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DECRETO-LEGGE 29 novembre 2004, n. 281

Modifiche alla disciplina della ristrutturazione delle grandi imprese in stato di insolvenza.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/11/2004.
Decreto-Legge convertito dalla L. 28 gennaio 2005, n. 6 (in G.U. 28/01/2005, n.22).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/01/2005)
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vigente al 27/04/2024
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Testo in vigore dal: 29-11-2004
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e urgenza di modificare la
disciplina  dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese e
dei gruppi di imprese in stato di insolvenza, allo scopo di agevolare
i  procedimenti  preordinati  alla ristrutturazione industriale delle
aziende  che  presentano maggiori dimensioni in termini di dipendenti
occupati  e  di  esposizione  debitoria,  tutelando  le posizioni dei
creditori;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 26 novembre 2004;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  delle  attivita'  produttive,  di  concerto con il Ministro
della giustizia;

                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1.
Nuovi  requisiti  per l'ammissione alla procedura di ristrutturazione
                       economica e finanziaria

  1.   L'articolo 1  del  decreto-legge  23 dicembre  2003,  n.  347,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39,
e' sostituito dal seguente:
  «Art.  1  (Requisiti  per  l'ammissione).  - 1. Le disposizioni del
presente decreto si applicano alle imprese soggette alle disposizioni
sul  fallimento  in stato di insolvenza che intendono avvalersi della
procedura   di   ristrutturazione  economica  e  finanziaria  di  cui
all'articolo 27,   comma 2,   lettera b),   del  decreto  legislativo
8 luglio 1999, n. 270, di seguito denominato: "decreto legislativo n.
270",  purche'  abbiano,  singolarmente  o,  come  gruppo  di imprese
costituito da almeno un anno, entrambi i seguenti requisiti:
    a) lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento
di  integrazione  dei guadagni, non inferiori a cinquecento da almeno
un anno;
    b) debiti,  inclusi  quelli derivanti da garanzie rilasciate, per
un ammontare complessivo non inferiore a trecento milioni di euro.».