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LEGGE 19 febbraio 2004, n. 40

Norme in materia di procreazione medicalmente assistita.

note: Entrata in vigore della legge: 10-3-2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2020)
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vigente al 09/04/2014
Testo in vigore dal: 10-3-2004
al: 10-6-2015
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  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1. 
                            (Finalita'). 
 
  1. Al fine di  favorire  la  soluzione  dei  problemi  riproduttivi
derivanti dalla sterilita' o dalla infertilita' umana  e'  consentito
il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, alle  condizioni
e secondo le modalita' previste dalla presente legge, che assicura  i
diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito. 
  2.  Il  ricorso  alla  procreazione   medicalmente   assistita   e'
consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per
rimuovere le cause di sterilita' o infertilita'. 
          Avvertenza. 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti.