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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 settembre 2004, n. 295

Regolamento recante modalità di riconoscimento dei titoli post-universitari considerati utili ai fini dell'accesso al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale, ai sensi dell'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo, 30 marzo 2001, n. 165.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/12/2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/06/2018)
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Testo in vigore dal: 29-12-2004
              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto  il  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'articolo 28;
  Vista  la  legge  15 maggio 1997, n. 127, e successive modifiche ed
integrazioni;
  Visto  il  regolamento  in  materia  di  autonomia  didattica degli
Atenei,  adottato,  ai  sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge
15 maggio  1997,  n. 127, con decreto del Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre 1999, n. 509;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modifiche ed integrazioni;
  Considerato  che  il  citato  articolo 28,  comma  3,  del  decreto
legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  prevede  che  le modalita' di
riconoscimento  delle  primarie  istituzioni  formative,  pubbliche o
private,  abilitate  a  rilasciare  i  titoli  post-universitari  per
l'ammissione  al  corsoconcorso selettivo di formazione dirigenziale,
bandito  dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, siano
disciplinate  con  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
sentiti   il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca e la Scuola superiore della pubblica amministrazione;
  Sentiti  il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e della
ricerca e la Scuola superiore della pubblica amministrazione;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla sezione
consultiva  per gli atti normativi nelle adunanze del 9 febbraio 2004
e del 31 maggio 2004;
  Effettuata   la  comunicazione  al  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri,  ai  sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
29 novembre 2002, registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 2002,
concernente  la  delega  di funzioni del Presidente del Consiglio dei
Ministri   in   materia   di  funzione  pubblica  al  Ministro  senza
portafoglio avv. Luigi Mazzella;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
  1.  Il  presente  decreto disciplina le modalita' di riconoscimento
dei  titoli  post-universitari considerati utili ai fini dell'accesso
al  corso-concorso  selettivo  di  formazione  dirigenziale, ai sensi
dell'articolo  28, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165.
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materie,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
          lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
          il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - Il   testo   dell'art.  28  del  decreto  legislativo
          30 marzo  2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del
          lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), e'
          il seguente:
              «Art.  28  (Accesso  alla qualifica di dirigente). - 1.
          L'accesso alla qualifica di dirigente nelle amministrazioni
          statali,  anche  ad  ordinamento  autonomo,  e  negli  enti
          pubblici  non  economici  avviene  per  concorso  per esami
          indetto    dalle   singole   amministrazioni   ovvero   per
          corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola
          superiore della pubblica amministrazione.
              2.  Al  concorso  per  esami  possono  essere ammessi i
          dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti
          di  laurea,  che  abbiano  compiuto  almeno  cinque anni di
          servizio  o, se in possesso del diploma di specializzazione
          conseguito presso le scuole di specializzazione individuate
          con  decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
          concerto  con il Ministro dell'istruzione, dell'universita'
          e  della  ricerca,  almeno  tre anni di servizio, svolti in
          posizioni  funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto
          il  possesso  del diploma di laurea. Per i dipendenti delle
          amministrazioni    statali    reclutati    a   seguito   di
          corso-concorso, il periodo di servizio e' ridotto a quattro
          anni.  Sono,  altresi',  ammessi soggetti in possesso della
          qualifica  di  dirigente in enti e strutture pub-bliche non
          ricomprese  nel campo di applicazione dell'art. 1, comma 2,
          muniti  del  diploma di laurea, che hanno svolto per almeno
          due  anni  le funzioni dirigenziali. Sono, inoltre, ammessi
          coloro   che   hanno  ricoperto  incarichi  dirigenziali  o
          equiparati  in amministrazioni pubbliche per un periodo non
          inferiore  a  cinque  anni,  purche'  muniti  di diploma di
          laurea. Sono altresi' ammessi i cittadini italiani, forniti
          di   idoneo  titolo  di  studio  universitario,  che  hanno
          maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni
          presso   enti   od   organismi  internazionali,  esperienze
          lavorative  in  posizioni  funzionali apicali per l'accesso
          alle quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea.
