stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 31 maggio 2005, n. 90

Disposizioni urgenti in materia di protezione civile.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-6-2005.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 luglio 2005, n. 152 (in G.U. 30/07/2005, n.176).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/01/2018)
nascondi
Testo in vigore dal: 1-7-2006
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la straordinaria necessita' ed urgenza di incrementare la
funzionalita'   e   l'efficienza  operativa  del  Dipartimento  della
protezione  civile nell'ambito della gestione delle emergenze e degli
interventi a tutela della popolazione dalle varie ipotesi di rischio,
tenuto anche conto dei rilevanti ed accresciuti compiti istituzionali
attribuiti dalla normativa al Dipartimento;
  Viste  le  deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle
riunioni del 20 e del 27 maggio 2005;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto  con  i  Ministri  dell'economia  e  delle  finanze,  per la
funzione pubblica e degli affari esteri;

                              E m a n a

                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1
                     Lotta agli incendi boschivi

  1.  Al  fine  di  porre  in  essere  ogni  indispensabile azione di
carattere   preventivo  in  materia  di  lotta  attiva  agli  incendi
boschivi,  nonche'  di  garantire  il  funzionale  espletamento delle
attivita'  aeree  di  spegnimento  con  la  flotta  antincendio nella
disponibilita'   del   Dipartimento   della   protezione  civile,  il
Presidente   del   Consiglio   dei  Ministri  individua  i  tempi  di
svolgimento  della  predetta  attivita'  durante  i periodi estivo ed
invernale.
  2. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163)).
  3.  Per  garantire la sicurezza dell'attivita' di volo della flotta
antincendio  dello  Stato,  nonche' per assicurare elevati livelli di
prestazioni  nella  lotta attiva agli incendi boschivi, devono essere
collocati  idonei elementi di segnalazione, sia a terra che aerei, su
impianti,  costruzioni,  piantagioni  ed opere che possano costituire
pericolo  per  il  volo  ed  intralcio all'esecuzione dall'alto delle
attivita'   di   spegnimento  degli  incendi  boschivi,  ovvero,  ove
possibile,  procedere  all'interramento  delle predette opere. A tale
fine  il  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri emana previamente,
sentito  l'Ente  nazionale  per  l'aviazione  civile,  le linee guida
operative  di  cui all'articolo 5 del decreto-legge 7 settembre 2001,
n.  343,  convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001,
n.  401,  anche  individuando i soggetti tenuti all'adempimento degli
obblighi  di cui al presente comma, che non devono comportare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.