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DECRETO LEGISLATIVO 10 gennaio 2005, n. 9

Integrazioni al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, per l'istituzione del sistema di qualificazione dei contraenti generali delle opere strategiche e di preminente interesse nazionale, a norma della legge 21 dicembre 2001, n. 443.

note: Entrata in vigore del decreto: 19-2-2005
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vigente al 14/05/2024
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Testo in vigore dal: 19-2-2005
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto  l'articolo 1,  commi 2 e 3, della legge 21 dicembre 2001, n.
443;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 23 gennaio 2004;
  Acquisito   il   parere   della   Conferenza   unificata   di   cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
  Acquisito  il  parere delle competenti Commissioni del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 10 dicembre 2004;
  Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

                                Emana

                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.
     Integrazione del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190

  1. Al  decreto  legislativo 20 agosto 2002, n. 190, e' aggiunto, in
fine, il seguente capo:

                            «CAPO II-BIS

               Qualificazione dei contraenti generali

                             Art. 20-bis

        Istituzione del sistema di qualificazione-classifiche

  1.  E'  istituito  il  sistema  di  qualificazione  dei  contraenti
generali.  La qualificazione puo' essere richiesta da imprese singole
in  forma  di  societa'  commerciali  o  cooperative,  da consorzi di
cooperative  di  produzione  e  lavoro previsti dalla legge 25 giugno
1909,  n. 422, e successive modificazioni, ovvero da consorzi stabili
previsti dall'articolo 12 della legge quadro.
  2. I contraenti generali sono qualificati per classifiche, riferite
all'importo lordo degli affidamenti per i quali possono concorrere. I
contraenti  generali non possono concorrere ad affidamenti di importo
lordo  superiore  a  quello della classifica di iscrizione, attestata
con  il  sistema  di  cui  al  presente  decreto  legislativo  ovvero
documentata  ai  sensi  dell'articolo  20-septies,  comma 2, salva la
facolta'   di  associarsi  ad  altro  contraente  generale  ai  sensi
dell'articolo 20-octies, comma 9.
  3. Le classifiche di qualificazione sono le seguenti:
    a) I: sino a 350 milioni di euro;
    b) II: sino a 700 milioni di euro;
    c) III: oltre 700 milioni di euro.
  4.  L'importo  della  classifica  III,  ai  fini  del  rispetto dei
requisiti  di  qualificazione,  e' convenzionalmente stabilito pari a
900 milioni di euro.

                             Art. 20-ter

                     Requisiti per le iscrizioni

  1.  Costituiscono  requisiti  per  la qualificazione dei contraenti
generali:
    a) il  possesso  di  un  sistema di qualita' aziendale UNI EN ISO
9001/2000  ovvero,  per  il  periodo  di  validita'  residua,  UNI EN
9001/1994;
    b) il   possesso   dei   requisiti  di  ordine  generale  di  cui
all'articolo 20-quater;
    c) il   possesso   dei   requisiti  di  ordine  speciale  di  cui
all'articolo 20-quinquies.

                           Art. 20-quater

                    Requisiti di ordine generale

  1.  Per  la  qualificazione sono richiesti al contraente generale i
requisiti  di  ordine  generale previsti dall'articolo 17 del decreto
del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34.
  2.  La  dimostrazione  dei  requisiti  di  ordine  generale  non e'
richiesta  agli imprenditori in possesso di qualificazione rilasciata
ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del
2000, da non oltre cinque anni.

