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MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 3 giugno 2004, n. 167

Regolamento concernente modifiche al decreto ministeriale 28 aprile 1998, n. 406, recante: «Norme di attuazione di direttive dell'Unione europea, avente ad oggetto la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese, che effettuano la gestione dei rifiuti».

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/7/2004
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Testo in vigore dal: 24-7-2004
       IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
                           di concerto con
                I MINISTRI DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
                   E DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente, di concerto con i
Ministri   dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,  dei
trasporti  e  della  navigazione,  e del tesoro, del bilancio e della
programmazione  economica,  28  aprile 1998, n. 406, recante norme di
attuazione  di  direttive  dell'Unione  europea, avente ad oggetto la
disciplina  dell'Albo  nazionale  delle  imprese  che  effettuano  la
gestione dei rifiuti;
  Visto,  in  particolare,  l'articolo  12,  comma 3, lettera a), del
medesimo  decreto  28  aprile  1998,  n. 406, il quale dispone che le
imprese  di  trasporto  dei  rifiuti  debbono  corredare  la  domanda
d'iscrizione  all'Albo  con  attestazione  a  mezzo  perizia giurata,
redatta  da  un  ingegnere  o  da un chimico o da un medico igienista
iscritto   all'ordine  professionale,  dell'idoneita'  dei  mezzi  di
trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare;
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista   la   sentenza   n.  3097/01,  con  la  quale  il  Tribunale
Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione II-bis, ha accolto il
ricorso  proposto  dal  Presidente dell'Ordine Nazionale dei Biologi,
annullando  il  citato  decreto 28 aprile 1998, n. 406, limitatamente
alla  parte  in  cui  non  menziona  i  biologi  tra i professionisti
abilitati  a  rilasciare l'attestazione di cui all'articolo 12, comma
3, lettera a), del decreto medesimo;
  Ritenuto,  pertanto,  necessario,  in adempimento di tale sentenza,
modificare  l'articolo 12, comma 3, lettera a), del decreto 28 aprile
1998,  n.  406,  al  fine  di  ricomprendere  anche  i  biologi tra i
professionisti abilitati a rilasciare l'attestazione di cui sopra;
  Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione
  consultiva  per  gli  atti  normativi, nella seduta del 23 febbraio
  2004;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
di cui alla nota UL/2004/2140 del 22 marzo 2004;

                             A d o t t a

                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
  1.  All'articolo  12, comma 3, lettera a), del decreto del Ministro
dell'ambiente,   di  concerto  con  i  Ministri  dell'industria,  del
commercio  e  dell'artigianato,  dei trasporti e della navigazione, e
del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica, 28 aprile
1998,  n.  406,  dopo  la  parola  "igienista"  e  prima delle parole
"iscritto all'ordine professionale" sono inserite le seguenti parole:
"o da un biologo".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana.  E'  fatto  obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.

    Roma, 3 giugno 2004

                      Il Ministro dell'ambiente
                    e della tutela del territorio
                              Matteoli


               Il Ministro delle attivita' produttive
                               Marzano


          Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
                               Lunardi


              Il Ministro dell'economia e delle finanze
                              Tremonti

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 2004
Ufficio  controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
  territorio, registro n. 6, foglio n. 165
          Avvertenza:

              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.

          Note alle premesse:

              - Il   decreto   28   aprile  1998,  n.  406,  recante:
          "Regolamento  recante  norme  di  attuazione  di  direttive
          dell'Unione   europea,  avente  ad  oggetto  la  disciplina
          dell'Albo   nazionale   delle  imprese  che  effettuano  la
          gestione   dei   rifiuti",  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale  n. 276 del 25 novembre 1998. L'art. 12, comma 3,
          lettera a), e' il seguente:
              "3.  Le  imprese  che intendono effettuare attivita' di
          raccolta e trasporto di rifiuti devono corredare la domanda
          di iscrizione di cui al comma 2 con la seguente, ulteriore,
          documentazione:
                a) attestazione  a  mezzo di perizia giurata, redatta
          da  un  ingegnere  o da un chimico o da un medico igienista
          iscritto all'ordine professionale, dell'idoneita' dei mezzi
          di   trasporto   in   relazione   ai  tipi  di  rifiuti  da
          trasportare;".
              - L'art.  17,  comma  3, della legge 23 agosto 1988, n.
          400, e' il seguente:
              "3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  Ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  Ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".

