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DECRETO-LEGGE 8 settembre 2004, n. 237

Interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile.

note: Entrata in vigore del decreto: 11-9-2004.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 9 novembre 2004, n. 265 (in G.U. 10/11/2004, n.264).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/06/2005)
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Testo in vigore dal: 11-9-2004
al: 10-11-2004
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Visto  il Regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio,  del  10  marzo  2004  ("Regolamento  quadro"), entrato in
vigore  il 20 aprile 2004, recante principi generali per la creazione
di un cielo unico europeo;
  Visto  l'articolo  4  del  predetto  regolamento,  con  il quale si
dispone,  tra l'altro, che ogni Stato membro designi o istituisca uno
o  piu'  autorita'  nazionali di vigilanza che siano indipendenti dai
fornitori dei servizi di navigazione aerea;
  Vista  la normativa comunitaria e nazionale in materia di aviazione
civile;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  garantire
un'amministrazione del trasporto aereo e della navigazione aerea piu'
efficiente  ed  efficace,  nonche'  coerente  con  le  determinazioni
assunte in materia dalla Comunita' europea, provvedendo altresi' alla
separazione  dell'attivita'  di  vigilanza da quella di fornitura dei
servizi di navigazione aerea;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 settembre 2004;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti, di concerto con i
Ministri  per  la  funzione  pubblica, della difesa e dell'economia e
delle finanze;

                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.

Vigilanza sulla fornitura dei  servizi  di  navigazione  aerea  e  di
                           traffico aereo

  1.  L'Ente  nazionale  per l'aviazione civile (E.N.A.C.) svolge, in
applicazione  dell'articolo  4  del  Regolamento (CE) n. 549/2004, le
funzioni di regolazione tecnica, controllo, certificazione e rilascio
di  licenze in materia di fornitura dei servizi di navigazione aerea,
fatto salvo quanto previsto dagli articoli 6 e 7 del regolamento (CE)
n. 552/2004. Sono salve le attribuzioni del Ministero della difesa in
materia di difesa e sicurezza nazionale, nonche' quelle di indirizzo,
vigilanza  e  controllo  del  Ministero  delle  infrastrutture  e dei
trasporti.
  2.  Restano  attribuite  all'Ente  nazionale  di assistenza al volo
(ENAV  s.p.a.)  e all'Aeronautica militare le funzioni di istruzione,
addestramento  e  aggiornamento  professionale del proprio personale.
ENAV  s.p.a.  assicura la conformita' degli apparati e dei sistemi di
radio-navigazione  alle  regolamentazioni  tecniche  internazionali e
nazionali  vigenti, nonche' il loro mantenimento in efficienza, anche
mediante   controlli   e   misurazioni   in  volo.  Le  attivita'  di
radiomisure,   salvo   quelle  svolte  direttamente  dall'Aeronautica
militare,   devono   essere   effettuate   da   soggetti  certificati
dall'E.N.A.C.
  3.  Per  il  corretto  esercizio  delle funzioni di cui al comma 1,
l'E.N.A.C.   promuove   la   stipula  di  appositi  atti  di  intesa,
rispettivamente  con  ENAV  s.p.a.  e  con l'Aeronautica militare, da
sottoporre  all'approvazione  del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro della difesa per le intese con
l'Aeronautica  militare  e  con  il  Ministro  dell'economia  e delle
finanze.