                          Art. 20-quinquies

                    Requisiti di ordine speciale

  1.  I requisiti di ordine speciale occorrenti per la qualificazione
sono:
    a) adeguata capacita' economica e finanziaria;
    b) adeguata idoneita' tecnica ed organizzativa;
    c) adeguato organico tecnico e dirigenziale.
  2. La adeguata capacita' economica e finanziaria e' dimostrata:
    a) dal  rapporto,  risultante dai bilanci consolidati dell'ultimo
triennio,  tra  patrimonio  netto  dell'ultimo  bilancio consolidato,
costituito   dal   totale   della  lettera  a)  del  passivo  di  cui
all'articolo  2424 del codice civile, e cifra di affari annuale media
consolidata  in lavori relativa all'attivita' diretta ed indiretta di
cui alla lettera b). Tale rapporto non deve essere inferiore al dieci
per  cento,  il patrimonio netto consolidato puo' essere integrato da
dotazioni  o  risorse finanziarie addizionali irrevocabili, a medio e
lungo  periodo,  messe  a disposizione anche dalla eventuale societa'
controllante. Ove il rapporto sia inferiore al dieci per cento, viene
convenzionalmente  ridotta alla stessa proporzione la cifra d'affari;
ove superiore, la cifra di affari in lavori di cui alla lettera b) e'
incrementata  convenzionalmente  di tanti punti quanto e' l'eccedenza
rispetto al minimo richiesto, con il limite massimo di incremento del
cinquanta  per  cento.  Per  le  iscrizioni  richieste  o rinnovate a
decorrere  dal  1°gennaio  2006  il  rapporto  medio  non deve essere
inferiore  al  quindici  per  cento  e  continuano  ad applicarsi gli
incrementi  convenzionali  per  valori  superiori.  Per le iscrizioni
richieste  o  rinnovate  a decorrere dal 1° gennaio 2009, il rapporto
medio  non  deve essere inferiore al venti per cento, e continuano ad
applicarsi  gli incrementi convenzionali per valori superiori. Ove il
rapporto  sia  inferiore ai minimi suindicati viene convenzionalmente
ridotta alle stesse proporzioni la cifra d'affari;
    b) dalla  cifra  di  affari  consolidata  in  lavori,  svolti nel
triennio  precedente  la  domanda  di  iscrizione  mediante attivita'
diretta ed indiretta, non inferiore a cinquecento milioni di euro per
la  Classifica  I,  mille  milioni  di  euro  per  la Classifica II e
milletrecento  milioni  di euro per la Classifica III, comprovata con
le  modalita' di cui all'articolo 18, commi 3 e 4, del citato decreto
del  Presidente della Repubblica n. 34 del 2000. Nella cifra d'affari
in  lavori  consolidata  possono  essere  ricomprese  le attivita' di
progettazione   e   fornitura   di   impianti  e  manufatti  compiute
nell'ambito della realizzazione di un'opera affidata alla impresa.
  3.  La  adeguata  idoneita'  tecnica ed organizzativa e' dimostrata
dall'esecuzione  con  qualsiasi  mezzo  di un lavoro non inferiore al
quaranta  per  cento dell'importo della classifica richiesta, ovvero,
in alternativa, di due lavori di importo complessivo non inferiore al
cinquantacinque  per  cento  della  classifica  richiesta, ovvero, in
alternativa,  di  tre  lavori di importo complessivo non inferiore al
sessantacinque   per  cento  della  classifica  richiesta.  I  lavori
valutati  sono  quelli  eseguiti  regolarmente  e  con  buon  esito e
ultimati  nel  quinquennio precedente la richiesta di qualificazione,
ovvero  la  parte  di  essi  eseguita nello stesso quinquennio. Per i
lavori  iniziati  prima  del  quinquennio  o in corso alla data della
richiesta,  si  presume un andamento lineare. L'importo dei lavori e'
costituito  dall'importo  contabilizzato al netto del ribasso d'asta,
incrementato  dall'eventuale  revisione  prezzi  e  dalle  risultanze
definitive   del   contenzioso   eventualmente  insorto  per  riserve
dell'appaltatore    diverse   da   quelle   riconosciute   a   titolo
risarcitorio.  Per la valutazione e rivalutazione dei lavori eseguiti
e per i lavori eseguiti all'estero si applicano gli articoli 21, 23 e
25 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 2000.
Per  lavori eseguiti con qualsiasi mezzo si intendono, oltre a quelli
eseguiti  in  adempimento di contratti di appalto di cui all'articolo
19 della legge quadro, i lavori eseguiti in adempimento dei contratti
di  appalto  previsti  dall'articolo  1 della direttiva 93/37/CEE del
Consiglio,  del 14 giugno 1993, aventi ad oggetto la realizzazione di
un'opera  rispondente  ai bisogni del committente, con piena liberta'
di organizzazione del processo realizzativo, ivi compresa la facolta'
di  affidare a terzi anche la totalita' dei lavori stessi, nonche' di
eseguire  gli stessi, direttamente o attraverso societa' controllate.
Possono  essere altresi' valutati i lavori oggetto di una concessione
di  costruzione  e gestione aggiudicata ai sensi della legge quadro e
delle  altre  leggi  regionali  vigenti.  I  certificati  dei  lavori
indicano  l'importo,  il periodo e il luogo di esecuzione e precisano
se  questi  siano  stati effettuati a regola d'arte e con buon esito.
Detti certificati riguardano l'importo globale dei lavori oggetto del
contratto,  ivi  compresi  quelli  affidati  a  terzi o realizzati da
imprese  controllate  o interamente possedute, e recano l'indicazione
dei  responsabili  di  progetto  o  di  cantiere;  i certificati sono
redatti in conformita' al modello allegato al presente decreto.
  4. L'adeguato organico tecnico e dirigenziale e' dimostrato:
    a) dalla presenza in organico di dirigenti dell'impresa in numero
non  inferiore  a  quindici  unita'  per la Classifica I, venticinque
unita' per la Classifica II e quaranta unita' per la Classifica III;
    b) dalla  presenza in organico di direttori tecnici con qualifica
di dipendenti o dirigenti, di responsabili di cantiere o di progetto,
ai   sensi   delle   norme   UNI-ISO   10006,   dotati   di  adeguata
professionalita'  tecnica  e  di  esperienza acquisita in qualita' di
responsabile  di  cantiere o di progetto di un lavoro non inferiore a
trenta milioni di euro per la Classifica I, cinquanta milioni di euro
per  la  Classifica  II  e sessanta milioni di euro per la Classifica
III,  in  numero  non inferiore a tre unita' per la Classifica I, sei
unita'  per la Classifica II e nove unita' per la Classifica III; gli
stessi  soggetti  non  possono  rivestire  analogo incarico per altra
impresa  e  producono  a  tale  fine una dichiarazione di unicita' di
incarico.  L'impresa  assicura  il  mantenimento del numero minimo di
unita'  necessarie  per  la  qualificazione nella propria classifica,
provvedendo  alla  sostituzione  del  dirigente,  direttore tecnico o
responsabile  di  progetto o cantiere uscente con soggetto di analoga
idoneita'; in mancanza si dispone la revoca della qualificazione o la
riduzione della Classifica.
  5.  Per  le  iscrizioni  richieste  o rinnovate fino al 31 dicembre
2013,  il  possesso  dei  requisiti  di adeguata idoneita' tecnica ed
organizzativa  di  cui al comma 3 puo' essere sostituito dal possesso
di  attestazioni SOA ai sensi del citato decreto del Presidente della
Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, per importo illimitato in non meno
di  tre  categorie di opere generali per la Classifica I, in non meno
di  sei  categorie,  di  cui  almeno quattro di opere generali per la
Classifica  II  e  per  la  Classifica III, in nove categorie, di cui
almeno cinque di opere generali.

