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DECRETO LEGISLATIVO 21 marzo 2005, n. 66

Attuazione della direttiva 2003/17/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/4/2005 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/01/2022)
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Testo in vigore dal: 12-5-2017
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la direttiva n.  2003/17/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  3  marzo  2003,  recante  modifica  della  direttiva
98/70/CE, relativa alla qualita' della  benzina  e  del  combustibile
diesel, gia' modificata dalla direttiva 2000/71/CE della Commissione,
del 7 novembre 2000; 
  Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306,  recante  disposizioni  per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee (legge comunitaria 2003); 
  Visto l'articolo 14 della legge 17 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante testo
unico delle disposizioni legislative  concernenti  le  imposte  sulla
produzione e sui consumi; 
  Vista la legge 24 novembre  1981,  n.  689,  recante  modifiche  al
sistema penale; 
  Vista la deliberazione  preliminare  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 17 settembre 2004; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso  nella  seduta
del 28 ottobre 2004; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione dell'11 febbraio 2005; 
  Sulla proposta del Ministro per  le  politiche  comunitarie  e  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con
il Ministro degli affari esteri,  il  Ministro  della  giustizia,  il
Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro  delle  attivita'
produttive e il Ministro della salute; 
 
                              E m a n a 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
                      (Campo di applicazione). 
 
  1. Il presente  decreto  stabilisce  per  i  veicoli  stradali,  le
macchine mobili non stradali, i trattori agricoli  e  forestali  ((e,
quando non sono in mare,)), le imbarcazioni da  diporto  e  le  altre
navi della navigazione interna: 
    a)  ai  fini  della  tutela  della  salute  e  dell'ambiente,  le
specifiche  tecniche  dei  combustibili  destinati  all'utilizzo  nei
motori ad  accensione  comandata  e  nei  motori  ad  accensione  per
compressione; 
    b) un obiettivo di riduzione delle emissioni  di  gas  a  effetto
serra  prodotte  durante  il  ciclo  di  vita  dei  combustibili  ((e
dell'elettricita'  fornita  ai   fini   dell'utilizzo   nei   veicoli
stradali)). 
  ((1-bis. Il presente  decreto  stabilisce,  in  aggiunta  a  quanto
previsto  al  comma  1,  i  metodi  di  calcolo  e  gli  obblighi  di
comunicazione  ai  sensi  della  direttiva  98/70/CE  relativa   alla
qualita' dei combustibili, a uso  dei  fornitori,  oltre  che  per  i
combustibili di cui al comma 1, anche per  l'elettricita'  usata  nei
veicoli stradali.)) 
  2. I combustibili utilizzati dalle imbarcazioni da diporto e  dalle
altre navi della navigazione interna, quando le stesse sono in  mare,
sono soggetti alle disposizioni del titolo III alla parte quinta  del
decreto  legislativo  3   aprile   2006,   n.   152,   e   successive
modificazioni, relative ai combustibili marittimi delle navi.