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DECRETO LEGISLATIVO 29 gennaio 2004, n. 58

Disposizioni sanzionatorie per le violazioni dei Regolamenti (CE) numeri 1760 e 1825 del 2000, relativi all'identificazione e registrazione dei bovini, nonchè all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, a norma dell'articolo 3 della legge 1° marzo 2002, n. 39.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17-3-2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/09/2022)
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vigente al 01/07/2013
Testo in vigore dal: 17-3-2004
al: 26-9-2022
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 3 della legge 1° marzo 2002, n. 39; 
  Visto il Regolamento (CE) 2081/92  del  Consiglio,  del  14  luglio
1992; 
  Visto il Regolamento (CE) 2629/97 della Commissione europea, del 29
dicembre 1997; 
  Visto il Regolamento (CE) 1760/2000 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 17 luglio 2000; 
  Visto il Regolamento  (CE)  1825/2000  della  Commissione,  del  25
agosto 2000; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n.
317, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19  ottobre  2000,
n. 437; 
  Visto il decreto  dei  Ministri  della  salute  e  delle  politiche
agricole e forestali  in  data  31  gennaio  2002,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 72 del 26 marzo 2002; 
  Vista la deliberazione  preliminare  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 6 giugno 2003; 
  Acquisito il parere della conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 23 gennaio 2004; 
  Sulla proposta dei Ministri per le politiche  comunitarie  e  della
giustizia, di concerto con i Ministri della salute e delle  politiche
agricole e forestali; 
 
                              E m a n a 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
 
      Sanzioni in materia di apposizione dei marchi auricolari 
 
  1. Salvo che il fatto costituisca reato, il detentore degli animali
della specie  bovina,  comprese  le  specie  Bison  bison  e  Bubalus
bubalus, che non ottemperi agli  obblighi  di  identificazione  degli
animali di cui all'articolo 4 del Regolamento (CE) n.  1760/2000  del
Parlamento europeo e del Consiglio,  del  17  luglio  2000,  mediante
apposizione dei marchi auricolari secondo le disposizioni del decreto
del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2000, n. 437, del  decreto
dei Ministri della salute e delle politiche agricole e  forestali  in
data 31 gennaio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  72  del
26 marzo 2002, e nel rispetto del Regolamento (CE) n.  2629/97  della
Commissione, del 29 dicembre 1997, e' soggetto al  pagamento  di  una
sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 euro a 1.500,00 euro per
ogni capo non regolarmente identificato. 
  2.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque  tolga   o
sostituisca  i  marchi  auricolari  presenti  sugli   animali   senza
preventiva  autorizzazione  dell'autorita'  sanitaria  competente  e'
soggetto al pagamento di una sanzione  amministrativa  pecuniaria  da
1.000,00 euro a 6.000,00 euro per ogni capo. 
          Avvertenza:

              Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e stato redatto
          dall'amministrazione   competente   per  materia  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma  3 del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).

          Note alle premesse:

              - L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              - La legge 1° marzo 2002, n. 39 reca: «Disposizioni per
          l'adempimento   di   obblighi  derivanti  dall'appartenenza
          dell'Italia   alle  Comunita'  europee.  Legge  comunitaria
          2001».
              - L'art. 3, cosi' recita:
              «Art.   3   (Delega   al   Governo  per  la  disciplina
          sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie). -
          1.  Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme
          comunitarie  nell'ordinamento  nazionale, il Governo, fatte
          salve  le  norme  penali  vigenti,  e' delegato ad emanare,
          entro  due  anni  dalla  data  di  entrata  in vigore della
          presente  legge,  disposizioni  recanti  sanzioni  penali o
          amministrative  per  le violazioni di direttive comunitarie
          attuate  in  via  regolamentare  o  amministrativa ai sensi
          della legge 22 febbraio 1994, n. 146, della legge 24 aprile
          1998,  n.  128,  e  della  presente legge, e di regolamenti
          comunitari  vigenti  alla  data  di entrata in vigore della
          presente  legge,  per  i  quali  non  siano  gia'  previste
          sanzioni penali o amministrative.
              2.  La  delega  di  cui  al  comma  1 e' esercitata con
          decreti  legislativi  adottati  a  norma dell'art. 14 della
          legge  23 agosto  1988,  n. 400, su proposta del Presidente
          del  Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche
          comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con
          i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si
          informeranno   ai  principi  e  criteri  direttivi  di  cui
          all'art. 2, comma 1, lettera c).
              3.  Sugli  schemi  di  decreto  legislativo  di  cui al
          presente   articolo il  Governo  acquisisce  i  pareri  dei
          competenti  organi  parlamentari che devono essere espressi
          entro  sessanta giorni dalla ricezione degli schemi stessi.
          Decorsi   inutilmente   i   termini   predetti,  i  decreti
          legislativi possono essere comunque emanati.
              - Il   Regolamento   (CE)   2081/92  del  Consiglio  e'
          pubblicata in GUCE n. L 208 del 24 luglio 1992.
              - Il Regolamento (CE) 2629/97 della Commissione europea
          e' pubblicato nella GUCE n. L 354 del 30 dicembre 1997.
              - Il  Regolamento (CE) 1760/2000 del Parlamento europeo
          e' pubblicato nella GUCE n. L 204 dell'11 agosto 2000.
              - Il  Regolamento  (CE)  1825/2000 della Commissione e'
          pubblicato nella GUCE n. L 216 del 26 agosto 2000.
              - Il  decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile
          1996,   n.   317,  reca:  «Regolamenti  recanti  norme  per
          l'attuazione    della    direttiva    92/102/CEE   relativa
          all'identificazione e alla registrazione degli animali».
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre
          2000,  n.  437,  reca:«Regolamento  recante  modalita'  per
          l'identificazione e la registrazione dei bovini».
              - Il   decreto   dei  Ministri  della  salute  e  delle
          politiche  agricole  e  forestali  in data 31 gennaio 2002,
          reca:    «Disposizioni    in   materia   di   funzionamento
          dell'anagrafe bovina».
          Note all'art. 1:
              - Per il Regolamento 1760/2000 vedi note alle premesse.
          L'art. 4, cosi' recita:
              «Art. 4. - 1. Tutti gli animali di un'azienda nati dopo
          il   31 dicembre  1997,  o  destinati  dopo  tale  data  al
          commercio  intracomunitario,  sono identificati mediante un
          marchio  auricolare apposto su ciascun orecchio e approvato
          dall'autorita'  competente.  I  marchi auricolari recano lo
          stesso  e  unico  codice di identificazione che consente di
          identificare   ciascun   animale  individualmente,  nonche'
          l'azienda  in  cui e' nato. In deroga a quanto precede, gli
          animali  nati  prima  del  1° gennaio  1998, e destinati al
          commercio  intracomunitario  dopo tale data, possono essere
          identificati  sino  al  1° settembre  1998  a  norma  della
          direttiva 92/102/CEE.
              In  deroga  al  primo comma, gli animali nati prima del
          1° gennaio  1998  e destinati al commercio intracomunitario
          dopo tale data ai fini della macellazione immediata possono
          essere  identificati,  fino  al  1° settembre 1999, a norma
          della   direttiva   92/102/CEE.  Gli  animali  destinati  a
          manifestazioni  culturali o sportive (ad eccezione di fiere
          e esposizioni) possono essere identificati, anziche' con un
          marchio  auricolare,  mediante  un  sistema approvato dalla
          Commissione e che offra garanzie equivalenti.
              2.  Il  marchio  auricolare e' apposto entro un tennine
          stabilito  dallo  Stato  membro  a  decorrere dalla nascita
          dell'animale  e  in  ogni  caso  prima  che l'animale lasci
          l'azienda  in cui e' nato. Fino al 31 dicembre 1999, questo
          periodo  non puo' superare i trenta giorni e dopo tale data
          i  venti giorni. Tuttavia, a richiesta di uno Stato membro,
          la  Commissione puo' stabilire, secondo la procedura di cui
          all'art.  23,  paragrafo 2,  in quali circostanze gli Stati
          membri possono prorogare il termine massimo.
              Nessun  animale  nato  dopo  il  31 dicembre  1997 puo'
          lasciare  un'azienda  se  non  e'  identificato a norma del
          presente articolo.
              3.  Ogni animale importato da un Paese terzo, che abbia
          subito  i  controlli stabiliti dalla direttiva 91/496/CEE e
          che rimanga nel territorio della Comunita', e' identificato
          nell'azienda di destinazione mediante un marchio auricolare
          a  norma  del  presente  articolo entro un termine definito
          dallo  Stato  membro,  non superiore ai venti giorni dopo i
          suddetti controlli e comunque prima che lasci l'azienda.
              Non   occorre   tuttavia   identificare   l'animale  se
          l'azienda di destinazione e' un macello situato nello Stato
          membro  in  cui  sono  effettuati  tali  controlli e in cui
          l'animale  e'  effettivamente  macellato  nei  venti giorni
          successivi ai controlli.
              L'identificazione  iniziale  effettuata dal Paese terzo
          e'  registrata  nella  banca  dati  informatizzata  di  cui
          all'art.   5   oppure,  qualora  essa  non  sia  pienamente
          operativa,  nei  registri  di  cui  all'art.  3, assieme al
          codice  di  identificazione assegnato dallo Stato membro di
          destinazione.
              4.  Gli  animali  provenienti  da un altro Stato membro
          conservano il marchio auricolare originario.
              5.  Il  marchio  auricolare  non  puo'  essere  tolto o
          sostituito     senza     l'autorizzazione    dell'autorita'
          competente.
              6.  I  marchi  auricolari  sono  assegnati all'azienda,
          distribuiti  ed  applicati  agli animali nei modi stabiliti
          dall'autorita' competente.
              7. Entro il 31 dicembre 2001 il Parlamento europeo e il
          Consiglio,  sulla  base  di una relazione della Commissione
          eventualmente  accompagnata  da  proposte  e in conformita'
          della  procedura  di cui all'art. 95 del trattato, prendono
          una  decisione sulla possibilita' di introdurre dispositivi
          di  identificazione  elettronica sulla scorta dei progressi
          realizzati in questo campo.».
              - Per   il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          19 ottobre 2000, n. 437, vedi note alle premesse.
              - Per  il  decreto  dei  Ministri  della salute e delle
          politiche  agricole  e  forestali  in data 31 gennaio 2002,
          vedi note alle premesse.
              - Per il regolamento (CE) n. 2629/97 della Commissione,
          vedi note alle premesse.