                           Art. 20-sexies

             Consorzi stabili e Consorzi di cooperative

  1. I  consorzi  stabili sono qualificati sulla base della somma dei
requisiti   di   qualificazione   posseduti   dalle  singole  imprese
consorziate.  Ai fini della qualificazione del contraente generale e'
richiesto che la qualificazione sia raggiunta sommando i requisiti di
non  piu'  di  cinque  consorziati  per la Classifica I e non piu' di
quattro  consorziati  per  la  Classifica  II  e  III.  I consorziati
assumono  responsabilita'  solidale  per  la realizzazione dei lavori
affidati al Consorzio in regime di contraente generale.
  2.  I Consorzi di cooperative di produzione e lavoro previsti dalla
legge  25 giugno  1909,  n.  422,  e  successive  modificazioni, sono
qualificati  sulla  base  dei  propri  requisiti,  determinati con le
modalita'  previste  dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
25 gennaio 2000, n. 34.
  3. Per i Consorzi stabili:
    a) i requisiti di ordine generale, di cui all'articolo 20-quater,
devono essere posseduti da ciascun Consorziato e dal Consorzio;
    b) il  requisito  di cui all'articolo 20-ter, lettera a), sistema
di  qualita'  aziendale,  qualora  non  posseduto dal Consorzio, deve
essere  posseduto  da  ciascuno  dei  consorziati  che  concorrono ai
requisiti per la qualificazione;
    c) il   requisito  di  cui  all'articolo 20-quinquies,  comma  2,
lettera   b),   cifra   d'affari   in  lavori,  e'  convenzionalmente
incrementato  del  venti  per  cento  nel  primo  anno  di  vita  del
Consorzio,  del  quindici  per cento nel secondo anno e del dieci per
cento   nel  terzo,  quarto  e  quinto  anno.  Per  i  consorzi  gia'
costituiti, il termine per l'aumento convenzionale decorre dalla data
di entrata in vigore del presente decreto;
    d) il requisito di cui all'articolo 20-quinquies, comma 3, lavoro
di  punta,  puo'  essere  dimostrato  tenendo conto di singoli lavori
eseguiti   da   consorziati   diversi.  Tale  requisito  puo'  essere
conseguito   alternativamente,   con   il   piu'  consistente  lavoro
realizzato  da uno dei consorziati, con i due piu' consistenti lavori
realizzati da non piu' di due consorziati, con i tre piu' consistenti
lavori realizzati compiuti da non piu' di tre consorziati;
    e) alla   aggiudicazione  del  primo  affidamento,  il  Consorzio
stabile costituisce un fondo consortile non inferiore a dieci milioni
di  euro  per  la  Classifica  I,  a  quindici milioni di euro per la
Classifica  II,  a  trenta  milioni  di euro per la Classifica III di
qualificazione.  Tale  importo  sara'  ridotto  del trenta per cento,
qualora  il  requisito  di  cui  all'articolo  20-quinquies, comma 2,
lettera  a),  sia  pari  ad  un valore compreso tra il quindici ed il
venti  per  cento, ovvero del cinquanta per cento qualora il suddetto
requisito   sia  superiore  al  venti  per  cento.  A  decorrere  dal
1° gennaio 2009, l'importo e' ridotto del trenta per cento qualora il
requisito  sia superiore al trenta per cento ovvero del cinquanta per
cento qualora il requisito sia superiore al quaranta per cento;
    f) il Consorzio stabile ha facolta' di costituire una societa' di
progetto,   alla   quale  si  applica,  tra  l'altro,  il  regime  di
responsabilita'  previsto dal presente decreto. Ove non si avvalga di
tale  facolta' il Consorzio stabile deve comunque adeguare il proprio
fondo  consortile  al  capitale  richiesto dal bando, ove superiore a
quello di cui alla lettera e).
  4.  I  Consorzi  di  cooperative  possono conferire le attivita' di
contraente  generale  di  cui  siano  aggiudicatari, esclusivamente a
propri   consorziati   ammessi  al  sistema  di  qualificazione,  per
qualunque classifica. In tale caso:
    a) la   prevista   assegnazione   delle   attivita'  deve  essere
comunicata  dal  Consorzio  in  sede  di  qualifica  e,  per  le aste
pubbliche, in sede di offerta;
    b) le Imprese assegnatarie non possono partecipare alla gara;
    c) i  requisiti  delle  Imprese assegnatarie possono essere fatti
valere   dal   Consorzio   per  la  qualifica  alla  gara,  ai  sensi
dell'articolo 20-octies;
    d) il   Consorzio,   per   effetto   dell'aggiudicazione,   resta
solidalmente   responsabile   con  la  Cooperativa  assegnataria  nei
confronti  del  soggetto  aggiudicatore  per  la buona esecuzione del
contratto. Ove l'assegnazione sia effettuata in favore di piu' di una
Cooperativa, si procede alla costituzione di una societa' di progetto
ai  sensi  del  presente  decreto.  Nel  caso in cui il Consorzio non
partecipi  alla Societa' di progetto, rimane comunque responsabile in
solido con le Cooperative assegnatarie e con la Societa' di progetto,
ovvero  con  la sola Societa' di progetto ove siano state prestate le
garanzie sostitutive di cui al presente decreto.

