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LEGGE 3 agosto 2004, n. 206

Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/8/2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/04/2017)
Testo in vigore dal: 27-3-2012
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Le disposizioni della presente legge si  applicano  a  tutte  le
vittime degli atti di terrorismo e  delle  stragi  di  tale  matrice,
compiuti sul territorio nazionale o extranazionale,  se  coinvolgenti
cittadini italiani, nonche' ai loro  familiari  superstiti.  Ai  fini
della presente legge, sono ricomprese fra gli atti di  terrorismo  le
azioni criminose compiute sul territorio nazionale in via ripetitiva,
rivolte a soggetti indeterminati e poste in essere in luoghi pubblici
o aperti al pubblico. 
  1-bis. Le disposizioni della presente legge si applicano inoltre ai
familiari delle vittime del disastro aereo di Ustica del 1980 nonche'
ai familiari delle vittime e ai superstiti  della  cosiddetta  "banda
della Uno bianca". Ai beneficiari  vanno  compensate  le  somme  gia'
percepite. ((5)) 
  2. Per quanto non espressamente previsto dalla  presente  legge  si
applicano le disposizioni contenute nelle leggi 20 ottobre  1990,  n.
302, 23 novembre 1998, n. 407, e  successive  modificazioni,  nonche'
l'articolo 82 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ad eccezione  del
comma 6. (4) ((5)) 
 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.L. 4 novembre 2009, n. 152, convertito con modificazioni dalla
L. 29 dicembre 2009, n. 197, ha disposto (con l'art. 3, comma 5)  che
"l'articolo 1, comma 2,  della  legge  3  agosto  2004,  n.  206,  si
interpreta nel senso che le disposizioni dell'articolo 82,  comma  4,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ivi richiamato,  concernenti  i
requisiti dei familiari delle  vittime  di  atti  di  terrorismo  per
l'accesso  ai  benefici  di  legge,  ricomprendono  le  pensioni   di
reversibilita' o indirette." 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Il D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20 ha disposto (con l'art. 10, comma
2) che "Con effetti dalla data  di  entrata  in  vigore  del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, all'articolo 1 della legge 3 agosto
2004, n. 206, dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  «1-bis. Le disposizioni della presente legge si  applicano  inoltre
ai familiari delle vittime del disastro aereo  di  Ustica  del  1980,
nonche' ai familiari delle vittime e ai superstiti  della  cosiddetta
"banda della Uno bianca". Ai beneficiari vanno  compensate  le  somme
gia' percepite.»". 
  Ha inoltre disposto (con l'art.  10,  comma  2)  che  "Il  comma  2
dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, si interpreta  nel
senso che le disposizioni dell'articolo 82, comma 4, della  legge  23
dicembre 2000, n. 388, ivi richiamato, concernenti  i  requisiti  dei
familiari delle vittime  di  atti  di  terrorismo  per  l'accesso  ai
benefici di legge, ricomprendono  le  pensioni  di  reversibilita'  o
indirette".