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MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 22 febbraio 2005, n. 46

Regolamento recante norme per la pubblicità dei prodotti sostitutivi del latte materno - Modifica dell'articolo 7 del decreto del Ministro della sanità 6 aprile 1994, n. 500.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/4/2005
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Testo in vigore dal: 20-4-2005
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE
                           di concerto con
               IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, relativo alla
attuazione   della   direttiva  89/398/CEE,  concernente  i  prodotti
alimentari destinati ad una alimentazione particolare;
  Visto  il  Regolamento  6 aprile 1994, n. 500, di recepimento delle
direttive  della  Commissione  91/321/CEE  del  14  maggio 1991 sugli
alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento, e 92/52/CEE del 18
giugno  1992  sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento
destinati   all'esportazione   verso   Paesi   terzi,   e  successive
modificazioni;
  Visto  il  decreto  del Ministro della sanita' 27 febbraio 1996, n.
209  concernente  "Disciplina  degli  additivi  alimentari consentiti
nella  preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari,
in attuazione delle direttive 94/34/CE, 94/35/CE, 94/36/CE, 95/2/CE e
95/31/CE";
  Visto  il  decreto  ministeriale  21  marzo  1973,  pubblicato  nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile
1973  e  sue  successive  modificazioni,  concernente  la  disciplina
igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in
contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale;
    Visto  il  decreto  legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, relativo
alla  attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE, concernenti
l'etichettatura,  la  presentazione  e  la  pubblicita'  dei prodotti
alimentari;
  Visto  il  decreto  legislativo  19  marzo 1996, n. 241 concernente
disciplina  sanzionatoria  delle direttive 91/321/CEE e 92/52/CEE, in
materia di alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Ritenuta  la  necessita'  di  introdurre  alcune  disposizioni piu'
restrittive,  concernenti la pubblicita' degli alimenti per lattanti,
in particolare utilizzando la facolta', espressamente attribuita agli
Stati  membri,  dall'articolo  8, paragrafo 1, della citata direttiva
91/321/CEE  del  14 maggio 1991, di limitare o vietare la pubblicita'
degli alimenti per lattanti;
  Ritenuta altresi' la necessita' di dare la massima divulgazione dei
listini  dei  prezzi  degli  alimenti  per lattanti consigliati dalle
ditte  produttrici,  e  di quello che, effettivamente, il consumatore
dovra'   pagare,  in  attuazione  di  quanto  dispone  l'articolo  9,
paragrafo 1 della direttiva 91/321/CEE del 14 maggio 1991;
  Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione
  consultiva  per  gli  atti  normativi nella adunanza del 10 gennaio
  2005; Sentita la Conferenza Stato-Regioni;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma del comma 3 dell'articolo 17 della citata legge 23 agosto 1988,
n. 400;


                               Adotta
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
Disposizioni concernenti la pubblicita'  e  la vendita degli alimenti
                            per lattanti

  1. Al regolamento 6 aprile 1994, n. 500, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente:
  "Art. 7 (Pubblicita' alimenti per lattanti). - 1. E' fatto divieto:
    a) di ogni forma pubblicitaria degli alimenti per lattanti, ivi
comprese  quelle su riviste scientifiche, pubblicazioni specializzate
in   puericultura,   in  occasione  dello  svolgimento  di  convegni,
congressi,  stand  ed  esposizioni,  negli studi medici, nei punti di
vendita, nonche' attraverso il materiale informativo e didattico;
    b)  di ogni forma di distribuzione di campioni gratuiti o a basso
prezzo o di altri omaggi di alimenti per lattanti alle donne incinte,
alle  madri e ai membri delle famiglie, direttamente o indirettamente
attraverso  il  sistema  sanitario,  ovvero attraverso i medici e gli
informatori sanitari;
    c) di donazioni di qualsiasi forma e tipo e di forniture gratuite
di  alimenti  per  lattanti  e  di attrezzature a istituzioni, figure
professionali  o  altre  organizzazioni  preposte alla nascita e alla
cura del lattante;
    d)  di  ricorrere  ad  altri  sistemi  diretti  e  indiretti, ivi
compresi  la  sponsorizzazione e il contributo economico di qualsiasi
genere e in qualsiasi forma alla organizzazione o alla partecipazione
a  congressi  e  manifestazioni  scientifiche - fatta eccezione per i
congressi   proposti   dalle   societa'  scientifiche  accreditate  e
autorizzati  dal Ministero della salute - finalizzati a promuovere la
vendita   degli   alimenti   per   lattanti  direttamente  presso  il
consumatore  nella  fase del commercio al dettaglio, che comprende la
vendita a domicilio o per corrispondenza, le esposizioni speciali, la
concessione   di  buoni  sconto,  le  vendite  speciali,  le  vendite
promozionali e le vendite abbinate al prodotto;
    e)  di  attribuire  il  riconoscimento  di  crediti formativi per
l'Educazione  Continua  in  Medicina (ECM) per gli operatori sanitari
che  partecipano agli eventi formativi organizzati con il contributo,
a   qualsiasi   titolo,  da  parte  delle  aziende  che  producono  o
commercializzano prodotti sostitutivi del latte materno.
  2.  Le Aziende sanitarie, per far fronte ai bisogni per uso interno
per  i neonati che necessitano di una totale o parziale alimentazione
con  prodotti  sostitutivi del latte materno, provvedono all'acquisto
diretto  di  tali  prodotti,  con  particolare attenzione alla tutela
economica  dell'utente  anche  nella  fase successiva alla dimissione
ospedaliera.
  3.  Il  Ministero  della  salute  promuove  campagne sulla corretta
alimentazione del lattante.
  4.  Le  Regioni  e  le Province autonome promuovono e sostengono la
pratica dell'allattamento al seno mediante azioni volte a:
    a)   migliorare  l'organizzazione  dei  servizi  e  orientare  il
comportamento  degli  operatori sanitari impegnati nell'assistenza al
"percorso nascita";
    b)     diffondere     adeguate    informazioni    sui    benefici
dell'allattamento materno;
    c)  realizzare  sistemi  di  osservazione e di monitoraggio sulla
diffusione della pratica dell'allattamento al seno, sia in termini di
prevalenza  che  di  durata,  per fornire raccomandazioni utili sulla
base   delle   indicazioni   convalidate  a  livello  internazionale,
promuovere interventi formativi, sostenere e coordinare le iniziative
di promozione e di educazione sanitaria;
    d)   contrastare   ogni   forma   di  pubblicita'  occulta  e  di
comportamenti ostativi alla pratica dell'allattamento materno;
    e)   disciplinare   le   visite   degli  informatori  scientifici
dell'industria  che  produce  e/o commercializza prodotti sostitutivi
del latte materno presso gli ospedali e gli studi medici.";
b) dopo l'articolo 8 e' inserito il seguente:
  "Art.  8-bis  (Vendita  alimenti per lattanti). - 1. Il listino dei
prezzi   delle   imprese   produttrici   di  alimenti  per  lattanti,
finalizzato  esclusivamente  a  diffondere  informazioni, oggettive e
adeguate  sulla  alimentazione  dei  neonati,  incluse le conseguenze
sociali   e  finanziarie  dell'uso  di  tali  prodotti,  deve  essere
comunicato  al  Ministero della salute e al Ministero delle attivita'
produttive.".
  Il  presente  regolamento,  munito  del  sigillo dello Stato, sara'
inserito   nella   Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
    Roma, 22 febbraio 2005

