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DECRETO LEGISLATIVO 10 novembre 2003, n. 386

Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/2/2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/04/2018)
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  • Allegati
Testo in vigore dal: 13-2-2004
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

    Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
    Visto l'articolo 117 della Costituzione;
    Vista la legge 30 luglio 2002, n. 180;
    Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, ed in particolare l'articolo
1, commi 2 e 3;
    Vista  la  legge  3 dicembre 1962, n. 1799, relativa all'adesione
alla Convenzione per l'inquadramento della Commissione internazionale
del  pioppo  nell'ambito  della  F.A.O.  e alla relativa costituzione
della  Commissione  nazionale  per il pioppo avvenuta con decreto del
Presidente della Repubblica 1° agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 247 del 29 settembre 1969;
    Vista la legge 22 maggio 1973, n. 269;
    Visto  il decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, in
data  15 novembre 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del
20 febbraio  1975, relativo ai periodi di raccolta ed all'eta' minima
delle piante;
    Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1982,
n. 494;
    Vista  la  direttiva  1999/105/CE  del Consiglio, del 22 dicembre
1999,  relativa  alla  commercializzazione dei materiali forestali di
moltiplicazione;
    Vista  la  direttiva  2001/18/CE  del  Parlamento  europeo  e del
Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente
di  organismi  geneticamente  modificati  e  che  abroga la direttiva
90/220/CEE del Consiglio;
    Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
    Visto  il  regolamento  (CE)  n. 1597/2002, del 6 settembre 2002,
recante  modalita'  di  applicazione  della direttiva 1999/105/CE per
quanto   riguarda   la  presentazione  degli  elenchi  nazionali  dei
materiali di base;
    Visto  il  regolamento  (CE)  n. 1602/2002, del 9 settembre 2002,
recante  modalita'  di  applicazione  della direttiva 1999/105/CE per
quanto  riguarda  l'autorizzazione  di  uno Stato membro a vietare la
commercializzazione all'utilizzatore finale di materiali forestali di
moltiplicazione;
    Vista  la  decisione  1999/468/CE,  del  28 giugno  1999, recante
modalita'  per  l'esercizio  delle competenze di esecuzione conferite
alla Commissione;
    Vista  la  legge  14 febbraio  1994,  n. 124, recante ratifica ed
esecuzione  della convenzione sulla biodiversita', con annessi, fatta
a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992;
    Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224;
    Vista  la  preliminare  deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 18 luglio 2003;
    Acquisito  il  parere  della Conferenza permanente per i rapporti
tra  lo  Stato,  le  regioni  e  le  province autonome di Trento e di
Bolzano;
    Acquisiti  i pareri delle competenti Commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
    Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 7 novembre 2003;
    Sulla  proposta  del  Ministro per le politiche comunitarie e del
Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali, di concerto con i
Ministri  degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle
finanze,  degli  affari  regionali e dell'ambiente e della tutela del
territorio;

                                Emana

                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1
                 (Oggetto ed ambito di applicazione)

