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DECRETO LEGISLATIVO 27 maggio 2005, n. 119

Attuazione della direttiva 2002/84/CE in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato da navi.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/7/2005
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Testo in vigore dal: 19-7-2005
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge  31  ottobre  2003,  n.  306,  ed  in  particolare
l'articolo 1 e l'allegato B;
  Vista   la  direttiva  2002/84/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del 5 novembre 2002, che modifica le direttive in materia
di  sicurezza  marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato
dalle navi;
  Visto il regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio,  del  5  novembre  2002, che istituisce un comitato per la
sicurezza  marittima  e  la  prevenzione  dell'inquinamento provocato
dalle  navi  (comitato  COSS)  e  recante modifica dei regolamenti in
materia  di  sicurezza  marittima  e di prevenzione dell'inquinamento
provocato dalle navi;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1997, n.
268;
  Visto il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, n.
407;
  Visto  il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 13
ottobre  1999,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 251 del 25
ottobre 1999;
  Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1999, n. 541;
  Visto il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45;
  Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n.
324;
  Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182;
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'ambiente, 13 ottobre 2003, n. 305;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione dell'8 ottobre 2004;
  Acquisito  il  parere della Conferenza per i rapporti tra lo Stato,
le  regioni  e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, espresso
nella seduta del 25 novembre 2004;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 20 maggio 2005;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del
Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti, di concerto con i
Ministri  degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle
finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio e per gli affari
regionali;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
Applicazione  delle  disposizioni  degli  strumenti internazionali di
                      volta in volta in vigore
  1. In  attuazione  della  direttiva  2002/84/CE,  i  richiami  agli
strumenti  internazionali  contenuti  nei  provvedimenti normativi ed
amministrativi   che   recepiscono   nell'ordinamento   nazionale  le
direttive   comunitarie   concernenti   la   legislazione   marittima
comunitaria  indicate  nella  medesima  direttiva,  nonche' quelle di
modifica  delle  stesse,  si  intendono effettuati anche a successivi
eventuali  emendamenti,  modifiche  ed integrazioni a detti strumenti
dal momento in cui gli emendamenti, modifiche ed integrazioni entrano
in   vigore,  fatto  salvo  l'articolo  5  del  regolamento  (CE)  n.
2099/2002.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

    Dato a Roma, addi' 27 maggio 2005

                               CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              La  Malfa,  Ministro  per  le politiche
                              comunitarie
                              Lunardi,  Ministro delle infrastrutture
                              e dei trasporti
                              Fini, Ministro degli affari esteri
                              Castelli, Ministro della giustizia
                              Siniscalco,  Ministro  del-l'economia e
                              delle finanze
                              Matteoli,   Ministro   dell'ambiente  e
                              della tutela del territorio
                              La  Loggia,  Ministro  per  gli  affari
                              regionali
Visto, il Guardasigilli: Castelli
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
              -   L'art.   76   della   Costituzione  stabilisce  che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              -  Si riporta il testo dell'art. 1 e l'allegato B della
          legge   31   ottobre   2003,   n.   306  (Disposizioni  per
          l'adempimento   di   obblighi  derivanti  dall'appartenenza
          dell'Italia   alle  Comunita'  europee.  Legge  comunitaria
          2003):
              «Art.   1   (Delega  al  Governo  per  l'attuazione  di
          direttive  comunitarie).  -  1. Il  Governo  e' delegato ad
          adottare,  entro  il termine di diciotto mesi dalla data di
          entrata   in   vigore   della  presente  legge,  i  decreti
          legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione
          alle  direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati
          A e B.
              2.  I  decreti  legislativi sono adottati, nel rispetto
          dell'art.  14  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri o del
          Ministro  per  le  politiche comunitarie e del Ministro con
          competenza  istituzionale  prevalente  per  la  materia, di
          concerto   con   i  Ministri  degli  affari  esteri,  della
          giustizia,  dell'economia  e  delle finanze e con gli altri
          Ministri   interessati   in   relazione  all'oggetto  della
          direttiva.
