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DECRETO-LEGGE 27 maggio 2005, n. 87

Disposizioni urgenti per il prezzo dei farmaci non rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale ((nonchè in materia di confezioni di prodotti farmaceutici e di attività libero-professionale intramuraria)).

note: Entrata in vigore del decreto: 31-5-2005.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 26 luglio 2005, n. 149 (in G.U. 29/07/2005, n.175).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/07/2006)
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vigente al 09/05/2024
Testo in vigore dal: 12-8-2006
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni  a  tutela  della  concorrenza  nella determinazione dei
prezzi  dei  farmaci,  al  fine  di  contenere  la spesa a carico del
cittadino;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 20 maggio 2005;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro della salute;
                                Emana
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1

  1.  Il farmacista, al quale venga presentata una ricetta medica che
contenga  la  prescrizione  di un farmaco appartenente alla classe di
cui  alla  lettera  c)  del  comma  10 dell'articolo 8 della legge 24
dicembre  1993, n. 537, come modificato dalla legge 30 dicembre 2004,
n.  311,  e'  obbligato  sulla  base  della  sua specifica competenza
professionale  ad  informare  il  paziente dell'eventuale presenza in
commercio  di  medicinali  aventi  uguale  composizione  in  principi
attivi,   nonche'   forma   farmaceutica,  via  di  somministrazione,
modalita'  di  rilascio  e  dosaggio  unitario  uguali. Qualora sulla
ricetta  non  risulti  apposta  dal  medico  l'indicazione  della non
sostituibilita'  del  farmaco prescritto, il farmacista, su richiesta
del  cliente,  e'  tenuto  a fornire un medicinale avente prezzo piu'
basso  di  quello del medicinale prescritto. Ai fini del confronto il
prezzo  e'  calcolato  per  unita' posologica o quantita' unitaria di
principio attivo.
  2.  Ai  sensi  dell'articolo  1, comma 168, della legge 30 dicembre
2004,  n.  311,  l'Agenzia  italiana del farmaco, entro trenta giorni
dalla  data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto, compila e
diffonde  ai  medici di medicina generale, ai pediatri convenzionati,
agli  specialisti  e agli ospedalieri, nonche' alle aziende sanitarie
locali ed alle aziende ospedaliere l'elenco dei farmaci nei confronti
dei quali trova applicazione il comma 1. Una o piu' copie dell'elenco
devono  essere  poste in modo ben visibile al pubblico all'interno di
ciascuna farmacia.
  3.  Il  prezzo  dei medicinali appartenenti alle classi di cui alle
lettere  c)  e  c-bis)  del  comma  10 dell'articolo 8 della legge 24
dicembre  1993, n. 537, come modificato dalla legge 30 dicembre 2004,
n.  311, e' stabilito dai titolari dell'autorizzazione all'immissione
in  commercio.  Tale  prezzo  puo'  essere  modificato,  in  aumento,
soltanto  nel  mese  di gennaio di ogni anno dispari e, per i farmaci
senza  obbligo  di  prescrizione  medica  (SOP)  e  per  i farmaci di
automedicazione,   costituisce   il  prezzo  massimo  di  vendita  al
pubblico.  Variazioni  di  prezzo  in  diminuzione  sono possibili in
qualsiasi momento.
  4.  ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 4 LUGLIO 2006, N. 223, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 4 AGOSTO 2006, N. 248)).
  5.  Entro  centoventi  giorni dalla data di entrata in vigore della
legge  di  conversione  del  presente  decreto,  sulle confezioni dei
medicinali  di  cui  al  comma  4  deve  essere  riportata, anche con
apposizione  di etichetta adesiva sulle confezioni gia' in commercio,
la dicitura: "Prezzo massimo di vendita euro ...".
  6.  Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 20 settembre 1995,
n.  390, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1995,
n.  490,  si  applica ai farmaci appartenenti alla classe di cui alla
lettera c) del comma 10 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993,
n.  537,  come  modificato  dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, con
esclusione di quelli richiamati al comma 4.
  6-bis.  Il  farmacista che non ottempera agli obblighi previsti dal
presente  articolo  e'  soggetto  alla  sanzione  pecuniaria indicata
nell'articolo  8,  comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n.  539,  e  successive  modificazioni. In caso di reiterazione delle
violazioni puo' essere disposta la chiusura temporanea della farmacia
per un periodo comunque non inferiore a giorni quindici.