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DECRETO-LEGGE 31 marzo 2005, n. 45

Disposizioni urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-4-2005.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 31 maggio 2005, n. 89 (in G.U. 31/05/2005, n.125).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2017)
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Testo in vigore dal: 1-4-2005
al: 31-5-2005
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la straordinaria necessita' ed urgenza di incrementare la
funzionalita'  dell'Amministrazione  della  pubblica sicurezza, delle
Forze  di  polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per le
esigenze  connesse con la prevenzione ed il contrasto del terrorismo,
anche internazionale, e della criminalita' organizzata;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 24 marzo 2005;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  i  Ministri della difesa,
dell'economia e delle finanze e per la funzione pubblica;

                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1
                Assunzione e mantenimento in servizio
                 di personale della Polizia di Stato

  1. Nell'alinea del comma 97 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre
2004,  n.  311,  dopo  le  parole: "Nell'ambito delle procedure e nei
limiti  di  autorizzazione  all'assunzione  di  cui  al  comma  96 e'
prioritariamente  considerata l'immissione in servizio" sono aggiunte
le  seguenti:  "degli  addetti  a  compiti di sicurezza pubblica e di
difesa  nazionale,  nonche'";  conseguentemente,  la  lettera  h) del
medesimo comma 97 e' sostituita dalla seguente:
"h)  dei  vincitori  di concorsi banditi per le esigenze di personale
civile  degli  arsenali  della Marina militare ed espletati alla data
del 30 settembre 2004.".
  2.  Relativamente  alle  assunzioni  per  le  esigenze di sicurezza
pubblica  di  cui  al  comma  1,  da  effettuarsi  nell'anno 2005, e'
assicurata  la  precedenza  ai  volontari  in ferma breve delle Forze
armate utilmente collocati, al termine della ferma, nelle graduatorie
per  l'accesso alle carriere iniziali delle Forze di polizia relative
ai  bandi  di  concorso  emanati  ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332.
  3.  Fermo  restando  quanto previsto dall'articolo 1, commi 96, 97,
541, 542 e 543, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per le esigenze
connesse  con  la  prevenzione  ed il contrasto del terrorismo, anche
internazionale,  e della criminalita' organizzata e per assicurare la
funzionalita'  dell'Amministrazione  della  pubblica  sicurezza, sono
stanziati 4.414.095 euro per l'anno 2005 e 5.885.460 euro a decorrere
dall'anno   2006  per  l'assunzione,  in  deroga  a  quanto  previsto
dall'articolo  1,  comma 95, della medesima legge n. 311 del 2004, di
189  agenti ausiliari trattenuti della Polizia di Stato frequentatori
del  60°  corso di allievo agente ausiliario di leva della Polizia di
Stato.
  4.  Per  le  finalita'  di cui al comma 3, fatte salve le eventuali
autorizzazioni  alle  assunzioni ai sensi dell'articolo 1, commi 96 e
97,  della  legge 30 dicembre 2004, n. 311, il Ministro dell'interno,
nell'ambito  dello  stanziamento  di  cui  all'articolo 1, comma 548,
lettera  b),  della  medesima  legge  ed  entro il limite di spesa di
17.000.000  di  euro,  puo'  autorizzare l'ulteriore trattenimento in
servizio, fino al 31 dicembre 2005, degli agenti ausiliari trattenuti
frequentatori  del  61°  e  62° corso di allievo agente ausiliario di
leva,  i  quali  ne  facciano  domanda.  Restano  ferme  le modalita'
previste dall'articolo 1, comma 549, della legge 30 dicembre 2004, n.
311,  nonche'  le altre disposizioni previste dall'articolo 47, commi
nono  e  decimo,  della  legge  1° aprile 1981, n. 121, ai fini della
copertura  dei posti di cui all'articolo 25, commi 1 e 2, della legge
23  agosto  2004,  n.  226.  A decorrere dal 1° gennaio 2006, ai fini
della  copertura  dei  posti  di cui agli articoli 17, comma 2, e 18,
comma  2,  lettera a), della stessa legge n. 226 del 2004, si ricorre
prioritariamente  alle modalita' di cui all'articolo 47, commi nono e
decimo, della citata legge n. 121 del 1981.