editoria, anche elettronica ed internet in  tutte  le
sue applicazioni;)) 
    b) le disposizioni legislative vigenti in materia ((di servizi di
media audiovisivi e radiofonici)), con le integrazioni, modificazioni
e abrogazioni necessarie al loro coordinamento o per  assicurarne  la
migliore attuazione, nel rispetto della Costituzione, delle norme  di
diritto  internazionale  vigenti  nell'ordinamento  interno  e  degli
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia  all'Unione  europea
((. . .)). 
  2. Formano oggetto del testo unico le disposizioni  in  materia  di
((servizi di media audiovisivi e di radiofonia, quali la trasmissione
di programmi televisivi, sia lineari che a richiesta,)) di  programmi
radiofonici e  di  programmi-dati,  anche  ad  accesso  condizionato,
nonche' la fornitura di servizi interattivi associati e di servizi di
accesso  condizionato  su  frequenze  terrestri,  via  cavo   e   via
satellite.((7)) 
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AGGIORNAMENTO (7) 
  Il D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 44, ha disposto (con l'art. 1, comma 4)
che  "le  parole:  "trasmissione  di  programmi   televisivi,"   sono
sostituite  dalle  seguenti:  "servizi  di  media  audiovisivi  e  di
radiofonia,  quali  la  trasmissione  di  programmi  televisivi,  sia
lineari che a richiesta,"; le parole: "su  frequenze  terrestri,  via
cavo o via satellite" sono sostituite dalle seguenti: "su qualsiasi 
piattaforma di diffusione"."