              3.   Gli   schemi   dei   decreti  legislativi  recanti
          attuazione  delle  direttive  comprese  nell'elenco  di cui
          all'allegato  B, nonche', qualora sia previsto il ricorso a
          sanzioni   penali,  quelli  relativi  all'attuazione  delle
          direttive  elencate  nell'allegato  A, sono trasmessi, dopo
          l'acquisizione  degli  altri  pareri  previsti dalla legge,
          alla  Camera  dei  deputati  e  al  Senato della Repubblica
          perche'  su  di  essi  sia  espresso, entro quaranta giorni
          dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi
          parlamentari. Decorso  tale  termine i decreti sono emanati
          anche  in  mancanza del parere. Qualora il termine previsto
          per  il parere dei competenti organi parlamentari scada nei
          trenta   giorni  che  precedono  la  scadenza  dei  termini
          previsti  ai  commi  1 o 4 o successivamente, questi ultimi
          sono prorogati di novanta giorni.
              4.  Entro  un  anno  dalla data di entrata in vigore di
          ciascuno  dei  decreti  legislativi  di cui al comma 1, nel
          rispetto  dei  principi  e  criteri direttivi fissati dalla
          presente  legge,  il Governo puo' emanare, con la procedura
          indicata  nei  commi  2  e  3,  disposizioni  integrative e
          correttive  dei  decreti  legislativi  emanati ai sensi del
          comma 1.
              5. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
          comma,    della   Costituzione,   i   decreti   legislativi
          eventualmente   adottati   nelle   materie   di  competenza
          legislativa  delle  regioni  e  delle  province autonome di
          Trento  e di Bolzano entrano in vigore, per le regioni e le
          province  autonome  nelle quali non sia ancora in vigore la
          propria  normativa di attuazione, alla data di scadenza del
          termine   stabilito   per   l'attuazione   della  normativa
          comunitaria  e perdono comunque efficacia a decorrere dalla
          data  di  entrata  in  vigore della normativa di attuazione
          adottata  da  ciascuna  regione  e  provincia  autonoma nel
          rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario
          e  dei  principi  fondamentali stabiliti dalla legislazione
          dello Stato.».
                                                          «Allegato B
                                            (Articolo 1, commi 1 e 3)
              96/61/CE  del  Consiglio,  del 24 settembre 1996, sulla
          prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.
              1999/22/CE  del  Consiglio, del 29 marzo 1999, relativa
          alla   custodia   degli   animali  selvatici  nei  giardini
          zoologici.
              1999/63/CE  del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa
          all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della
          gente  di  mare  concluso  dall'Associazione armatori della
          Comunita'  europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati
          dei trasportatori dell'Unione europea (FST).
              2000/60/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          23 ottobre  2000,  che  istituisce  un  quadro per l'azione
          comunitaria in materia di acque.
              2000/76/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          4 dicembre 2000, sull'incenerimento dei rifiuti.
              2000/79/CE   del   Consiglio,   del  27 novembre  2000,
          relativa      all'attuazione      dell'accordo      europeo
          sull'organizzazione  dell'orario di lavoro del personale di
          volo  nell'aviazione  civile  concluso  da  Association  of
          European   Airlines   (AEA),  European  Transport  Workers'
          Federation   (ETF),  European  Cockpit  Association  (ECA),
          European  Regions Airline Association (ERA) e International
          Air Carrier Association (IACA).
              2001/16/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          19 marzo  2001,  relativa all'interoperabilita' del sistema
          ferroviario transeuropeo convenzionale.
              2001/86/CE  del  Consiglio,  dell'8 ottobre  2001,  che
          completa  lo  Statuto  della  Societa'  europea  per quanto
          riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.
              2002/30/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          26 marzo   2002,  che  istituisce  norme  e  procedure  per
          l'introduzione   di   restrizioni  operative  ai  fini  del
          contenimento del rumore negli aeroporti della Comunita'.
              2002/44/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          25 giugno 2002, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di
          salute  relative  all'esposizione  dei lavoratori ai rischi
          derivanti  dagli  agenti  fisici  (vibrazioni)  (sedicesima
          direttiva  particolare  ai sensi dell'art. 16, paragrafo I,
          della direttiva 89/391/CEE).
              2002/49/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          25 giugno   2002,   relativa  alla  determinazione  e  alla
          gestione del rumore ambientale.
