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DECRETO LEGISLATIVO 8 luglio 2003, n. 235

Attuazione della direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori.

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Testo in vigore dal: 19-7-2005
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  legge 1° marzo 2002, n. 39, ed in particolare l'articolo
1, commi 1, 3 e 5;
  Vista   la  direttiva  2001/45/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  27 giugno  2001, che modifica la direttiva 89/655/CE
del  Consiglio  relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute
per  l'uso  delle  attrezzature  di  lavoro  da  parte dei lavoratori
durante il lavoro;
  Visto   il  decreto  legislativo  19  settembre  1994,  n.  626,  e
successive modificazioni;
  Viste  le  preliminari  deliberazioni  del  Consiglio dei Ministri,
adottate nelle riunioni del 12 marzo e del 23 maggio 2003;
  Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 luglio 2003;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del
Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche sociali, di concerto con i
Ministri  degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle
finanze,  della  salute,  delle attivita' produttive e per gli affari
regionali;

                              E m a n a

                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.

  1.  All'articolo  89, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre
1994,  n.  626,  e  successive  modificazioni,  di seguito denominato
«decreto legislativo», sono apportate le seguenti modifiche:
    a) alla  lettera  a)  dopo  le  parole:  «36, comma 8-ter,», sono
inserite le seguenti: «36-bis, commi 5, 6; 36-ter; 36-quater, commi 5
e 6; 36-quinquies, comma 2,»;
    b) dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
    «b-bis) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da euro 258
a  euro 1.032 per la violazione degli articoli 36-bis, commi 1, 2, 3,
4 e 7, 36-ter, 36-quater, commi 1, 3 e 4, 36-quinquies, comma 1.».
  2.  All'articolo  1,  primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica  7  gennaio  1956,  n.  164,  sono  aggiunte,  in fine, le
seguenti   parole:   «,   nonche'   dalle  disposizioni  del  decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.».
          Avvertenza:
              Il  testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  commi  2  e  3 del testo unico delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28 dicembre  1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
              Per  le  direttive  CEE  vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee).

          Note al titolo:
              -  Il  testo  della direttiva 2001/45/CE (Direttiva del
          Parlamento   europeo   e  del  Consiglio  che  modifica  la
          direttiva  89/655/CEE  del  Consiglio relativa ai requisiti
          minimi   di   sicurezza   e   di  salute  per  l'uso  delle
          attrezzature  di  lavoro da parte dei lavoratori durante il
          lavoro.  Seconda  direttiva  particolare ai sensi dell'art.
          16,  paragrafo  1, della direttiva 89/391/CEE e' pubblicato
          nella  Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea 19 luglio
          2001, n. L 195.
              -  Il  testo  della direttiva 89/655/CEE (Direttiva del
          Consiglio  relativa  ai  requisiti minimi di sicurezza e di
          salute  per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei
          lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare
          ai   sensi   dell'art.  16,  paragrafo  1  della  direttiva
          89/391/CEE)  e'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della
          Comunita' europea 30 dicembre 1989, n. L 393.