                           Art. 20-septies

           Imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia

  1. Alle  imprese  stabilite  negli  altri Stati aderenti all'Unione
europea,  nonche' a quelle stabilite nei Paesi firmatari dell'accordo
sugli  appalti  pubblici  che figura nell'allegato 4 dell'accordo che
istituisce  l'Organizzazione  mondiale del commercio, o in Paesi che,
in  base  ad  altre  norme  di  diritto  internazionale, o in base ad
accordi  bilaterali  siglati  con l'Unione europea o con l'Italia che
consentano  la  partecipazione  ad  appalti  pubblici a condizioni di
reciprocita' la qualificazione e' consentita alle medesime condizioni
richieste alle imprese italiane.
  2.  Per  le  imprese di cui al comma 1, la qualificazione di cui al
presente  decreto  legislativo  non e' condizione obbligatoria per la
partecipazione  alla  gara.  Esse  si  qualificano  alla singola gara
producendo   documentazione   conforme  alle  normative  vigenti  nei
rispettivi  Paesi,  idonea  a  dimostrare  il  possesso  di  tutti  i
requisiti   prescritti   per   la  qualificazione  al  sistema  e  la
partecipazione  delle  imprese italiane alle gare, ivi inclusi quelli
eventualmente   necessari  per  conseguire  le  attestazioni  di  cui
all'articolo 20-quinquies, comma 5.

