stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 8 luglio 2003, n. 235

Attuazione della direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori.

nascondi
vigente al 12/05/2024
Testo in vigore dal: 19-7-2005
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge 1° marzo 2002, n. 39, ed in particolare l'articolo
1, commi 1, 3 e 5;
  Vista   la  direttiva  2001/45/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  27 giugno  2001, che modifica la direttiva 89/655/CE
del  Consiglio  relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute
per  l'uso  delle  attrezzature  di  lavoro  da  parte dei lavoratori
durante il lavoro;
  Visto   il  decreto  legislativo  19  settembre  1994,  n.  626,  e
successive modificazioni;
  Viste  le  preliminari  deliberazioni  del  Consiglio dei Ministri,
adottate nelle riunioni del 12 marzo e del 23 maggio 2003;
  Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 luglio 2003;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del
Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche sociali, di concerto con i
Ministri  degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle
finanze,  della  salute,  delle attivita' produttive e per gli affari
regionali;

                              E m a n a

                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.

  1.  All'articolo  89, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre
1994,  n.  626,  e  successive  modificazioni,  di seguito denominato
«decreto legislativo», sono apportate le seguenti modifiche:
    a) alla  lettera  a)  dopo  le  parole:  «36, comma 8-ter,», sono
inserite le seguenti: «36-bis, commi 5, 6; 36-ter; 36-quater, commi 5
e 6; 36-quinquies, comma 2,»;
    b) dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
    «b-bis) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da euro 258
a  euro 1.032 per la violazione degli articoli 36-bis, commi 1, 2, 3,
4 e 7, 36-ter, 36-quater, commi 1, 3 e 4, 36-quinquies, comma 1.».
  2.  All'articolo  1,  primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica  7  gennaio  1956,  n.  164,  sono  aggiunte,  in fine, le
seguenti   parole:   «,   nonche'   dalle  disposizioni  del  decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.».
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge 1° marzo 2002, n. 39, ed in particolare l'articolo
1, commi 1, 3 e 5;
  Vista   la  direttiva  2001/45/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  27 giugno  2001, che modifica la direttiva 89/655/CE
del  Consiglio  relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute
per  l'uso  delle  attrezzature  di  lavoro  da  parte dei lavoratori
durante il lavoro;
  Visto   il  decreto  legislativo  19  settembre  1994,  n.  626,  e
successive modificazioni;
  Viste  le  preliminari  deliberazioni  del  Consiglio dei Ministri,
adottate nelle riunioni del 12 marzo e del 23 maggio 2003;
  Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 luglio 2003;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del
Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche sociali, di concerto con i
Ministri  degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle
finanze,  della  salute,  delle attivita' produttive e per gli affari
regionali;

                              E m a n a

                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.

  1.  All'articolo  89, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre
1994,  n.  626,  e  successive  modificazioni,  di seguito denominato
«decreto legislativo», sono apportate le seguenti modifiche:
    a) alla  lettera  a)  dopo  le  parole:  «36, comma 8-ter,», sono
inserite le seguenti: «36-bis, commi 5, 6; 36-ter; 36-quater, commi 5
e 6; 36-quinquies, comma 2,»;
    b) dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
    «b-bis) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da euro 258
a  euro 1.032 per la violazione degli articoli 36-bis, commi 1, 2, 3,
4 e 7, 36-ter, 36-quater, commi 1, 3 e 4, 36-quinquies, comma 1.».
  2.  All'articolo  1,  primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica  7  gennaio  1956,  n.  164,  sono  aggiunte,  in fine, le
seguenti   parole:   «,   nonche'   dalle  disposizioni  del  decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.».