          Note alle premesse:
              - Il  testo  dell'art.  76  della  Costituzione  e'  il
          seguente:
              «Art.  76.  L'esercizio  della funzione legislativa non
          puo'  essere  delegato al Governo se non con determinazione
          di  principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per tempo
          limitato e per oggetti definiti.».
              - L'art.   87,   comma   quinto,   della   Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              - Il  testo  dell'art.  1,  commi  1, 3 e 5 della legge
          1° marzo  2002,  n.  39  (Disposizioni per l'adempimento di
          obblighi   derivanti   dall'appartenenza  dell'Italia  alle
          Comunita' europee. Legge comunitaria 2001), e' il seguente:
              «Art.   1   (Delega  al  Governo  per  l'attuazione  di
          direttive  comunitari).  -  1.  Il  Governo  e' delegato ad
          emanare,  entro il termine di un anno dalla data di entrata
          in  vigore  della  presente  legge,  i  decreti legislativi
          recanti  le  norme  occorrenti  per  dare  attuazione  alle
          direttive  comprese  negli elenchi di cui agli allegati A e
          B.
              2. (Omissis).
              3.   Gli   schemi   dei   decreti  legislativi  recanti
          attuazione  delle  direttive  comprese  nell'elenco  di cui
          all'allegato  B  nonche', qualora sia previsto il ricorso a
          sanzioni   penali,  quelli  relativi  all'attuazione  delle
          direttive  elencate  nell'allegato  A, sono trasmessi, dopo
          l'acquisizione  degli  altri  pareri  previsti dalla legge,
          alla  Camera  dei  deputati  e  al  Senato della Repubblica
          perche'  su  di  essi  sia  espresso, entro quaranta giorni
          dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi
          parlamentari.  Decorso  tale termine i decreti sono emanati
          anche  in  mancanza del parere. Qualora il termine previsto
          per  il parere dei competenti organi parlamentari scada nei
          trenta   giorni  che  precedono  la  scadenza  dei  termini
          previsti  ai  commi  1 o 4 o successivamente, questi ultimi
          sono prorogati di novanta giorni.
              4. (Omissis).
              5. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
          comma,    della   Costituzione,   i   decreti   legislativi
          eventualmente   adottati   nelle   materie   di  competenza
          legislativa  regionale e provinciale entrano in vigore, per
          le  regioni  e province autonome nelle quali non sia ancora
          in  vigore la propria normativa di attuazione, alla data di
          scadenza  del  termine  stabilito  per  l'attuazione  della
          rispettiva   normativa   comunitaria   e  perdono  comunque
          efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della
          normativa  di  attuazione  di  ciascuna regione e provincia
          autonoma.».
              - Per  i  riferimenti della citata direttiva 2001/45/CE
          si veda nota al titolo.
              - Il  testo  del decreto legislativo 19 settembre 1994,
          n.  626 (Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE,
          89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE,
          90/679/CEE,  93/88/CEE,  95/63/CE,  97/42,  98/24  e  99/38
          riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute
          dei  lavoratori  durante  il  lavoro),  e' pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  12 novembre  1994, n. 265, supplemento
          ordinario.
          Note all'art. 1:
              - Il  testo  dell'art.  89, comma 2, del citato decreto
          legislativo  n.  626 del 1994, come modificato dal presente
          decreto, e' il seguente:
              «Art. 89 (Contravvenzioni commesse dai datori di lavoro
          e dai dirigenti). - 1. (Omissis).
              2. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti:
                a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da
          lire  tre  milioni  a  lire  otto milioni per la violazione
          degli articoli 4, comma 5, lettere b), d), e), h), l), n) e
          q);  7,  comma  2;  12,  commi 1, lettere d) ed e) e 4; 15,
          comma  1;  22,  commi  da 1 a 5; 30, commi 3, 4, 5 e 6; 31,
          commi  3 e 4; 32; 35, commi 1, 2, 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater
          e   5;  36,  comma  8-ter,  36-bis,  commi  5,  6;  36-ter;
          36-quater,  commi 5 e 6; 36-quinquies, comma 2; 38; 41; 43,
          commi  3,  4, lettere a), b), d) e g) e 5; 48; 49, comma 2;
          52,  comma  2;  54;  55,  commi  1, 3 e 4; 56, comma 2; 58;
          72-quater,  commi  da  1 a 3, 6 e 7; 72-sexies; 72-septies;
          72-novies,  commi  1, 3, 4 e 5; 72-decies, comma 7; 62; 63,
          comma 3; 64; 65, comma 1; 66, comma 2; 67, commi 1 e 2; 68;
          69,  commi  1, 2 e 5, lettera b); 77, comma 1; 78, comma 2;
          79;  80, comma 1; 81, commi 2 e 3; 82; 83; 85, comma 2; 86,
          commi 1 e 2;
                b) con   l'arresto  da  due  a  quattro  mesi  o  con
          l'ammenda  da  lire un milione a lire cinque milioni per la
          violazione  degli  articoli 4, commi 4, lettere b) e c), 5,
          lettere  c),  f), g), i), m) e p); 7, commi 1 e 3; 9, comma
          2;  10; 12, comma 1, lettere a), b) e c); 21; 37; 43, comma
          4,  lettere  c),  e)  ed  f); 49, comma 1; 56, comma 1; 57;
          72-octies,  commi  1, 2 e 3, 72-decies, commi 1, 2, 3, e 5;
          66, commi 1 e 4; 67, comma 3; 70, comma 1; 76, commi 1, 2 e
          3; 77, comma 4; 84, comma 2; 85, commi 1 e 4; 87, commi 1 e
          2;
                b-bis)  con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda
          da   euro   258  a  euro  1.032  per  la  violazione  degli
          articoli 36-bis,  commi  1,  2, 3, 4, 7; 36-ter; 36-quater,
          commi 1, 3, 4; 36-quinquies, comma 1.».
              - Il  testo  dell'art.  1, primo comma, del decreto del
          Presidente  della  Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164 (Norme
          per   la  prevenzione  degli  infortuni  sul  lavoro  nelle
          costruzioni),  come  modificato dal presente decreto, e' il
          seguente:
              «Art.  1  (Attivita).  - La prevenzione degli infortuni
          sul  lavoro  nelle  costruzioni e' regolata dalle norme del
          presente  decreto  e,  per  gli argomenti non espressamente
          disciplinati,  da  quelle  del decreto del Presidente della
          Repubblica   27 aprile   1955,   n.   547,   nonche'  dalle
          disposizioni  del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
          626, e successive modificazioni.».