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DECRETO-LEGGE 28 giugno 2005, n. 112

Disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alla missione internazionale in Iraq.

note: Entrata in vigore del decreto: 29-6-2005.
Decreto-Legge convertito dalla L. 31 luglio 2005, n. 158 (in G.U. 10/08/2005, n.185).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 29-6-2005
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Visto  il  decreto-legge  19 gennaio  2005,  n.  3, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  18 marzo  2005,  n. 37, recante proroga
della  partecipazione italiana alla missione internazionale in Iraq e
misure  di  incentivazione  della  produttivita'  del  personale  dei
Ministeri della difesa e degli affari esteri;
  Viste le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite
sulla  crisi  irachena  e,  in  particolare,  la  risoluzione n. 1546
dell'8 giugno 2004;
  Vista   la   dichiarazione   finale   approvata   dalla  Conferenza
internazionale sull'Iraq il 23 novembre 2004;
  Vista  la  dichiarazione  del  Consiglio di sicurezza delle Nazioni
Unite del 1° giugno 2005;
  Vista   l'azione   comune  2005/190/PESC,  adottata  dal  Consiglio
dell'Unione europea il 7 marzo 2005, relativa alla missione integrata
dell'Unione  europea  sullo  stato  di diritto per l'Iraq, denominata
EUJUST LEX;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni    volte    ad   assicurare   la   continuazione   della
partecipazione  italiana al processo di stabilizzazione democratica e
di ricostruzione dell'Iraq, nonche' la prosecuzione, in condizioni di
sicurezza, degli interventi umanitari a sostegno della popolazione;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 24 giugno 2005;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e dei
Ministri  degli  affari  esteri,  della  difesa e della giustizia, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

                              E m a n a

il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.

 Missione umanitaria, di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq

  1.  E'  autorizzata,  fino  al  31 dicembre  2005, la spesa di euro
19.222.168   per   la  prosecuzione  della  missione  umanitaria,  di
stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq, di cui all'articolo 1 del
decreto-legge  19 gennaio  2005, n. 3, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  18 marzo  2005,  n.  37, al fine di fornire sostegno al
Governo   iracheno   nella   ricostruzione   e  nell'assistenza  alla
popolazione.
  2.  Nell'ambito degli obiettivi e delle finalita' individuati nella
risoluzione  delle  Nazioni  Unite  n.  1546  dell'8 giugno  2004, le
attivita'  operative  della  missione  sono finalizzate, oltre che ai
settori  di  cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 10 luglio
2003,  n.  165,  convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto
2003,  n.  219,  e,  in  particolare,  alla prosecuzione dei relativi
interventi,  anche alla realizzazione di iniziative concordate con il
governo iracheno e destinate, tra l'altro:
    a) al  sostegno  dello  sviluppo  socio-sanitario in favore delle
fasce piu' deboli della popolazione;
    b) al sostegno istituzionale e tecnico;
    c) alla  formazione  nel  settore della pubblica amministrazione,
delle  infrastrutture,  dell'informatizzazione,  della  gestione  dei
servizi pubblici;
    d) al sostegno dello sviluppo socio-economico.
  3.  Per  le  finalita' e nei limiti temporali previsti dal presente
articolo,  il  Ministero degli affari esteri e' autorizzato, nei casi
di necessita' e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire
in  economia  anche  in  deroga  alle  disposizioni  di  contabilita'
generale dello Stato.