              2002/58/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          12 luglio  2002, relativa al trattamento dei dati personali
          e   alla  tutela  della  vita  privata  nel  settore  delle
          comunicazioni  elettroniche  (direttiva  relativa alla vita
          privata e alle comunicazioni elettroniche).
              2002/65/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          23 settembre  2002,  concernente  la  commercializzazione a
          distanza   di  servizi  finanziari  ai  consumatori  e  che
          modifica   la  direttiva  90/619/CEE  del  Consiglio  e  le
          direttive 97/7/CE e 98/27/CE.
              2002/73/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          23 settembre 2002, che modifica la direttiva 76/207/CEE del
          Consiglio   relativa  all'attuazione  del  principio  della
          parita' di trattamento tra gli uomini e le donne per quanto
          riguarda  l'accesso  al  lavoro,  alla  formazione  e  alla
          promozione professionali e le condizioni di lavoro.
              2002/74/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          23 settembre 2002, che modifica la direttiva 80/987/CEE del
          Consiglio  concernente il ravvicinamento delle legislazioni
          degli  Stati  membri  relative  alla  tutela dei lavoratori
          subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro.
              2002/84/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          5 novembre  2002,  che  modifica le direttive in materia di
          sicurezza  marittima  e  di  prevenzione  dell'inquinamento
          provocato dalle navi.
              2002/87/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          16 dicembre  2002,  relativa  alla  vigilanza supplementare
          sugli  enti  creditizi,  sulle  imprese  di assicurazione e
          sulle   imprese   di   investimento   appartenenti   ad  un
          conglomerato   finanziario  e  che  modifica  le  direttive
          73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93 giugno CEE
          e  93/22/CEE  del  Consiglio  e  le  direttive  98/78/CE  e
          2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
              2002/89/CE  del  Consiglio,  del  28 novembre 2002, che
          modifica  la  direttiva 2000/29/CE concernente le misure di
          protezione   contro   l'introduzione   nella  Comunita'  di
          organismi  nocivi  ai  vegetali  o  ai  prodotti vegetali e
          contro la loro diffusione nella Comunita'.
              2002/90/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, volta a
          definire  il  favoreggiamento  dell'ingresso del transito e
          del soggiorno illegali.
              2002/92/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          9 dicembre 2002, sulla intermediazione assicurativa.
              2002/95/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          27 gennaio  2003, sulla restrizione dell'uso di determinate
          sostanze  pericolose  nelle  apparecchiature  elettriche ed
          elettroniche.
              2002/96/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          27 gennaio  2003, sui rifiuti di apparecchiature elettriche
          ed elettroniche (RAEE).
              2003/4/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del
          28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione
          ambientale   e  che  abroga  la  direttiva  90/313/CEE  del
          Consiglio, del 7 giugno 1990.
              2003/6/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del
          28 gennaio   2003,   relativa   all'abuso  di  informazioni
          privilegiate  e  alla  manipolazione  del mercato (abusi di
          mercato).
              2003/17/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          3 marzo  2003,  che modifica la direttiva 98/70/CE relativa
          alla qualita' della benzina e del combustibile diesel.
              2003/24/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          14 aprile  2003,  che  modifica  la  direttiva 98/18/CE del
          Consiglio,  del 17 marzo 1998, relativa alle disposizioni e
          norme di sicurezza per le navi da passeggeri.
              2003/25/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          14 aprile   2003,   concernente   requisiti   specifici  di
          stabilita' per le navi ro/ro da passeggeri.
              2003/33/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          26 maggio   2003,  sul  ravvicinamento  delle  disposizioni
          legislative,  regolamentari  e  amministrative  degli Stati
          membri  in  materia  di pubblicita' e di sponsorizzazione a
          favore dei prodotti del tabacco.
              2003/43/CE  del  Consiglio, del 26 maggio 2003, recante
          modifica  della  direttiva  88/407/CEE  che  stabilisce  le
          esigenze  di  polizia  sanitaria  applicabili  agli  scambi
          intracomunitari  e  alle  importazioni di sperma di animali
          della specie bovina.
              2003/44/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          16 giugno  2003,  che  modifica  la  direttiva 94/25/CE sul
          ravvicinamento      delle     disposizioni     legislative,
          regolamentari   e   amministrative   degli   Stati   membri
          riguardanti le imbarcazioni da diporto.
