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DECRETO LEGISLATIVO 11 novembre 2003, n. 333

Attuazione della direttiva 2000/52/CE, che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche, nonchè alla trasparenza finanziaria all'interno di talune imprese.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/12/2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/12/2007)
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vigente al 29/04/2024
Testo in vigore dal: 12-12-2003
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
  Visto l'articolo 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista  la  legge  30 luglio 2002, n. 180, recante delega al Governo
per  il recepimento della direttiva 2000/52/CE della Commissione, del
26 luglio  2000,  che  modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla
trasparenza  delle  relazioni  finanziarie  tra gli Stati membri e le
loro imprese pubbliche;
  Vista  la  legge  1° marzo  2002,  n.  39, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee, legge comunitaria 2001;
  Vista  la  direttiva  2000/52/CE  della  Commissione, del 26 luglio
2000,  che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza
delle  relazioni  finanziarie  tra gli Stati membri e le loro imprese
pubbliche  e  alla  trasparenza  finanziaria  all'interno  di  talune
imprese;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 18 luglio 2003;
  Acquisito  il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 7 novembre 2003;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del
Ministro  dell'economia  e  delle finanze, di concerto con i Ministri
degli  affari  esteri,  della  giustizia, delle attivita' produttive,
delle comunicazioni e delle infrastrutture e dei trasporti;

                              E m a n a

                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.
                              Finalita'
  1.  Il  presente  decreto  assicura  la trasparenza delle relazioni
finanziarie  tra i poteri pubblici e le imprese pubbliche mediante la
documentazione:
    a) delle  assegnazioni  di  risorse  pubbliche operate dai poteri
pubblici direttamente alle imprese pubbliche interessate;
    b) delle  assegnazioni  di  risorse pubbliche effettuate da parte
dei poteri pubblici tramite imprese pubbliche od enti finanziari;
    c) della utilizzazione effettiva di tali risorse pubbliche.
  2. Fatte salve le norme comunitarie specifiche, il presente decreto
assicura altresi' che la struttura finanziaria ed organizzativa delle
imprese  soggette  all'obbligo  di  tenere  una contabilita' separata
risulti  correttamente  documentata da tale contabilita', in modo che
emergano chiaramente:
    a) i costi e i ricavi relativi alle distinte attivita';
    b) i  metodi  dettagliati  con  i quali detti costi e ricavi sono
imputati o attribuiti alle distinte attivita'.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente   per  materia  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma  3 del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
              - L'art.   76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              - La  legge  23 agosto  1988, n. 400, reca: «Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del  Consiglio  dei  Ministri».  L'art.  14, comma 1, cosi'
          recita:
              «1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi
          dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente
          della   Repubblica   con   la   denominazione  di  «decreto
          legislativo»  e  con  l'indicazione,  nel  preambolo, della
          legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei
          Ministri   e   degli  altri  adempimenti  del  procedimento
          prescritti dalla legge di delegazione.».
              - La  legge  30 luglio  2002,  n. 180, reca: «Delega al
          Governo  per  il  recepimento  delle  direttive comunitarie
          1999/45/CE,     1999/74/CE,     1999/105/CE,    2000/52/CE,
          2001/109/CE, 2002/4/CE e 2002/25/CE.».
              - La  direttiva  2000/52/CE  e'  pubblicata  in GUCE n.
          L. 193 del 29 luglio 2000.
              - La  direttiva  80/723/CEE  e'  pubblicata  in GUCE n.
          L. 195 del 29 luglio 1980.