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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 23 luglio 2004, n. 222

Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione nonchè di tenuta del registro degli organismi di conciliazione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/8/2004
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Testo in vigore dal: 24-8-2004
                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

  Visto  l'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5,
recante definizione dei procedimenti in materia di diritto societario
e  di  intermediazione  finanziaria,  nonche'  in  materia bancaria e
creditizia,  in  attuazione  dell'articolo  12  della legge 3 ottobre
2001,  n.  366  e, in particolare, il comma 2, ove si dispone che «il
Ministro  della  giustizia  determina  i  criteri  e  le modalita' di
iscrizione  nel  registro  di  cui  al  comma  1,  con regolamento da
adottare  ai  sensi  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988,  n.  400,  entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto»;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 aprile 2004;
  Vista  la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma  dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988,
effettuata  con nota prot. 1244/U-24/36-7 del 20 maggio 2004 ai sensi
del predetto articolo;

                             A d o t t a

                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
                             Definizioni
  1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
    a) «ministero»: il Ministero della giustizia;
    b) «decreto»: il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;
    c) «registro»:  il  registro  degli  organismi costituiti da enti
pubblici o privati, deputati a gestire i tentativi di conciliazione a
norma dell'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5;
    d) «conciliazione»:  il  servizio  reso  da  uno o piu' soggetti,
diversi  dal  giudice  o dall'arbitro, in condizioni di imparzialita'
rispetto  agli  interessi  in conflitto e avente lo scopo di dirimere
una  lite  gia' insorta o che puo' insorgere tra le parti, attraverso
modalita' che comunque ne favoriscono la composizione autonoma;
    e) «conciliatore»:  le  persone  fisiche  che,  individualmente o
collegialmente, svolgono la prestazione del servizio di conciliazione
rimanendo  prive,  in  ogni  caso,  del  potere  di rendere giudizi o
decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo;
    f) «organismo»: l'organizzazione di persone e mezzi che, anche in
via  non  esclusiva,  e'  stabilmente  destinata  all'erogazione  del
servizio di conciliazione;
    g) «ente  pubblico»:  la  persona  giuridica  di diritto pubblico
interno, comunitario, internazionale o straniero;
    h) «ente  privato»:  qualsiasi  soggetto,  diverso  dalla persona
fisica, di diritto privato;
    i) «responsabile»:  il  responsabile  della  tenuta  del registro
nominato ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento;
    l) CCIAA:  le  camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  al  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  38  del  decreto
          legislativo   17 gennaio   2003,   n.  5  (Definizione  dei
          procedimenti   in   materia  di  diritto  societario  e  di
          intermediazione  finanziaria, nonche' in materia bancaria e
          creditizia,   in   attuazione   dell'art.  12  della  legge
          3 ottobre 2001, n. 366):
              «Art.  38  (Organismi  di conciliazione). - 1. Gli enti
          pubblici  o  privati,  che  diano  garanzie  di serieta' ed
          efficienza, sono abilitati a costituire organismi deputati,
          su  istanza della parte interessata, a gestire un tentativo
          di  conciliazione  delle  controversie nelle materie di cui
          all'art.  1  del  presente  decreto. Tali organismi debbono
          essere  iscritti  in  un apposito registro tenuto presso il
          Ministero della giustizia.
              2. Il Ministro della giustizia determina i criteri e le
          modalita' di iscrizione nel registro di cui al comma 1, con
          regolamento  da  adottare  ai  sensi dell'art. 17, comma 3,
          della  legge  23  agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni
          dalla  data  di entrata in vigore del presente decreto. Con
          lo  stesso decreto sono disciplinate altresi' la formazione
          dell'elenco   e   la   sua   revisione,   l'iscrizione,  la
          sospensione e la cancellazione degli iscritti. Le camere di
          commercio,  industria,  artigianato e agricoltura che hanno
          costituito  organismi di conciliazione ai sensi dell'art. 4
          della  legge  29 dicembre  1993,  n.  580, hanno diritto ad
          ottenere l'iscrizione di tali organismi nel registro.
              3. L'organismo   di   conciliazione,   unitamente  alla
          domanda  di  iscrizione  nel  registro,  deposita presso il
          Ministero   della   giustizia  il  proprio  regolamento  di
          procedura   e   comunica   successivamente   le   eventuali
          variazioni.  Al  regolamento  debbono  essere  allegate  le
          tabelle   delle  indennita'  spettanti  agli  organismi  di
          conciliazione  costituiti  da  enti  privati,  proposte per
