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DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2005, n. 99

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige, concernenti modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, in materia di dichiarazioni di appartenenza o aggregazione al gruppo linguistico, in provincia di Bolzano.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/6/2005
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Testo in vigore dal: 28-6-2005
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670, recante approvazione del testo unico delle leggi  costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n.
752, e successive modificazioni, recante norme  di  attuazione  dello
statuto speciale della regione  Trentino-Alto  Adige  in  materia  di
proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di
conoscenza delle lingue nel pubblico impiego; 
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali; 
  Sentita  la  Commissione  paritetica  prevista  dall'articolo  107,
secondo comma, dello Statuto della regione Trentino-Alto Adige; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 6 maggio 2005; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro per la
funzione pubblica; 
               Emana: il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
          Dichiarazioni anonime in occasione del censimento 
  1. Gli articoli 18, 18-bis e  18-ter  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive  modificazioni,
sono sostituiti dal seguente: 
    «Art. 18. 1. Nel  censimento  generale  della  popolazione,  ogni
cittadino di eta' superiore ad anni quattordici, non  interdetto  per
infermita' di mente e residente nella provincia di Bolzano alla  data
del  censimento,  e'  tenuto  a  rendere,  in  forma   anonima,   una
dichiarazione individuale di  appartenenza  ad  uno  dei  tre  gruppi
linguistici italiano, tedesco e ladino. Coloro che ritengono  di  non
appartenere ad alcuno dei predetti gruppi  lo  dichiarano  e  rendono
soltanto dichiarazione anonima di aggregazione ad uno di essi. 
    2. La dichiarazione  e'  resa  su  foglio  contrassegnato  A/2  e
conforme al fac-simile allegato al presente decreto. 
    3. Il foglio A/2, collocato dal  dichiarante  in  apposita  busta
bianca, chiusa, anonima e recante l'indicazione del comune, e'  cosi'
ritirato  dal  rilevatore  che  autentica  la  busta.  Il  rilevatore
trasmette la busta direttamente all'ufficio comunale di censimento il
quale  la  inoltra,  senza  aprirla,   all'ufficio   provinciale   di
censimento di Bolzano. Il foglio e la busta non devono recare, a pena
di nullita', alcuna  sottoscrizione  o  segno  idonei  a  consentirne
l'identificazione, ancorche' apposti dal cittadino. Si  applicano  al
contenuto  del  foglio  le  disposizioni  volte  ad   assicurare   la
segretezza delle notizie rilevate  mediante  il  censimento.  I  dati
relativi alla  consistenza  proporzionale  nella  provincia  dei  tre
gruppi linguistici, quale risulta dalle dichiarazioni di appartenenza
e di aggregazione di cui al comma 1, sono pubblicati  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, con l'indicazione delle relative
percentuali  espresse  sino  alla  seconda  cifra  decimale.  I  dati
predetti, per ciascun comune della  provincia,  sono  indicati  nelle
pubblicazioni ufficiali dell'ISTAT inviate anche ai comuni. 
    4. Anche i  cittadini  minori  di  anni  quattordici  concorrono,
nell'ambito  del  censimento   generale   della   popolazione,   alla
determinazione  della  consistenza  proporzionale  dei   tre   gruppi
linguistici. A tale fine la dichiarazione di cui al presente articolo
e' resa congiuntamente dai genitori o dal genitore  che  esercita  in
via  esclusiva  la  potesta'  parentale,  ovvero  da  coloro  che  in
sostituzione dei genitori esercitano la potesta' sul minore o che  lo
rappresentano. Non trovano  applicazione  i  commi  terzo,  quarto  e
quinto dell'articolo 316 del codice civile, ne'  l'articolo  321  del
medesimo codice. 
    5.  La  dichiarazione  di  appartenenza  o  di  aggregazione  del
cittadino minore di cui al comma 4 e' resa su foglio B)  conforme  al
fac-simile allegato al presente decreto. Il foglio  e'  collocato  in
busta rosa, chiusa, anonima e recante l'indicazione  del  comune.  Si
applicano al riguardo le disposizioni del comma 3. 
    6. Coloro che esercitano congiuntamente la potesta' parentale non
sono tenuti a  rendere  la  dichiarazione  di  cui  al  comma  5  se,
appartenendo a gruppi linguistici diversi, non concordano tra loro. 
    7.  Al  fine  di  concorrere  ad  assicurare  la  liberta'  e  la
segretezza delle  dichiarazioni  di  cui  al  presente  articolo,  il
presidente  della  giunta  provinciale   ha   diritto   di   chiedere
all'ufficio provinciale di censimento di procedere ad ispezioni sullo
svolgimento  delle  operazioni  censuarie   e   di   riferire   sulle
irregolarita' eventualmente constatate a tale riguardo al commissario
del  Governo,  il  quale,   accertata   l'irregolarita',   adotta   i
provvedimenti occorrenti dandone comunicazione  al  presidente  della
giunta  provinciale  ed  al  comune  competente.  La   provincia   e'
legittimata ad adire le giurisdizioni competenti per violazione delle
norme poste a tutela della liberta' e della segretezza delle predette
dichiarazioni.». 
    

