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LEGGE 22 aprile 2005, n. 69

Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/5/2005 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/08/2023)
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Testo in vigore dal: 20-2-2021
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               ART. 1. 
             (Disposizioni di principio e definizioni). 
 
   1.  La  presente  legge  attua,   nell'ordinamento   interno,   le
disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI del  Consiglio,  del
13 giugno 2002, di seguito denominata "decisione quadro", relativa al
mandato d'arresto europeo e alle  procedure  di  consegna  tra  Stati
membri dell'Unione europea ((...)). 
   2. Il mandato  d'arresto  europeo  e'  una  decisione  giudiziaria
emessa da uno Stato membro dell'Unione europea, di seguito denominato
"Stato membro di emissione", in vista dell'arresto e  della  consegna
da parte di un altro  Stato  membro,  di  seguito  denominato  "Stato
membro di esecuzione", di una  persona,  al  fine  dell'esercizio  di
azioni giudiziarie in materia penale o dell'esecuzione di una pena  o
di una misura di sicurezza privative della liberta' personale. 
   ((3. L'Italia da' esecuzione al mandato d'arresto europeo in  base
al   principio   del   mutuo   riconoscimento,   conformemente   alle
disposizioni della decisione quadro e della  presente  legge,  sempre
che  il  mandato  di  arresto  europeo   provenga   da   un'autorita'
giudiziaria e che, quando sia emesso al fine dell'esecuzione  di  una
pena o di una misura di sicurezza privative della liberta' personale,
la sentenza da eseguire sia esecutiva.)) 
   ((3-bis.  Il  mandato  di  arresto  e'  eseguito  dalle  autorita'
competenti con la massima urgenza. 
   3-ter. L'Italia non da' esecuzione ai mandati di  arresto  europei
emessi da uno Stato membro nei cui confronti il Consiglio dell'Unione
europea abbia sospeso l'attuazione  del  meccanismo  del  mandato  di
arresto europeo per  grave  e  persistente  violazione  dei  principi
sanciti all'articolo 6, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea
ai  sensi  del  punto  (10)  dei  consideranda  del  preambolo  della
decisione quadro.)) 
   4.   Le   disposizioni   della   presente   legge    costituiscono
un'attuazione  dell'azione  comune   in   materia   di   cooperazione
giudiziaria penale, ai sensi degli articoli 31, paragrafo 1,  lettere
a) e b), e 34, paragrafo 2,  lettera  b),  del  Trattato  sull'Unione
europea, e successive modificazioni. 
   4-bis. Le disposizioni della presente legge costituiscono altresi'
attuazione  dell'Accordo  tra  l'Unione  europea  e   la   Repubblica
d'Islanda e il Regno di Norvegia, fatto a Vienna il 28  giugno  2006,
relativo alla procedura di consegna tra gli Stati membri  dell'Unione
europea e l'Islanda e la Norvegia, Accordo che si applica nei  limiti
in cui le sue disposizioni non  sono  incompatibili  con  i  principi
dell'ordinamento  costituzionale  in  tema  di  diritti  e   liberta'
fondamentali. 
   4-ter. I riferimenti delle disposizioni della  presente  legge  al
"mandato d'arresto europeo" e allo "Stato membro"  devono  intendersi
fatti, nell'ambito della procedura di consegna  con  l'Islanda  o  la
Norvegia, rispettivamente, al "mandato di  arresto"  che  costituisce
l'oggetto dell'Accordo di  cui  al  comma  4-bis  e  alla  Repubblica
d'Islanda o al Regno di Norvegia. 
   ((4-quater. L'Italia continua ad applicare gli accordi  o  intese,
bilaterali o multilaterali, vigenti al  momento  dell'adozione  della
decisione quadro, quando essi contribuiscono ad una migliore  e  piu'
efficace realizzazione  delle  finalita'  della  decisione  quadro  e
semplificano o agevolano  ulteriormente  la  consegna  delle  persone
ricercate. 
   4-quinquies. Entro trenta giorni dalla data di entrata  in  vigore
della  presente  disposizione,  su  proposta   del   Ministro   della
giustizia, il  Governo  notifica  al  Consiglio  e  alla  Commissione
l'elenco  degli  specifici  accordi  e  intese,  indicati  al   comma
4-quater, che l'Italia intende continuare ad applicare.))