          l'approvazione a norma dell'art. 39.».
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  12  della  legge
          3 ottobre  2001,  n.  366 (Delega al Governo per la riforma
          del diritto societario):
              «Art. 12 (Nuove norme di procedura). - 1. Il Governo e'
          inoltre  delegato  ad  emanare  norme  che, senza modifiche
          della  competenza  per  territorio  e  per  materia,  siano
          dirette   ad   assicurare   una  piu'  rapida  ed  efficace
          definizione di procedimenti nelle seguenti materie:
                a) diritto   societario,   comprese  le  controversie
          relative  al  trasferimento delle partecipazioni sociali ed
          ai patti parasociali;
                b) materie   disciplinate   dal   testo  unico  delle
          disposizioni  in materia di intermediazione finanziaria, di
          cui  al  decreto  legislativo  4 febbraio  1998,  n.  58, e
          successive  modificazioni, e dal testo unico delle leggi in
          materia   bancaria   e   creditizia,   di  cui  al  decreto
          legislativo   1° settembre   1993,  n.  385,  e  successive
          modificazioni.
              2. Per il perseguimento delle finalita' e nelle materie
          di  cui al comma 1, il Governo e' delegato a dettare regole
          processuali, che in particolare possano prevedere:
                a)  la concentrazione del procedimento e la riduzione
          dei termini processuali;
                b) l'attribuzione  di  tutte  le  controversie  nelle
          materie  di  cui  al  comma  1 al tribunale in composizione
          collegiale,   salvo   ipotesi   eccezionali   di   giudizio
          monocratico  in considerazione della natura degli interessi
          coinvolti;
                c) la    mera    facoltativita'    della   successiva
          instaurazione della causa di merito dopo l'emanazione di un
          provvedimento  emesso all'esito di un procedimento sommario
          cautelare  in  relazione alle controversie nelle materie di
          cui  al  comma  1,  con  la conseguente definitivita' degli
          effetti  prodotti  da  detti  provvedimenti,  ancorche' gli
          stessi  non  acquistino  efficacia  di  giudicato  in altri
          eventuali giudizi promossi per finalita' diverse;
                d) un  giudizio  sommario non cautelare, improntato a
          particolare  celerita' ma con il rispetto del principio del
          contraddittorio,   che   conduca   alla  emanazione  di  un
          provvedimento  esecutivo  anche  se  privo  di efficacia di
          giudicato;
                e) la  possibilita'  per  il  giudice  di  operare un
          tentativo   preliminare   di   conciliazione,  suggerendone
          espressamente    gli    elementi   essenziali,   assegnando
          eventualmente   un   termine  per  la  modificazione  o  la
          rinnovazione  di atti negoziali su cui verte la causa e, in
          caso  di  mancata  conciliazione,  tenendo  successivamente
          conto dell'atteggiamento al riguardo assunto dalle parti ai
          fini della decisione sulle spese di lite;
                f) uno  o  piu' procedimenti camerali, anche mediante
          la  modifica  degli  articoli 737  e seguenti del codice di
          procedura civile ed in estensione delle ipotesi attualmente
          previste  che,  senza  compromettere  la  rapidita' di tali
          procedimenti,  assicurino  il  rispetto  dei  principi  del
          giusto processo;
                g) forme di comunicazione periodica dei tempi medi di
          durata dei diversi tipi di procedimento di cui alle lettere
          precedenti trattati dai tribunali, dalle corti di appello e
          dalla Corte di cassazione.
              3. Il  Governo  puo'  altresi prevedere la possibilita'
          che  gli  statuti  delle  societa'  commerciali  contengano
          clausole  compromissorie, anche in deroga agli articoli 806
          e  808  del  codice di procedura civile, per tutte o alcune
          tra  le controversie societarie di cui al comma 1. Nel caso
          che  la  controversia  concerna  questioni  che non possono
          formare  oggetto di transazione, la clausola compromissoria
          dovra'  riferirsi ad un arbitrato secondo diritto, restando
          escluso   il   giudizio   di  equita',  ed  il  lodo  sara'
          impugnabile anche per violazione di legge.
              4. Il   Governo   e'  delegato  a  prevedere  forme  di
          conciliazione   delle   controversie   civili   in  materia
          societaria  anche  dinanzi  ad  organismi istituiti da enti
          privati, che diano garanzie di serieta' ed efficienza e che
          siano  iscritti  in  un  apposito registro tenuto presso il
          Ministero della giustizia.».
              - Si riporta il testo del comma 3 della legge 23 agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
              «Art. 17. (Regolamenti). - (Omissis).
              3. Con  decreto  ministeriale  possono  essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».
          Note all'art. 1:
              Per   il   testo   dell'art.   38  del  citato  decreto
          legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, vedi note alle premesse.