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MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 6 aprile 2004, n. 174

Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-8-2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/07/2005)
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vigente al 26/04/2024
  • Articoli
  • Disposizioni generali
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • Disposizioni applicabili ai materiali costituenti
    le tubazioni, i raccordi, le guarnizioni e gli accessori
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • Disposizioni abrogate
  • 9
  • Allegati
Testo in vigore dal: 23-8-2005
aggiornamenti all'articolo
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE
                           di concerto con
               IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
                                e con
       IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

  Visto  il  decreto  legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, concernente
l'attuazione  della  direttiva  98/83/CE relativa alla qualita' delle
acque destinate al consumo umano;
  Rilevato  che  l'articolo  9 dello stesso decreto legislativo n. 31
del   2001  individua  le  competenze  statali  per  l'emanazione  di
prescrizioni  tecniche per la tutela preventiva delle acque destinate
al consumo umano;
  Sentito  il  Consiglio  superiore  di sanita' che si e' espresso in
data 12 luglio 2000;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visto  l'articolo  56 delle Istruzioni ministeriali 20 giugno 1986,
recanti  "Compilazione dei regolamenti locali sull'igiene del suolo e
dell'abitato";
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato espresso dalla Sezione
consultiva  per gli atti normativi nelle adunanze del 20 maggio e del
26 agosto 2002;
  Vista   la  direttiva  98/34/CE  come  modificata  dalla  direttiva
98/48/CE,  che prevede una procedura d'informazione nel settore delle
norme e regole tecniche;
  Vista  la  comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
del 9 luglio 2003, n. 100.1/1053-G/3312;
                             A d o t t a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1

  1.   Le   disposizioni  del  presente  regolamento  definiscono  le
condizioni  alle  quali  devono  rispondere i materiali e gli oggetti
utilizzati  negli  impianti  fissi  di captazione, di trattamento, di
adduzione  e di distribuzione delle acque destinate al consumo umano,
di  cui  al  decreto  legislativo 2 febbraio 2001, n. 31. Le presenti
disposizioni  si  applicano  ai  materiali  degli  impianti nuovi e a
quelli  utilizzati  per  sostituzioni nelle riparazioni, a partire da
dodici  mesi  dalla  data  di pubblicazione del presente regolamento,
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana, salvo diverse
indicazioni riportate nel testo. ((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
  Il  D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modificazioni dalla
L.  17  agosto  2005,  n. 168, ha disposto (con l'art. 14 vicies-bis,
comma  1)che il termine indicato al presente articolo 1, e' prorogato
di due anni.