              2003/50/CE  del  Consiglio,  dell'11 giugno  2003,  che
          modifica  la  direttiva  91/68/CEE  per  quanto riguarda il
          rafforzamento  dei  controlli  sui  movimenti  di  ovini  e
          caprini.».
              -  La direttiva 2002/84/CE e' pubblicata in G.U.C.E. n.
          L 324 del 29 novembre 2002.
              -  Il  regolamento  (CE)  n. 2099/2002 e' pubblicato in
          G.U.C.E. n. L 324 del 29 novembre 2002.
              -  Il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio
          1997,  n.  268,  reca:  «Regolamento  di  attuazione  della
          direttiva   93/75/CEE   concernente  le  condizioni  minime
          necessarie  per  le  navi  dirette  a porti marittimi della
          Comunita'   o   che  ne  escono  e  che  trasportano  merci
          pericolose  o  inquinanti, nonche' della direttiva 96/39/CE
          che modifica la predetta direttiva».
              -  Il  decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, reca:
          «Attuazione   della   direttiva   94/57/CE,  relativa  alle
          disposizioni  ed  alle  norme  comuni  per  gli  organi che
          effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi
          e   per   le  pertinenti  attivita'  delle  amministrazioni
          marittime,  e  della  direttiva  97/58/CE  che  modifica la
          direttiva 94/57/CE».
              -  Il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre
          1999,   n.   407,   reca:  «Regolamento  recante  norme  di
          attuazione  delle  direttive  96/98/CE  e 98/85/CE relative
          all'equipaggiamento marittimo».
              -  Il  decreto  del  Ministro  dei  trasporti  e  della
          navigazione   13 ottobre  1999,  reca:  «Recepimento  della
          direttiva   98/41/CE  del  Consiglio  del  18 giugno  1998,
          relativa  alla  registrazione  delle  persone a bordo delle
          navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti
          degli Stati membri della Comunita».
              -  Il  decreto  legislativo  18 dicembre  1999, n. 541,
          reca:  «Attuazione  delle  direttive  97/70/CE e 1999/19/CE
          sull'istituzione del regime di sicurezza armonizzato per le
          navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri».
              -  Il decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, reca:
          «Attuazione   della   direttiva   98/18/CE   relativa  alle
          disposizioni  e  alle  norme  di  sicurezza  per le navi da
          passeggeri adibite a viaggi nazionali».
              -  Il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 28, reca:
          «Attuazione   della  direttiva  1999/35/CE  relativa  a  un
          sistema   di   visite   obbligatorie   per  l'esercizio  in
          condizioni  di sicurezza di traghetti roll-on/roll-off e di
          unita'  veloci  da  passeggeri  adibiti a servizi di linea,
          nonche' disciplina delle procedure di indagine sui sinistri
          marittimi».
              -  Il  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
          2001,  n.  324,  reca:  «Regolamento  di  attuazione  delle
          direttive  94/58/CE e 98/35/CE relative ai requisiti minimi
          di formazione per la gente di mare».
              -  Il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, reca:
          «Attuazione   della   direttiva  2000/59/CE  relativa  agli
          impianti  portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle
          navi ed i residui del carico».
              -  Il  decreto  del Ministro delle infrastrutture e dei
          trasporti,  del 13 ottobre 2003, n. 305, reca: «Regolamento
          recante   attuazione   della   direttiva   2001/106/CE  del
          19 dicembre 2001 del Parlamento europeo e del Consiglio che
          abroga  e  sostituisce  il  decreto  ministeriale 19 aprile
          2000,  n.  432,  del  Ministro  delle  infrastrutture e dei
          trasporti,  concernente il regolamento di recepimento della
          direttiva   95/21/CE   relativa   all'attuazione  di  norme
          internazionali  per la sicurezza delle navi, la prevenzione
          dell'inquinamento  e  le  condizioni  di vita e di lavoro a
          bordo,  come  modificata  dalla  direttiva  98/25/CE, dalla
          direttiva 98/42/CE e dalla direttiva 99/97/CE».
          Note all'art. 1:
              - Per la direttiva 2002/84/CE, vedi note alle premesse.
              -  Per il regolamento (CE) n. 2099/2002, vedi note alle
          premesse.