   1.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente decreto legislativo si
applicano  alla  produzione  a  fini  di  commercializzazione  e alla
commercializzazione   di   materiale   di  moltiplicazione  per  fini
forestali, appartenente alle specie di cui all'allegato I.
   2. Su proposta delle regioni e delle province autonome di Trento e
di  Bolzano  e sentita la commissione tecnica di cui all'articolo 14,
di  seguito  denominata:  "commissione  tecnica",  il  Ministro delle
politiche  agricole e forestali, con proprio decreto, puo' modificare
per   il   territorio   nazionale   l'elenco  delle  specie  comprese
nell'allegato  I,  salvo che per le specie ritenute obbligatorie, per
le quali si applicano le disposizioni di cui al comma 4.
   3.  Nei  casi  in  cui  determinate  specie  e  determinati ibridi
artificiali  non  siano  soggetti  alle  misure previste dal presente
decreto legislativo, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano  possono adottare per il proprio territorio misure analoghe o
meno  rigorose  dandone  informazione  al  Ministero  delle politiche
agricole e forestali, di seguito denominato: "Ministero".
   4.  Le  misure  di  cui  al  presente  decreto  legislativo non si
applicano  ai  materiali  forestali  di moltiplicazione dei quali sia
provata  la destinazione all'esportazione e alla riesportazione, e ai
materiali  forestali  di  moltiplicazione  sotto forma di postime e a
parti  di piante per i quali e' provato che non sono destinati a fini
forestali.   Qualora   una  ditta  detenesse  o  commercializzasse  a
qualsiasi  titolo  materiali  per  altri  fini  che  non siano quelli
forestali,  e'  fatto obbligo di apporre su questi ultimi etichette o
cartellini recanti la dicitura: "Non per fini forestali".
   5.  Su  proposta  della commissione tecnica, il Ministero richiede
alla  Commissione  europea  l'esonero  parziale o totale dal rispetto
delle disposizioni del presente decreto legislativo per le specie che
non risultano importanti a fini forestali sul territorio nazionale.
                                  Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
          lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
          il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
              -   L'art.   76   della   Costituzione  stabilisce  che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              - L'art. 117 della Costituzione, cosi' recita:
              «Art.  117.  -  La  potesta'  legislativa e' esercitata
          dallo   Stato   e   dalle   Regioni   nel   rispetto  della
          Costituzione,     nonche'     dei     vincoli     derivanti
          dall'ordinamento     comunitario     e    dagli    obblighi
          internazionali.
              Lo  Stato  ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti
          materie:
                a) politica  estera  e  rapporti internazionali dello
          Stato;  rapporti  dello Stato con l'Unione europea; diritto
          di  asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
          appartenenti all'Unione europea;
                b) immigrazione;
                c) rapporti   tra  la  Repubblica  e  le  confessioni
          religiose;
                d) difesa  e  Forze  armate;  sicurezza  dello Stato;
          armi, munizioni ed esplosivi;
                e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
          tutela   della   concorrenza;  sistema  valutario;  sistema
          tributario  e  contabile  dello  Stato;  perequazione delle
          risorse finanziarie;
                f) organi  dello  Stato  e relative leggi elettorali;
          referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
                g) ordinamento  e organizzazione amministrativa dello
          Stato e degli enti pubblici nazionali;
                h) ordine  pubblico  e sicurezza, ad esclusione della
          polizia amministrativa locale;
                i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
                l) giurisdizione  e  norme  processuali;  ordinamento
          civile e penale; giustizia amministrativa;
                m) determinazione   dei   livelli   essenziali  delle
          prestazioni  concernenti  i  diritti  civili  e sociali che
          devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
                n) norme generali sull'istruzione;
                o) previdenza sociale;
                p) legislazione   elettorale,  organi  di  governo  e
          funzioni   fondamentali   di   comuni,  province  e  citta'
          metropolitane;
                q) dogane,   protezione   dei   confini  nazionali  e
          profilassi internazionale;
                r) pesi,   misure   e   determinazione   del   tempo;
          coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
          dell'amministrazione  statale,  regionale  e  locale; opere
          dell'ingegno;
                s) tutela  dell'ambiente,  dell'ecosistema e dei beni
          culturali.
              Sono   materie   di   legislazione  concorrente  quelle
          relative  a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
          delle  regioni;  commercio con l'estero; tutela e sicurezza
          del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
          scolastiche  e  con  esclusione  della  istruzione  e della
          formazione  professionale; professioni; ricerca scientifica
          e  tecnologica  e  sostegno  all'innovazione  per i settori
          produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
          sportivo;  protezione civile; governo del territorio; porti
          e   aeroporti   civili;  grandi  reti  di  trasporto  e  di
          navigazione;  ordinamento  della comunicazione; produzione,
          trasporto    e    distribuzione   nazionale   dell'energia;
          previdenza  complementare e integrativa; armonizzazione dei
          bilanci  pubblici  e coordinamento della finanza pubblica e
          del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
          ambientali  e  promozione  e  organizzazione  di  attivita'
          culturali;  casse  di  risparmio,  casse rurali, aziende di
          credito  a carattere regionale; enti di credito fondiario e
          agrario   a   carattere   regionale.   Nelle   materie   di
          legislazione  concorrente  spetta  alle regioni la potesta'
          legislativa,  salvo  che per la determinazione dei principi
          fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
              Spetta   alle   regioni   la  potesta'  legislativa  in
          riferimento  ad  ogni  materia  non espressamente riservata
          alla legislazione dello Stato.
              Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento e di
          Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
          decisioni  dirette  alla  formazione  degli  atti normativi
          comunitari  e  provvedono  all'attuazione  e all'esecuzione
          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
          europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
          del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
              La  potesta'  regolamentare  spetta  allo  Stato  nelle
          materie   di  legislazione  esclusiva,  salva  delega  alle
          regioni.  La  potesta' regolamentare spetta alle regioni in
          ogni  altra  materia.  I  comuni,  le  province e le citta'
          metropolitane  hanno  potesta' regolamentare in ordine alla
          disciplina  dell'organizzazione  e  dello svolgimento delle
          funzioni loro attribuite.
              Le   leggi   regionali   rimuovono  ogni  ostacolo  che
          impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
          vita  sociale,  culturale  ed  economica  e  promuovono  la
          parita'   di  accesso  tra  donne  e  uomini  alle  cariche
          elettive.
              La legge regionale ratifica le intese della regione con
          altre  regioni  per  il  migliore  esercizio  delle proprie
          funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
              Nelle   materie  di  sua  competenza  la  regione  puo'
          concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
          interni   ad   altro   Stato,  nei  casi  e  con  le  forme
          disciplinati da leggi dello Stato
              -  La  legge  30 luglio  2002, n. 180, reca: «Delega al
          Governo  per  il  recepimento  delle  direttive comunitarie
          1999/45/CE,     1999/74/CE,     1999/105/CE,    2000/52/CE,
          2001/109/CE, 2002/4/CE e 2002/25/CE.».
              - La legge 1° marzo 2002, n. 39, reca: Disposizioni per
          l'adempimento   di   obblighi  derivanti  dall'appartenenza
          dell'Italia   alle  Comunita'  europee.  Legge  comunitaria
          2001.» L'art. 1, commi 2 e 3, cosi' recita:
              «2. I  decreti  legislativi sono adottati, nel rispetto
          dell'art.  14  della  legge  23 agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta  del  Presidente  del Consiglio dei ministri o del
          Ministro  per  le  politiche comunitarie e del Ministro con
          competenza  istituzionale  prevalente  per  la  materia, di
          concerto   con   i  Ministri  degli  affari  esteri,  della
          giustizia,  dell'economia  e  delle finanze e con gli altri
          Ministri   interessati   in   relazione  all'oggetto  della
          direttiva.
              3.   Gli   schemi   dei   decreti  legislativi  recanti
          attuazione  delle  direttive  comprese  nell'elenco  di cui
          all'allegato  B  nonche', qualora sia previsto il ricorso a
          sanzioni   penali,  quelli  relativi  all'attuazione  delle
          direttive  elencate  nell'allegato  A, sono trasmessi, dopo
          l'acquisizione  degli  altri  pareri  previsti dalla legge,
          alla  Camera  dei  deputati  e  al  Senato della Repubblica
          perche'  su  di  essi  sia  espresso, entro quaranta giorni
          dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi
          parlamentari.  Decorso  tale termine i decreti sono emanati
          anche  in  mancanza del parere. Qualora il termine previsto
          per  il parere dei competenti organi parlamentari scada nei
          trenta   giorni  che  precedono  la  scadenza  dei  termini
          previsti  ai  commi  1 o 4 o successivamente, questi ultimi
          sono prorogati di novanta giorni.».
              -  La  legge  3 dicembre 1962, n. 1799, reca: «Adesione
          alla  Convenzione  per  l'inquadramento  della  Commissione
          internazionale del pioppo nell'Organizzazione delle Nazioni
          Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (F.A.O.) adottata
          a Roma il 20 novembre 1959 e sua esecuzione.».
              -  Il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto
          1969 reca: «Costituzione della commissione nazionale per il
          pioppo, con sede in Roma.».
              -  La  legge  22 maggio 1973, n. 269, reca: «Disciplina
          della  produzione  e  del  commercio di sementi e piante di
          rimboschimento.».
              - Il  Ministero  delle politiche agricole ha pubblicato
          con  la  stessa  data  e nella medesima Gazzetta i seguenti
          decreti:
                decreto   ministeriale   15 novembre   1974  recante:
          «Registro  di  carico  e  scarico  riguardante  i materiali
          forestali  di  propagazione  destinati  ai rimboschimenti».
          (Pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 1975, n.
          49);
                decreto   ministeriale   15 novembre   1974  recante:
          «Modalita' di raccolta delle sementi delle specie forestali
          destinate  al  rimboschimento».  (Pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 20 febbraio 1975, n. 49).
              -  Il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio
          1982,  n.  494,  reca: «Attuazione della direttiva (CEE) n.
          75/445  relativa  alla  commercializzazione  dei  materiali
          forestali di moltiplicazione».
              -  La  direttiva  1999/105/CE  e'  pubblicata  in  GUCE
          15 gennaio 2000, n. L 11.
              -   La  direttiva  2001/18/CE  e'  pubblicata  in  GUCE
          17 aprile 2001, n. L 106.
              -   La  direttiva  90/220/CEE  e'  pubblicata  in  GUCE
          8 maggio 1990, n. L 117.
              -  Il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, reca:
          «Orientamento  e  modernizzazione  del settore forestale, a
          norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57».
              -  Il  regolamento  (CE)  n. 1597/2002 e' pubblicato in
          GUCE 7 settembre 2002, n. L 240.
              -  Il  regolamento  (CE)  n. 1602/2002 e' pubblicato in
          GUCE 10 settembre 2002, n. L 242.
              -  La  decisione  1999/468/CE  e'  pubblicata  in  GUCE
          17 luglio 1999, n. L 184.
              - La legge 14 febbraio 1994, n. 124, reca: «Ratifica ed
          esecuzione della convenzione sulla biodiversita', connessi,
          fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992».
              -  Il  decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, reca:
          «Attuazione    della   direttiva   2001/18/CE   concernente
          l'emissione    deliberata    nell'ambiente   di   organismi
          geneticamente modificati».