                           Art. 20-octies

                  Norme di partecipazione alla gara

  1.  I  soggetti  aggiudicatori hanno facolta' di richiedere, per le
singole gare:
    a) che l'offerente dimostri la sussistenza dei requisiti generali
di  cui  all'articolo 20-quater; nei confronti dell'aggiudicatario la
verifica di sussistenza dei requisiti generali e' sempre espletata;
    b) che  l'offerente  dimostri,  tramite  i bilanci consolidati ed
idonee   dichiarazioni   bancarie,   la   disponibilita'  di  risorse
finanziarie,  rivolte al prefinanziamento, proporzionate all'opera da
realizzare;
    c) che  sia  dimostrato  il  possesso,  da  parte  delle  imprese
affidatarie designate in sede di gara o dallo stesso offerente, della
capacita' tecnica specifica per l'opera da realizzare e dei requisiti
economico  finanziari e tecnico organizzativi adeguati al progetto da
redigere   nel  rispetto  delle  previsioni  della  citata  direttiva
93/37/CEE  del  consiglio,  del  14 giugno  1993, e delle indicazioni
integrative  e  di  dettaglio  da  disporsi  con apposito decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
  2.  Ai  fini  del  comma  1,  lettera  c),  la esecuzione di lavori
analoghi,  ove richiesto dal bando di gara, potra' essere documentata
dalle    imprese   affidatarie   designate   ovvero   dall'offerente,
dimostrando   di  avere  eseguito,  con  le  modalita'  dell'articolo
20-quinquies,   comma 3,   opere  ricadenti  in  una  delle  seguenti
categorie  OG  accorpate  ai  sensi  del decreto del Presidente della
Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34:
    a) organismi edilizi (OG1);
    b) opere per la mobilita' su gomma e su ferro (OG3 e OG4);
    c) opere relative al ciclo integrato dell'acqua (OG5 e OG6);
    d) opere fluviali e marittime (OG7 e OG8);
    e) opere impiantistiche (OG9, OG10 e OG11);
    f) opere di impatto ambientale (OG12 e OG13).
  3.  A prescindere dalla qualificazione richiesta in sede di gara, i
soggetti   aggiudicatori   indicano,   negli  atti  contrattuali,  le
specifiche  qualificazioni  anche  specialistiche  che  devono essere
possedute  dagli  esecutori  delle lavorazioni piu' complesse. A tali
qualificazioni non si applicano le limitazioni di cui al comma 2.
  4.  Ad  integrazione dei criteri indicati all'articolo 10, comma 4,
fanno  parte  degli  elementi  da  individuare  da parte dei soggetti
aggiudicatori  ai fini degli affidamenti a contraenti generali con il
sistema della offerta economicamente piu' vantaggiosa:
    a) la  maggiore  entita'  di  lavori  e servizi che il contraente
generale  si  impegna  ad  affidare  ad  imprese  nominate in sede di
offerta,  ai sensi dell'articolo 9, comma 7, del presente decreto. Ai
fini  predetti  rilevano  esclusivamente  gli  affidamenti  di lavori
aventi   singolarmente   entita'   superiore   al  cinque  per  cento
dell'importo  di  aggiudicazione della gara, gli affidamenti di opere
specialistiche ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge quadro
aventi  singolarmente entita' superiore al tre per cento del predetto
importo,  nonche' gli affidamenti di servizi di ingegneria, gestione,
programmazione  e  controllo  qualita',  che  il  Contraente generale
intende affidare a terzi;
    b) la maggiore entita', rispetto a quella prevista dal bando, del
prefinanziamento che il candidato e' in grado di offrire.
  5. Ai fini dell'articolo 9, comma 7, del presente decreto, la quota
minima  del trenta per cento di imprese affidatarie che devono essere
indicate in sede di offerta, si intende riferita a tutti i lavori che
il Contraente generale non esegue con mezzi propri.
  6.  I soggetti aggiudicatori di cui al decreto legislativo 17 marzo
1995,  n. 158, possono istituire il proprio sistema di qualificazione
secondo le previsioni del medesimo decreto legislativo. A tale fine i
soggetti  aggiudicatori  ammettono  al  sistema i Contraenti generali
qualificati  a  norma  del  presente decreto e dotati, inoltre, delle
eventuali   qualificazioni   specifiche   individuate   dal  soggetto
aggiudicatore  in  base  a  norme  e  criteri oggettivi conformi alle
previsioni dei commi 1 e 2.
  7. Non  possono  concorrere alla medesima gara imprese collegate ai
sensi  dell'articolo  3  della direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del
14 giugno  1993.  E' fatto divieto ai partecipanti di concorrere alla
gara  in  piu'  di  un'associazione temporanea o Consorzio, ovvero di
concorrere  alla  gara  anche  in  forma  individuale qualora abbiano
partecipato  alla  gara  medesima  in associazione o Consorzio, anche
stabile.
  8. Per  gli  appalti concorso e le gare da aggiudicare alla offerta
economicamente  piu'  vantaggiosa,  i  soggetti aggiudicatori possono
prevedere il conferimento di un premio in denaro, a parziale recupero
delle  spese  sostenute,  ai  migliori  classificati;  i premi devono
essere  limitati  al  rimborso delle spese effettivamente sostenute e
documentate  e  possono  essere  accordati  per un valore complessivo
massimo  dell'uno  virgola  cinque  per  cento dell'importo a base di
gara,  in caso di appalto concorso, e dello zero virgola sessanta per
cento, in caso di offerta economicamente piu' vantaggiosa.
  9.  I  Contraenti  generali  dotati  della  adeguata  e  competente
classifica   di  qualificazione  per  la  partecipazione  alle  gare,
attestata con il sistema di cui al presente decreto ovvero dimostrata
ai  sensi dell'articolo 20-septies, comma 2, possono partecipare alla
gara  in  associazione  o  Consorzio con altre imprese purche' queste
ultime  siano  ammesse,  per  qualunque  classifica,  al  sistema  di
qualificazione  ovvero siano qualificabili, per qualunque classifica,
ai  sensi  dell'articolo  20-septies, comma 2. Le imprese associate o
consorziate  concorrono  alla  dimostrazione  dei requisiti di cui al
comma 1.
  10.  Ove ne ricorrano i presupposti, il soggetto aggiudicatore puo'
provvedere in via di autotutela all'annullamento della aggiudicazione
intervenuta.

