stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 29 marzo 2004, n. 102

Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38.

note: Entrata in vigore del decreto: 8-5-2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
nascondi
vigente al 28/03/2024
Testo in vigore dal: 1-1-2024
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 1 della legge 7 marzo 2003, n. 38; 
  Visti gli articoli 7 e 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57; 
  Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228; 
  Vista la decisione  della  Commissione  europea  2004/89/CE  del  9
luglio 2003, relativa  al  regime  di  aiuti  cui  l'Italia  ha  dato
esecuzione per le calamita' naturali fino al 31 dicembre 1999; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 24 ottobre 2003; 
  Vista la nota n. 1510 dell'11 settembre 2003 con la quale e'  stato
inviato alla Commissione europea, in attuazione del regolamento  (CE)
n. 659/1999 del 22 marzo  1999,  lo  schema  di  decreto  legislativo
recante attuazione dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della  legge
7 marzo 2003, n. 38; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
reso il 10 dicembre 2003; 
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 12 marzo 2004; 
  Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole  e  forestali,
di concerto con il Ministro per  le  politiche  comunitarie,  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro del lavoro  e
delle politiche sociali e con il Ministro per gli affari regionali; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                              Titolo I 
                   FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE 
                               Art. 1. 
                             (Finalita) 
  1. Il Fondo di  solidarieta'  nazionale  (FSN)  ha  l'obiettivo  di
promuovere principalmente interventi di prevenzione per far fronte ai
danni  alle  produzioni  agricole  e  zootecniche,   alle   strutture
aziendali agricole, agli impianti produttivi ed  alle  infrastrutture
agricole,  nelle  zone  colpite  da  calamita'  naturali   o   eventi
eccezionali o da avversita'  atmosferiche  assimilabili  a  calamita'
naturali o eventi di portata catastrofica, da epizoozie, da organismi
nocivi ai vegetali, nonche' ai danni  causati  da  animali  protetti,
alle condizioni e modalita' previste dalle  disposizioni  comunitarie
vigenti in materia di aiuti di Stato, entro i  limiti  delle  risorse
disponibili sul Fondo stesso. ((Fermo  restando  quanto  previsto  al
primo  periodo,  il  Fondo  ha  altresi'  l'obiettivo  di  promuovere
interventi compensativi per contribuire a far fronte  ai  danni  alle
produzioni della pesca e dell'acquacoltura,  nonche'  alle  strutture
aziendali, agli  impianti  produttivi  e  alle  infrastrutture  delle
relative  imprese  e  dei  relativi  consorzi,   nei   limiti   delle
disponibilita' del Fondo)). 
  2. Ai  fini  del  presente  decreto  legislativo  sono  considerate
calamita' naturali, avversita' atmosferiche assimilabili a  calamita'
naturali,  eventi  eccezionali,  eventi  di   portata   catastrofica,
((eventi di  diffusione  eccezionale  di  specie  aliene  invasive,))
epizoozie, organismi nocivi  ai  vegetali,  animali  protetti  quelli
previsti dagli orientamenti e dai regolamenti comunitari  in  materia
di aiuti di Stato nel settore agricolo, nonche' le avverse condizioni
atmosferiche previste dagli orientamenti comunitari. 
  3. Per le finalita' di cui al comma 1, il FSN prevede  le  seguenti
tipologie di intervento: 
    a)  misure  volte  a  incentivare   la   stipula   di   contratti
assicurativi  prioritariamente   finalizzate   all'individuazione   e
diffusione di nuove forme di copertura mediante polizze  sperimentali
e altre misure di gestione del rischio; 
    b) interventi compensativi, esclusivamente nel caso  di  danni  a
produzioni, strutture e impianti produttivi non inseriti nel Piano di
gestione  dei  rischi  in  agricoltura,  finalizzati   alla   ripresa
economica e produttiva delle imprese agricole che hanno subito  danni
dagli eventi di cui al comma 2 nei limiti  previsti  dalla  normativa
comunitaria; 
    c)  interventi  di  ripristino  delle   infrastrutture   connesse
all'attivita'  agricola,  tra  cui  quelle  irrigue  e  di  bonifica,
compatibilmente con le esigenze primarie delle imprese agricole. 
  3-bis. Gli interventi compensativi di cui al comma 3,  lettera  b),
ove attivati a fronte di eventi i cui effetti non  sono  limitati  ad
una sola annualita', possono essere compensati  per  un  periodo  non
superiore a tre anni.