                                      NOTE
           Avvertenza:
               Il   testo   delle   note  qui  pubblicato  e'  redatto
           dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
           dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
           disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
           sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
           e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
           approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
           28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
           lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
           e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
           l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
  
           Nota titolo:
               -  Il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio
           1976,  n.  752,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
           15 novembre 1976, n. 304.
            
           Note alle premesse:
               -   L'art.   87,   comma  quinto,  della  Costituzione,
           conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
           promulgare  leggi  e  di emanare i decreti aventi valore di
           leggi e regolamenti.
               -  Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
           1972,  n.  670 e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
           20 novembre 1972, n. 301.
               -  Il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio
           1976, n. 752, e' citato nelle note al titolo.
               -  Il  testo  del  secondo  comma dell'articolo 107 del
           decreto  del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
           670, e' il seguente:
                 «In  seno alla commissione di cui al precedente comma
           e'  istituita  una  speciale  commissione  per  le norme di
           attuazione relative alle materie attribuite alla competenza
           della  Provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui
           tre  in  rappresentanza  dello Stato e tre della Provincia.
           Uno   dei   membri   in  rappresentanza  dello  Stato  deve
           appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in
           rappresentanza  della  Provincia deve appartenere al gruppo
           linguistico italiano.».
       
           Nota all'art. 1:
               -  Il  testo dei commi terzo, quarto e quinto dell'art.
           316,  nonche'  dell'art.  321,  del  codice  civile,  e' il
           seguente:
                 «In  caso  di  contrasto  su questioni di particolare
           importanza  ciascuno  dei  genitori  puo'  ricorrere  senza
           formalita' al giudice indicando i provvedimenti che ritiene
           piu' idonei.
               Se sussiste un incombente pericolo di grave pregiudizio
           per  il  figlio,  il  padre  puo'  adottare i provvedimenti
           urgenti ed indifferibili.
               Il  giudice,  sentiti  i  genitori  ed  il  figlio,  se
           maggiore    degli    anni    quattordici,   suggerisce   le
           determinazioni  che  ritiene  piu' utili nell'interesse del
           figlio  e dell'unita' familiare. Se il contrasto permane il
           giudice  attribuisce  il  potere  di decisione a quello dei
           genitori  che,  nel  singolo caso, ritiene il piu' idoneo a
           curare l'interesse del figlio.».
               «Art.  321 (Nomina di un curatore speciale). - In tutti
           i  casi  in cui i genitori congiuntamente, o quello di essi
           che  esercita  in  via esclusiva la potesta', non possono o
           non  vogliono  compiere  uno  o  piu' atti di interesse del
           figlio,  eccedenti l'ordinaria amministrazione, il giudice,
           su richiesta del figlio stesso, del pubblico ministero o di
           uno  dei  parenti  che  vi  abbia  interesse,  e  sentiti i
           genitori,  puo'  nominare  al  figlio  un curatore speciale
           autorizzandolo al compimento di tali atti.».