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DECRETO-LEGGE 13 settembre 2004, n. 240

Misure per favorire l'accesso alla locazione da parte di conduttori in condizioni di disagio abitativo conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio, nonchè integrazioni alla legge 9 dicembre 1998, n. 431.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14-9-2004.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 12 novembre 2004, n. 269 (in G.U. 12/11/2004, n.266).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/11/2004)
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Testo in vigore dal: 14-9-2004
al: 12-11-2004
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Visto  il  decreto-legge  24  giugno  2003, n. 147, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, recante proroga di
termini e disposizioni urgenti ordinamentali;
  Ritenuta  la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare misure
intese  a  ridurre  le  tensioni  abitative connesse ai provvedimenti
esecutivi di rilascio degli immobili relativi a determinate categorie
di   locatari  particolarmente  svantaggiati  e  che  favoriscano  al
contempo  la  sottoscrizione  di  nuove  tipologie  di  contratti  di
locazione;
  Viste  le  deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle
riunioni del 3 e del 10 settembre 2004;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  delle  infrastrutture  e  dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze;

                              E m a n a

                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1.
                              Finalita'
  1.  Il  presente  decreto  persegue  l'obiettivo di ridurre le piu'
marcate condizioni di disagio abitativo dei conduttori assoggettati a
procedure  esecutive  di  rilascio  che  siano, o abbiano nel proprio
nucleo  familiare,  ultrasessantacinquenni o handicappati gravi e che
inoltre:
    a) non dispongano di altra abitazione o di redditi sufficienti ad
accedere alla locazione di una nuova unita' immobiliare;
    b)  siano beneficiari della sospensione della procedura esecutiva
di  rilascio  ai  sensi  dell'articolo  80,  comma 22, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e successivi differimenti e proroghe;
    c) siano tuttora in possesso dei requisiti economici previsti dal
Ministero  dei lavori pubblici ai sensi della citata legge n. 388 del
2000, e successivi differimenti e proroghe.