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DECRETO LEGISLATIVO 21 marzo 2005, n. 66

Attuazione della direttiva 2003/17/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/4/2005 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/01/2022)
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Testo in vigore dal: 28-4-2005
al: 12-5-2011
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la direttiva n.  2003/17/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  3  marzo  2003,  recante  modifica  della  direttiva
98/70/CE, relativa alla qualita' della  benzina  e  del  combustibile
diesel, gia' modificata dalla direttiva 2000/71/CE della Commissione,
del 7 novembre 2000; 
  Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306,  recante  disposizioni  per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee (legge comunitaria 2003); 
  Visto l'articolo 14 della legge 17 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante testo
unico delle disposizioni legislative  concernenti  le  imposte  sulla
produzione e sui consumi; 
  Vista la legge 24 novembre  1981,  n.  689,  recante  modifiche  al
sistema penale; 
  Vista la deliberazione  preliminare  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 17 settembre 2004; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso  nella  seduta
del 28 ottobre 2004; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione dell'11 febbraio 2005; 
  Sulla proposta del Ministro per  le  politiche  comunitarie  e  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con
il Ministro degli affari esteri,  il  Ministro  della  giustizia,  il
Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro  delle  attivita'
produttive e il Ministro della salute; 
 
                              E m a n a 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1. 
                        Campo di applicazione 
 
  1. Il presente decreto  stabilisce,  ai  fini  della  tutela  della
salute  e  dell'ambiente,  le   specifiche   tecniche   relative   ai
combustibili da utilizzare nei  veicoli  azionati  da  un  motore  ad
accensione comandata o da un motore ad accensione per compressione. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              - Per le direttive CEE vengono forniti gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE). 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo dell'art. 76 Cost.: 
              «Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa  non
          puo' essere delegato al Governo se non  con  determinazione
          di principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo
          limitato e per oggetti definiti.». 
              - L'art. 87 della Cost. conferisce al Presidente  della
          Repubblica il potere di promulgare le leggi  ed  emanare  i
          decreti aventi valore di legge e i regolamenti. 
              - La direttiva 2003/17/CE del Parlamento europeo e  del
          consiglio  del  3  marzo  2003,  recante   modifica   della
          direttiva 98/70/CE, relativa alla qualita' della benzina  e
          del combustibile diesel, gia'  modificata  dalla  direttiva
          2000/71/CE  della  commissione,  del  7  novembre  2000  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea  n.
          L 76/10 del 22 marzo 2003. 
              -  La  legge  31  ottobre   2003,   n.   306,   recante
          disposizioni per  l'adempimento  degli  obblighi  derivanti
          dall'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'  europee  -
          legge  comunitaria  2003,  e'  pubblicata  nella   Gazzetta
          Ufficiale  del  15  novembre  2003,  n.  266,   supplemento
          ordinario. 
              - L'art. 14 della legge 17 agosto 1988, n. 400  recante
          disciplina dell'attivita' di Governo  e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n.  214,  supplemento
          ordinario, e' il seguente: 
              «Art.  14  (Decreti  legislativi).  -  1.   I   decreti
          legislativi adottati dal  Governo  ai  sensi  dell'art.  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo"  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
              2. L'emanazione del decreto legislativo  deve  avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
              3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
              4. In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
              - Il decreto  legislativo  26  ottobre  1995,  n.  504,
          recante  testo   unico   delle   disposizioni   legislative
          concernenti le imposte sulla produzione e sui  consumi,  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29  novembre  1995,  n.
          279, supplemento ordinario. 
              - La legge 24 novembre 1981, n. 689, recante  modifiche
          al sistema penale e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30
          novembre 1981, n. 329, supplemento ordinario. 
              - L'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.
          281 recante definizione ed ampliamento  delle  attribuzioni
          della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni e le provincie autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed
          unificazione per le  materie  ed  i  compiti  di  interesse
          comune delle regioni delle province e dei  comuni,  con  la
          Conferenza Stato-citta'  ed  autonomie  locali,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto  1997,  n.  202,  e'  il
          seguente: 
              «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e
          Conferenza unificata). - 1. La Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli affari regionali; ne fanno parte altresi'  il  Ministro
          del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
          il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
          il Ministro della sanita', il presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. 
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le  citta'  individuate  dall'art.  17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.».