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LEGGE 9 gennaio 2004, n. 4

Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/2/2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/07/2022)
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Testo in vigore dal: 1-2-2004
al: 25-9-2018
aggiornamenti all'articolo
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1. 
                       (Obiettivi e finalita) 
 
    1. La Repubblica riconosce e tutela il diritto di ogni persona ad
accedere a tutte le fonti di informazione e ai relativi servizi,  ivi
compresi  quelli  che  si   articolano   attraverso   gli   strumenti
informatici e telematici. 
    2. E' tutelato e garantito, in particolare, il diritto di accesso
ai servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione  e
ai servizi di pubblica utilita' da parte delle persone  disabili,  in
ottemperanza al principio di uguaglianza  ai  sensi  dell'articolo  3
della Costituzione.