                           Art. 20-nonies

               Gestione del sistema di qualificazione

  1.  La  attestazione  del  possesso  dei  requisiti  dei contraenti
generali  e'  rilasciata  dal  Ministero  delle  infrastrutture e dei
trasporti.
  2.  La durata dell'efficacia della attestazione e' pari a tre anni.
Entro    il   terzo   mese   precedente   alla   data   di   scadenza
dell'attestazione il contraente generale trasmette al Ministero tutta
la  documentazione necessaria ad ottenere il rinnovo. La attestazione
e'  rilasciata  ovvero  motivatamente  negata  entro  tre  mesi dalla
ricezione  di  tutta la documentazione necessaria. In caso di ritardo
nel  rilascio, imputabile all'Amministrazione, l'attestazione scaduta
resta  valida,  ai  fini  della  partecipazione  alle  gare  e per la
sottoscrizione  dei contratti, fino al momento del rilascio di quella
rinnovata.
  3.  La  attestazione  di  cui  al  comma  1  e'  necessaria  per la
partecipazione alle gare per l'affidamento di contratti di contraente
generale  a  decorrere dal sesto mese dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione.
  4.  Per  quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si
fara'  riferimento,  ai fini della qualificazione delle imprese, alle
norme  di  cui  al  citato  decreto  del  Presidente della Repubblica
25 gennaio 2000, n. 34, in quanto applicabili. Le ulteriori modalita'
tecniche  e  procedurali  di  presentazione  dei documenti e rilascio
della attestazione, saranno regolate con provvedimento ministeriale.
  5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e'
istituita  una  commissione  per  l'esame  dei ricorsi amministrativi
contro  i  provvedimenti  di attestazione; le spese della Commissione
sono   anticipate  dai  ricorrenti  e  poste  a  carico  della  parte
soccombente,  in  conformita' alle previsioni di apposito regolamento
emanato  di  concerto  tra  il  Ministro  delle  infrastrutture e dei
trasporti  ed  il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze. Qualora
dovesse risultare soccombente il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti,  ai  relativi  oneri  si fa fronte mediante utilizzo degli
ordinari stanziamenti di bilancio del medesimo Ministero.
  6. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e'
istituita   una   Commissione   consultiva   alla  quale  partecipano
rappresentanti   designati   dalle   associazioni  imprenditoriali  e
sindacali  piu' rappresentative nel settore, dei maggiori committenti
di  opere  di  preminente interesse nazionale ed esperti del settore,
nonche'  dalla  Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano, per il
monitoraggio  dell'applicazione  del presente decreto. La Commissione
ha  accesso  alle  informazioni  di  cui  all'articolo  20-decies. La
partecipazione  alla  Commissione  e'  a  titolo  gratuito  e  non e'
corrisposto alcun compenso o rimborso per le spese dei componenti.

                           Art. 20-decies

                      Obbligo di comunicazione

  1.  Tutte  le  informazioni  inerenti  i  contratti  di appalto del
contraente  generale e di subappalto degli appaltatori del contraente
generale,  devono essere comunicate, a cura dello stesso, al soggetto
aggiudicatore  e  da  questo  all'osservatorio  sui  lavori pubblici,
costituito  presso  l'Autorita' per la vigilanza sui lavori pubblici,
nonche'  agli  osservatori  regionali  dei  lavori  pubblici, sul cui
territorio  insistono  le opere. L'osservatorio sui lavori pubblici e
gli  osservatori  regionali  mettono a disposizione i dati agli altri
Enti ed organismi interessati.

                          Art. 20-undecies

                      Disposizioni finanziarie

  1. Dall'attuazione  delle disposizioni del presente Capo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.».
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 10 gennaio 2005

                               CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Lunardi,  Ministro delle infrastrutture
                              e dei trasporti

Visto, il Guardasigilli: Castelli