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DECRETO-LEGGE 17 giugno 2005, n. 106

Disposizioni urgenti in materia di entrate.

note: Entrata in vigore del decreto: 17-6-2005.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 31 luglio 2005, n. 156 (in G.U. 09/08/2005, n.184).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/03/2025)
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Testo in vigore dal: 17-6-2005
al: 9-8-2005
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare  misure
in materia di entrate e di immobili pubblici, nonche' per incentivare
i processi di concentrazione delle imprese; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 15 giugno 2005; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                E m a n a il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
Versamenti dell'imposta regionale sulle  attivita'  produttive  e  di
                             riscossione 
 
  1. Nell'articolo 10, comma 3, primo periodo, della legge 27  luglio
2000, n. 212, sono inserite, in fine, le seguenti parole: "; in  ogni
caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza  di
un giudizio in ordine alla legittimita' della norma tributaria". 
  2. Ai fini del versamento dell'acconto dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre  1997,
n. 446, relativo al periodo di imposta in corso alla data di  entrata
in vigore del presente decreto,  non  si  applicano  le  disposizioni
sull'utilizzo del criterio previsionale di  cui  all'articolo  4  del
decreto-legge 2 marzo 1989, n.  69,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, nonche' quelle  sulla  esclusione
delle sanzioni giustificata  da  situazioni  di  incertezza,  di  cui
all'articolo 10, comma 3, della legge 27 luglio 2000,  n.  212,  come
modificato dal comma 1. 
  3. In  caso  di  violazione  dell'obbligo  di  versamento  a  saldo
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive di cui  al  decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativo al periodo di  imposta
precedente a quello in corso alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, nonche' di  quello  di  cui  al  comma  2,  non  si
applicano le disposizioni in  materia  di  riduzione  delle  sanzioni
previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18  dicembre  1997,
n. 472, e successive modificazioni, nonche' dall'articolo 2, comma 2,
del decreto legislativo  18  dicembre  1997,  n.  462,  e  successive
modificazioni. 
  4. Resta ferma la facolta' di compensare ai sensi dell'articolo  17
del  decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241,  e   successive
modificazioni, le somme dell'acconto di  cui  al  comma  2  eccedenti
rispetto a quelle effettivamente dovute in base alle future norme  di
riordino della imposta regionale sulle attivita' produttive di cui al
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. 
  5. Il termine del 30 giugno 2005 di cui al comma 426  dell'articolo
1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e  successive  modificazioni,
relativo al versamento della prima rata delle  somme  dovute  per  la
sanatoria delle irregolarita' compiute dai concessionari del servizio
nazionale della riscossione, e' prorogato al 30 settembre 2005.