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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 febbraio 2005, n. 20

Regolamento per la determinazione delle caratteristiche della bandiera d'Istituto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonchè delle relative modalità di uso e custodia.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/3/2005
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Testo in vigore dal: 15-3-2005
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 12 ed 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista   la   legge   27   dicembre  1941,  n.  1570,  e  successive
modificazioni;
  Vista la legge 13 maggio 1961, n. 469, e successive modificazioni;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001,
n. 398;
  Vista la legge 5 febbraio 1998, n. 22;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000, n.
121;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 febbraio 2005;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 febbraio 2005;
  Sulla proposta del Ministro dell'interno;

                                Emana

                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
    Bandiera d'Istituto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
  1.  Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato:
«Corpo», e' dotato della bandiera d'Istituto.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

          Note alle premesse:
              -  Si  riporta  il  testo  degli articoli 12 e 87 della
          Costituzione della Repubblica italiana:
              «Art.   12.  -  La  bandiera  della  Repubblica  e'  il
          tricolore  italiano:  verde  bianco  e  rosso,  a tre bande
          verticali di eguali dimensioni.»
              «Art.  87.  - Il Presidente della Repubblica e' il Capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
              Puo' inviare messaggi alle Camere.
              Indice  le  elezioni  delle  nuove Camere e ne fissa la
          prima riunione.
              Autorizza  la  presentazione alle Camere dei disegni di
          legge di iniziativa del Governo.
              Promulga  le  leggi ed emana i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              Indice  il  referendum popolare nei casi previsti dalla
          Costituzione.
              Nomina,  nei  casi  indicati  dalla legge, i funzionari
          dello Stato.
              Accredita   e   riceve  i  rappresentanti  diplomatici,
          ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
          l'autorizzazione delle Camere.
              Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
          supremo  di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
          stato di guerra deliberato dalle Camere.».
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art. 17, comma 1, della
          legge   23 agosto   1988,   n.  400,  recante:  «Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del Consiglio dei Ministri»:
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della  Repubblica,  previa  deliberazione del Consiglio dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare:
                a) l'esecuzione    delle    leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;
                b) l'attuazione  e  l'integrazione  delle leggi e dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli   relativi   a  materie  riservate  alla  competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
                d) l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;».
              - La  legge  27 dicembre  1941,  n.  1570, reca: «Nuove
          norme per l'organizzazione dei servizi antincendi.».
              - La  legge 13 maggio  1961, n. 469, reca: «Ordinamento
          dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del
          fuoco   e  stato  giuridico  e  trattamento  economico  del
          personale  dei  sottufficiali,  vigili  scelti e vigili del
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco.».
              - Il    decreto   del   Presidente   della   Repubblica
          7 settembre   2001,  n.  398,  reca:  «Regolamento  recante
          l'organizzazione   degli   uffici   centrali   di   livello
          dirigenziale generale del Ministero dell'interno.».
              - La  legge 5 febbraio 1998, n. 22, reca: «Disposizioni
          generali  sull'uso della bandiera della Repubblica italiana
          e di quella dell'Unione europea.».
              - Il  decreto  del Presidente della Repubblica 7 aprile
          2000,   n.   121,  reca:  «Regolamento  recante  disciplina
          dell'uso   delle   bandiere  della  Repubblica  italiana  e
          dell'Unione  europea  da  parte delle amministrazioni dello
          Stato e degli enti pubblici.».