              3.  Al  corso-concorso  selettivo di formazione possono
          essere  ammessi, con le modalita' stabilite nel regolamento
          di cui al comma 5, soggetti muniti di laurea nonche' di uno
          dei  seguenti  titoli:  laurea  specialistica,  diploma  di
          specializzazione,  dottorato  di  ricerca,  o  altro titolo
          post-universitario   rilasciato  da  istituti  universitari
          italiani   o  stranieri,  ovvero  da  primarie  istituzioni
          formative   pubbliche   o  private,  secondo  modalita'  di
          riconoscimento  disciplinate con decreto del Presidente del
          Consiglio    dei    Ministri,    sentiti    il    Ministero
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  e la
          Scuola   superiore   della   pubblica  amministrazione.  Al
          corso-concorso  possono  essere ammessi dipendenti di ruolo
          delle  pubbliche  amministrazioni,  muniti  di  laurea, che
          abbiano  compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in
          posizioni  funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto
          il  possesso del diploma di laurea. Possono essere ammessi,
          altresi',  dipendenti  di  strutture  private, collocati in
          posizioni  professionali  equivalenti a quelle indicate nel
          comma  2  per  i  dipendenti  pubblici,  secondo  modalita'
          individuate  con  decreto  del Presidente del Consiglio dei
          Ministri,  ai  sensi  dell'art.  17,  comma  3, della legge
          23 agosto  1988,  n.  400.  Tali  dipendenti  devono essere
          muniti del diploma di laurea e avere maturato almeno cinque
          anni   di   esperienza   lavorativa   in   tali   posizioni
          professionali all'interno delle strutture stesse.
              4.  Il  corso  di cui al comma 3 ha la durata di dodici
          mesi  ed  e'  seguito,  previo  superamento di esame, da un
          semestre di applicazione presso amministrazioni pubbliche o
          private.  Ai  termine,  i  candidati  sono sottoposti ad un
          esame-concorso  finale.  Ai  partecipanti  al  corso  e  al
          periodo  di applicazione e' corrisposta una borsa di studio
          a    carico   della   Scuola   superiore   della   pubblica
          amministrazione.
              5. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma
          1,  della  legge  23 agosto  1988,  n. 400, su proposta del
          Ministro  per  la  funzione  pubblica sentita, per la parte
          relativa  al  corso-concorso,  la  Scuola  superiore  della
          pubblica amministrazione, sono definiti:
                a) le   percentuali,   sul  complesso  dei  posti  di
          dirigente  disponibili,  riservate al concorso per esami e,
          in misura non inferiore al 30 per cento, al corso-concorso;
                b) la   percentuale   di  posti  che  possono  essere
          riservati  al  personale  di  ciascuna  amministrazione che
          indice i concorsi pubblici per esami;
                c) i  criteri  per  la composizione e la nomina delle
          commissioni esaminatrici;
                d)  le  modalita'  di  svolgimento  delle  selezioni,
          prevedendo   anche   la  valutazione  delle  esperienze  di
          servizio  professionali  maturate  nonche',  nella  fase di
          prima  applicazione  del  concorso  di  cui al comma 2, una
          riserva  di  posti  non  superiore  al  30 per cento per il
          personale   appartenente   da  almeno  quindici  anni  alla
          qualifica  apicale,  comunque  denominata,  della  carriera
          direttiva;
                e) l'ammontare   delle   borse   di   studio   per  i
          partecipanti al corso-concorso.
              6.  I  vincitori  dei  concorsi  di  cui  al  comma  2,
          anteriormente    al   conferimento   del   primo   incarico
          dirigenziale,  frequentano  un ciclo di attivita' formative
          organizzato   dalla   Scuola   superiore   della   pubblica
          amministrazione   e   disciplinato  ai  sensi  del  decreto
          legislativo   30 luglio  1999,  n.  287.  Tale  ciclo  puo'
          comprendere  anche  l'applicazione  presso  amministrazioni
          italiane  e  straniere,  enti  o  organismi internazionali,
          istituti  o  aziende pubbliche o private. Il medesimo ciclo
          formativo,  di  durata  non  superiore  a dodici mesi, puo'
          svolgersi anche in collaborazione con istituti universitari
          italiani o stranieri, ovvero primarie istituzioni formative
          pubbliche o private.