                                             Il Ministro della salute
                                                      Sirchia


       Il Ministro
delle attivita' produttive
         Marzano

Visto, il Guardasigilli: Castelli

  Registrato alla Corte dei conti l'11 marzo 2005

  Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1 Salute, foglio n. 207
          Avvertenza:

              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma  3 del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          Europee (GUCE).

          Note alle premesse:

              - Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, reca:
          "Attuazione   della   direttiva  89/398/CEE  concernente  i
          prodotti   alimentari   destinati   ad   una  alimentazione
          particolare".
              - La  direttiva 89/398/CEE e' pubblicata nella GUCE del
          30 giugno 1989, L n. 186.
              - Il   regolamento   6 aprile   1994,   n.  500,  reca:
          "Attuazione  delle  direttive  91/321/CEE della Commissione
          del  14 maggio  1991 sugli alimenti per lattanti e alimenti
          di  proseguimento  e  92/52/CEE del Consiglio del 18 giugno
          1992   sugli   alimenti   per   lattanti   e   alimenti  di
          proseguimento destinati all'esportazione verso Paesi terzi.
              - La  direttiva  della  Commissione  del 14 maggio 1991
          sugli  alimenti  per  lattanti  e alimenti di proseguimento
          (91/321/CEE)  e' pubblicata nella GUCE del 4 luglio 1991, L
          175.
              - La  direttiva  del  Consiglio 92/52/CEE del 18 giugno
          1992, e' pubblicata nella GUCE del 1° luglio 1992, L 179.
              - Il  decreto  del  Ministro  della sanita' 27 febbraio
          1996,  n.  209, reca: "Disciplina degli additivi alimentari
          consentiti  nella preparazione e per la conservazione delle
          sostanze   alimentari,   in   attuazione   delle  direttive
          94/34/CE, 94/35/CE, 94/36/CE, 95/2/CE, 95/31/CE".
              - Le  direttive  94/34/CE,  94/35/CE  e  94/36/CE  sono
          pubblicate nella GUCE del 10 settembre 1994, L 237.
              - La  direttiva  95/2/CE  e'  pubblicata nella GUCE del
          18 marzo 1995, L 61.
              - La  direttiva  95/31/CE  e' pubblicata nella GUCE del
          28 luglio 1995, L 178.
              - Il   decreto   ministeriale   21 marzo   1973,  reca:
          "Disciplina    igienica   degli   imballaggi,   recipienti,
          utensili,  destinati  a  venire in contatto con le sostanze
          alimentari o con sostanze d'uso personale".
              - Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, reca:
          "Attuazione   delle   direttive   89/395/CEE  e  89/396/CEE
          concernenti   l'etichettatura,   la   presentazione   e  la
          pubblicita'    dei   prodotti   alimentari   e   successive
          modificazioni".
              - La  direttiva 89/395/CEE e' pubblicata nella GUCE del
          30 giugno 1989, L 186.
              - La  direttiva 89/396/CEE e' pubblicata nella GUCE del
          30 giugno 1989, L 186.
              - Il  decreto  legislativo 19 marzo 1996, n. 241, reca:
          "Disciplina  sanzionatoria  delle  direttive  91/321/CEE  e
          92/52/CEE in materia di alimenti per lattanti e alimenti di
          proseguimento".
              - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3 della legge
          23 agosto   1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri):
              "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.".