          Nota all'art. 1:
              - Il  testo  dell'art.  12 del citato decreto 28 aprile
          1998, n. 406, come modificato dal decreto qui pubblicato e'
          il seguente:
              "Art. 12 (Procedimento di iscrizione all'Albo). - 1. La
          domanda  di  iscrizione all'Albo e' presentata alla sezione
          regionale  o provinciale nel cui territorio e' stabilita la
          sede  legale  dell'impresa.  Per le imprese con sede legale
          all'estero  la domanda di iscrizione all'Albo e' presentata
          alla  sezione regionale o provinciale nel cui territorio e'
          istituita la sede secondaria con rappresentanza stabile.
              2. La domanda di iscrizione deve essere corredata dalla
          seguente documentazione:
                a) il nominativo del responsabile tecnico;
                b) dichiarazione  di  accettazione dell'incarico, con
          firma autenticata, del responsabile tecnico;
                c) documentazione  relativa al rispetto dei requisiti
          e delle condizioni di cui all'art. 10, comma 2, fatti salvi
          gli    accertamenti   d'ufficio   ivi   previsti,   nonche'
          documentazione    comprovante    l'idoneita'    tecnica   e
          documentazione  atta  a dimostrare la capacita' finanziaria
          secondo i criteri stabiliti dal Comitato nazionale ai sensi
          dell'art. 11, comma 4;
                d) attestazione  comprovante il pagamento del diritto
          di segreteria;
                e) un  foglio  notizie per ognuna delle categorie per
          cui si chiede l'iscrizione, fornito dalla sezione regionale
          o  provinciale  competente,  nel  quale  il  rappresentante
          legale dell'impresa deve dichiarare il tipo di attivita', i
          mezzi,  il  personale  impiegato,  la  quantita'  annua  di
          rifiuti e ogni altra notizia utile.
              3.  Le  imprese  che  intendono effettuare attivita' di
          raccolta e trasporto di rifiuti devono corredare la domanda
          di iscrizione di cui al comma 2 con la seguente, ulteriore,
          documentazione:
                a) attestazione  a  mezzo di perizia giurata, redatta
          da  un ingegnere o da un chimico o da un medico igienista o
          da    un   biologo   iscritto   all'ordine   professionale,
          dell'idoneita'  dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi
          di rifiuti da trasportare;
                b) copia  autentica  della  carta di circolazione dei
          mezzi di trasporto;
                c) titolo  autorizzativo  al trasporto di cose di cui
          alla   legge   6 giugno   1974,   n.   298,   e  successive
          modificazioni   ed   integrazioni,  nonche'  documentazione
          relativa all'abilitazione ADR, ove prescritti;
                d) documentazione  attestante  la  disponibilita' dei
          mezzi  di  trasporto ai sensi della legge 6 giugno 1974, n.
          298,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni  e del
          decreto  legislativo  30  aprile 1992, n. 285, e successive
          modificazioni ed integrazioni.
              4.  Entro  novanta giorni dalla ricezione della domanda
          di  iscrizione  la sezione regionale o provinciale conclude
          l'istruttoria  e  delibera  sull'accoglimento o sul rigetto
          della    stessa,    dandone    comunicazione    all'impresa
          richiedente.
              5. Il termine di cui al comma 4 puo' essere interrotto,
          per  non piu' di una volta, se risulti necessario acquisire
          ulteriori elementi oppure se la documentazione presentata a
          corredo  della  domanda  non  sia  completa, e ricomincia a
          decorrere  dal  momento  in  cui  pervengono  alla  sezione
          regionale  o  provinciale  gli elementi e la documentazione
          richiesta.  Qualora  le  imprese  non  provvedano  entro il
          termine  stabilito dalla sezione regionale o provinciale la
          domanda di iscrizione e' respinta.
              6.  Ove  la domanda sia accolta l'interessato, entro il
          termine  di  decadenza  di  novanta  giorni dal ricevimento
          della  comunicazione  di  cui  al  comma  4,  e'  tenuto  a
          presentare alla sezione regionale o provinciale la garanzia
          finanziaria  a  favore  dello  Stato di cui all'art. 14. La
          sezione delibera sulla garanzia entro quarantacinque giorni
          dalla presentazione della stessa.
              7.  Entro  il termine di dieci giorni dall'accettazione
          della  garanzia finanziaria, e, nel caso in cui la delibera
          sulla  garanzia  finanziaria  non sia adottata ai sensi del
          comma  6, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del
          termine   di  sessanta  giorni  dalla  presentazione  della
          stessa,  la  sezione  regionale o provinciale formalizza il
          provvedimento   di   iscrizione   e  ne  da'  comunicazione
          all'interessato,  al  Comitato  nazionale ed alla provincia
          territorialmente competente.
              8.   L'iscrizione   e',   in   ogni  caso,  subordinata
          all'acquisizione  della  certificazione di cui all'art. 10,
          comma  4,  della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive
          modificazioni  ed  integrazioni, e al pagamento del diritto
          di iscrizione.
              9.  Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
          1994,  n.  407,  non si applica alle domande d'iscrizione e
          agli atti di competenza dell'Albo".