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DECRETO-LEGGE 28 giugno 2005, n. 111

Disposizioni urgenti per la partecipazione italiana a missioni internazionali.

note: Entrata in vigore del decreto: 29-6-2005.
Decreto-Legge convertito dalla L. 31 luglio 2005, n. 157 (in G.U. 10/08/2005, n.185).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 29-6-2005
al: 8-10-2010
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge  21 marzo 2005, n. 39, recante disposizioni per la
partecipazione italiana a missioni internazionali;
  Vista  la  risoluzione n. 1590 approvata dal Consiglio di sicurezza
dell'ONU  il  24 marzo 2005, relativa alla missione denominata United
Nation Mission in Sudan;
  Vista   l'azione   comune  2004/847/PESC,  adottata  dal  Consiglio
dell'Unione  europea  il  9  dicembre 2004, relativa alla missione di
polizia dell'Unione europea a Kinshasa, denominata EUPOL Kinshasa;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni  volte  ad  assicurare  la  partecipazione italiana alle
missioni  internazionali  di  pace  e di aiuto umanitario, nonche' la
prosecuzione  dei  programmi  di  cooperazione delle Forze di polizia
italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 24 giugno 2005;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e dei
Ministri  degli  affari  esteri  e  della  difesa, di concerto con il
Ministro  della  giustizia  e  con  il Ministro dell'economia e delle
finanze;

                              E m a n a

il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.

   Partecipazione di personale militare a missioni internazionali

  1.  E'  autorizzata,  fino  al  31  dicembre 2005, la spesa di euro
16.235.103  per la proroga della partecipazione di personale militare
alla  missione internazionale Enduring Freedom e alle missioni Active
Endeavour  e Resolute Behaviour a essa collegate, di cui all'articolo
1, comma 1, della legge 21 marzo 2005, n. 39.
  2.  E'  autorizzata,  fino  al  31  dicembre 2005, la spesa di euro
138.262.283 per la proroga della partecipazione di personale militare
alla   missione   internazionale  International  Security  Assistance
Force-ISAF,  di  cui  all'articolo  1,  comma 2, della legge 21 marzo
2005, n. 39.
  3.  E'  autorizzata,  fino  al  31  dicembre 2005, la spesa di euro
126.285.892   per   la  proroga  della  partecipazione  di  personale
militare,  compreso  il  personale  appartenente  al  corpo  militare
dell'Associazione  dei cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine
di  Malta,  speciale ausiliario dell'Esercito italiano, alle missioni
internazionali,  di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 21 marzo
2005, n. 39, di seguito elencate:
    a) Over the Horizon Force in Bosnia;
    b) Multinational Specialized Unit (MSU) in Kosovo;
    c)  Joint  Guardian  in Kosovo e Fyrom e NATO Headquarters Skopje
(NATO HQS) in Fyrom;
    d)   United   Nations   Mission  in  Kosovo  (UNMIK)  e  Criminal
Intelligence Unit (CIU) in Kosovo;
   e) Albania 2 e NATO Headquarters Tirana (NATO HQT) in Albania.
  4.  E'  autorizzata,  fino  al  31  dicembre 2005, la spesa di euro
36.332.846  per la proroga della partecipazione di personale militare
all'operazione  dell'Unione  europea in Bosnia-Erzegovina, denominata
ALTHEA,  di  cui all'articolo 2 della legge 21 marzo 2005, n. 39, nel
cui ambito opera la missione Integrated Police Unit-IPU.
  5.  E'  autorizzata,  fino  al  31  dicembre 2005, la spesa di euro
614.078  per  la  proroga  della partecipazione di personale militare
alla missione di monitoraggio dell'Unione europea nei territori della
ex  Jugoslavia-EUMM,  di  cui all'articolo 1, comma 5, della legge 21
marzo 2005, n. 39.
  6.  E'  autorizzata,  fino  al  31  dicembre 2005, la spesa di euro
588.866  per  la  proroga  della partecipazione di personale militare
alla  missione  internazionale  Temporary  International  Presence in
Hebron (TIPH 2), di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 21 marzo
2005, n. 39.
  7.  E'  autorizzata,  fino  al  31  dicembre 2005, la spesa di euro
1.747.501  per  la proroga della partecipazione di personale militare
alla  missione  internazionale  United  Nations Mission in Etiopia ed
Eritrea (UNMEE), di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 21 marzo
2005, n. 39.
  8.  E'  autorizzata,  fino  al  31  dicembre 2005, la spesa di euro
344.870  per la proroga della partecipazione di personale militare al
processo  di pace in corso per il Sudan, di cui all'articolo 1, comma
8, della legge 21 marzo 2005, n. 39.