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LEGGE 24 febbraio 2005, n. 25

Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/3/2005
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Testo in vigore dal: 17-3-2005
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1.
  1.  L'articolo  80 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e' sostituito dal
seguente:
  «Art.  80.  (L)  -  (Nomina  del difensore). - 1. Chi e' ammesso al
patrocinio  puo'  nominare un difensore scelto tra gli iscritti negli
elenchi  degli  avvocati  per  il  patrocinio  a  spese  dello Stato,
istituiti  presso  i  consigli  dell'ordine del distretto di corte di
appello  nel  quale  ha sede il magistrato competente a conoscere del
merito o il magistrato davanti al quale pende il processo.
  2.  Se  procede  la  Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, le
sezioni riunite o le sezioni giurisdizionali centrali presso la Corte
dei  conti,  gli  elenchi  sono  quelli  istituiti  presso i consigli
dell'ordine  del distretto di corte di appello del luogo dove ha sede
il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.
  3.  Colui  che  e' ammesso al patrocinio puo' nominare un difensore
iscritto negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello
Stato scelto anche al di fuori del distretto di cui ai commi 1 e 2».
          Avvertenza:
              Il  testo  della  nota  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 2, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura della disposizione di legge
          modificata  e  della  quale  restano  invariati il valore e
          l'efficacia.
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 83 del decreto del
          Presidente   della  Repubblica  30  maggio  2002,  n.  115,
          recante:  «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative e
          regolamentari  in materia di spese di giustizia (Testo A)»,
          come modificato dalla presente legge:
              «Art.  83  (L)  (Onorario  e  spese dell'ausiliario del
          magistrato  e  del  consulente  tecnico  di  parte).  -  1.
          L'onorario    e    le   spese   spettanti   al   difensore,
          all'ausiliario  del  magistrato  e al consulente tecnico di
          parte sono liquidati dall'autorita' giudiziaria con decreto
          di pagamento, secondo le norme del presente testo unico.
              2. La liquidazione e' effettuata al termine di ciascuna
          fase  o  grado  del  processo  e,  comunque, all'atto della
          cessazione dell'incarico, dall'autorita' giudiziaria che ha
          proceduto; per il giudizio di cassazione, alla liquidazione
          procede   il  giudice  di  rinvio,  ovvero  quello  che  ha
          pronunciato la sentenza passata in giudicato. In ogni caso,
          il   giudice   competente   puo'   provvedere   anche  alla
          liquidazione  dei  compensi  dovuti  per  le fasi o i gradi
          anteriori  del  processo, se il provvedimento di ammissione
          al patrocinio e' intervenuto dopo la loro definizione.
              3.   Il   decreto   di   pagamento   e'  comunicato  al
          beneficiario   e   alle   parti,   compreso   il   pubblico
          ministero.».