stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 29 agosto 2003, n. 239

Disposizioni urgenti per la sicurezza ((e lo sviluppo)) del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica.

note: Entrata in vigore del decreto: 29-8-2003.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L.27 ottobre 2003, n. 290 (in G.U. 28/10/2003, n.251).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/04/2023)
Testo in vigore dal: 29-10-2003
aggiornamenti all'articolo
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Considerato che le aggiornate analisi previsionali di settore sugli
effetti  del  perdurare  delle eccezionali condizioni meteorologiche,
che   interessano   l'Europa  e  l'Italia,  impongono  l'adozione  di
immediati  interventi  finalizzati alla salvaguardia delle condizioni
di sicurezza del sistema elettrico nazionale, al fine di garantire la
continuita' della fornitura di energia elettrica alle imprese ed alle
famiglie;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni  per  garantire la copertura del fabbisogno nazionale di
energia elettrica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 28 agosto 2003;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  delle  attivita'  produttive,  di  concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio;

                              E m a n a
                     il seguente decreto-legge:

                               Art. 1
                Modifiche temporanee delle condizioni
             di esercizio delle centrali termoelettriche

  1.  Al  fine di garantire la sicurezza di funzionamento del sistema
elettrico  nazionale,  assicurando la produzione in misura necessaria
alla  copertura  del  fabbisogno  nazionale, con decreto del Ministro
delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente
e  della  tutela  del  territorio,  ((fatto salvo quanto previsto dal
decreto  legislativo  23  aprile  2002, n. 110,)) ((fino al 30 giugno
2005))  e  su  motivata  e documentata segnalazione del Gestore della
rete  di  trasmissione  nazionale  S.p.A.,  puo'  essere  autorizzato
l'esercizio  temporaneo  di  ((singole))  centrali termoelettriche di
potenza  termica  superiore a 300 MW, inserite nei piani di esercizio
dello  stesso  Gestore,  anche  in  deroga  ai limiti di emissioni in
atmosfera  e  di  qualita'  dell'aria  fissati  nei  provvedimenti di
autorizzazione,  ovvero  derivanti  dall'applicazione del decreto del
Presidente  della  Repubblica  24  maggio  1988,  n. 203, nonche' dal
regolamento  di  cui  al  decreto  del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio 2 aprile 2002, n. 60.
  2.  Le  condizioni  di  esercizio  degli impianti di cui al comma 1
((rispettano  i)) valori limite di emissione previsti dalla normativa
dell'Unione  europea  e  per gli impianti di potenza termica nominale
inferiore  a  500  MW  dall'allegato  3,  lettera  B, del decreto del
Ministro  dell'ambiente  in  data  12  luglio  1990,  pubblicato  nel
supplemento  ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio
1990.
  3.  Per  le finalita' e con le procedure di cui al comma 1, fino al
((30  giugno  2005)), puo' essere determinato il limite relativo alla
temperatura  degli  scarichi termici di cui alla nota 1 della tabella
3,  allegato  5, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, come
modificato  ed  integrato  dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
258,  relativamente  agli  scarichi  derivanti  dall'esercizio  delle
centrali  termoelettriche  inserite  nei piani di esercizio di cui al
comma  1. (( Le disposizioni del presente comma non si applicano alla
laguna di Venezia)).