              7.  In coerenza con la programmazione del fabbisogno di
          personale   delle   amministrazioni   pubbliche   ai  sensi
          dell'art.  39  della  legge  27 dicembre  1997,  n. 449, le
          amministrazioni  di  cui  al  comma  1 comunicano, entro il
          30 giugno  di  ciascun  anno, alla Presidenza del Consiglio
          dei  Ministri  -  Dipartimento  della funzione pubblica, il
          numero dei posti che si renderanno vacanti nei propri ruoli
          dei  dirigenti.  Il  Dipartimento  della funzione pubblica,
          entro  il  31  luglio di ciascun anno, comunica alla Scuola
          superiore della pubblica amministrazione i posti da coprire
          mediante   corso-concorso   di   cui   al   comma   3.   Il
          corso-concorso  e'  bandito  dalla  Scuola  superiore della
          pubblica  amministrazione  entro  il 31 dicembre di ciascun
          anno.
              8.  Restano ferme le vigenti disposizioni in materia di
          accesso   alle   qualifiche   dirigenziali  delle  carriere
          diplomatica  e  prefettizia,  delle Forze di polizia, delle
          Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
              9.  Per  le  finalita'  di cui al presente articolo, e'
          attribuito    alla    Scuola   superiore   della   pubblica
          amministrazione  un  ulteriore contributo di 1.500 migliaia
          di euro a decorrere dall'anno 2002.
              10.  All'onere  derivante  dall'attuazione del comma 9,
          pari  a  1.500 migliaia di euro a decorrere dall'anno 2002,
          si   provvede   mediante   corrispondente  riduzione  dello
          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          2002-2004,  nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
          parte  corrente  «Fondo speciale» dello stato di previsione
          del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze per l'anno
          2002,  allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
          relativo al medesimo Ministero».
              - Il   testo   dell'art.  17,  comma  95,  della  legge
          15 maggio  1997,  n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento
          dell'attivita'   amministrativa   e   dei  procedimenti  di
          decisione e di controllo) e' il seguente:
              «Art.   17   (Ulteriori   disposizioni  in  materia  di
          semplificazione  dell'atto  amministrativo e di snellimento
          dei procedimenti di decisione e di controllo).
              1.-94. (Omissis).
              95.  L'ordinamento  degli studi dei corsi universitari,
          con  esclusione  del  dottorato di ricerca, e' disciplinato
          dagli  atenei, con le modalita' di cui all'art. 11, commi 1
          e 2, della legge 19 dicembre 1990, n. 341, in conformita' a
          criteri  generali  definiti,  nel  rispetto della normativa
          comunitaria   vigente  in  materia,  sentiti  il  Consiglio
          universitario   nazionale  e  le  Commissioni  parlamentari
          competenti,   con   uno   o   piu'   decreti  del  Ministro
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
          di  concerto  con altri Ministri interessati, limitatamente
          ai  criteri  relativi  agli  ordinamenti  per  i  quali  il
          medesimo  concerto  e'  previsto  alla  data  di entrata in
          vigore  della  presente  legge,  ovvero da disposizioni dei
          commi  da  96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui
          al presente comma determinano altresi':
                a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma,
          accorpati per aree omogenee, la durata, anche eventualmente
          comprensiva del percorso formativo gia' svolto, l'eventuale
          serialita'  dei  predetti  corsi e dei relativi titoli, gli
          obiettivi   formativi  qualificanti,  tenendo  conto  degli
          sbocchi  occupazionali  e  della  spendibilita'  a  livello
          internazionale, nonche' la previsione di nuove tipologie di
          corsi   e   di   titoli  universitari,  in  aggiunta  o  in
          sostituzione  a  quelli determinati dagli articoli 1, 2, 3,
          comma 1 e 4, comma 1, della legge 19 dicembre 1990, n. 341,
          anche  modificando gli ordinamenti e la durata di quelli di
          cui  al  decreto  legislativo  8 maggio  1998,  n.  178, in
          corrispondenza    di    attivita'   didattiche   di   base,
          specialistiche,  di  perfezionamento  scientifico,  di alta
          formazione permanente e ricorrente;
                b) modalita'  e  strumenti  per  l'orientamento e per
          favorire la mobilita' degli studenti, nonche' la piu' ampia
          informazione   sugli   ordinamenti   degli   studi,   anche
          attraverso    l'utilizzo   di   strumenti   informatici   e
          telematici;
                c) modalita'  di  attivazione da parte di universita'
          italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi
          universitari di cui al presente comma, nonche' di dottorati
          di  ricerca,  anche  in  deroga alle disposizioni di cui al
          Capo  II  del  Titolo  III del decreto del Presidente della
          Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.»
              - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e'
          il seguente:
              «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
          Note all'art. 1:
              -  Per l'art. 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
          n. 165, vedi nelle note alle premesse.