stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 9 luglio 2003, n. 215

Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica.

note: Entrata in vigore del decreto: 27-8-2003 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/01/2022)
nascondi
vigente al 29/04/2024
Testo in vigore dal: 27-8-2003
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Vista  la  direttiva  2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000,
sull'attuazione  del  principio  della  parita' di trattamento fra le
persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica;
  Visto  l'articolo  29  della  legge  1°  marzo  2002,  n. 39, ed in
particolare l'allegato B;
  Visto  il  testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato
con  decreto  legislativo  25  luglio  1998,  n.  286,  e  successive
modificazioni;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 28 marzo 2003;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 3 luglio 2003;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le  politiche comunitarie, del
Ministro  del  lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per le
pari  opportunita',  di concerto con il Ministro degli affari esteri,
con  il  Ministro  della  giustizia e con il Ministro dell'economia e
delle finanze;

                                Emana

                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1.

                               Oggetto

  1. Il presente decreto reca le disposizioni relative all'attuazione
della  parita'  di trattamento tra le persone indipendentemente dalla
razza   e   dall'origine  etnica,  disponendo  le  misure  necessarie
affinche'  le differenze di razza o di origine etnica non siano causa
di  discriminazione,  anche  in un'ottica che tenga conto del diverso
impatto che le stesse forme di discriminazione possono avere su donne
e  uomini,  nonche'  dell'esistenza  di forme di razzismo a carattere
culturale e religioso.
          Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni
          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,
          approvato  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          28 dicembre  1985,  n.  1092, al solo fine di facilitare la
          lettura  delle  disposizioni di legge alle quali e' operato
          il  rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti.
              -  Per  le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (G.U.C.E).

          Nota al titolo:

              -  Il  testo  della direttiva 2000/43/CE (Direttiva del
          Consiglio   che   attua   il  principio  della  parita'  di
          trattamento  fra le persone indipendentemente dalla razza e
          dall'origine etnica) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          della Comunita' europea 19 luglio 2000, n. L 180.

          Note alle premesse:

              -  L'art.  76  della  Costituzione  regola la delega il
          Governo   dell'esercizio   della   funzione  legislativa  e
          stabilisce   che   essa   non  puo'  avvenire  se  non  con
          determinazione  di  principi e criteri direttivi e soltanto
          per tempo limitato e per oggetti definiti.
              -   L'art.   87,   comma   quinto,  della  Costituzione
          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge e i regolamenti.
              -  Per  il  testo  della citata Direttiva 2000/43/CE si
          veda nota al titolo.
              -  Il  testo dell'art. 29 della legge 1° marzo 2002, n.
          39  (Disposizioni  per  l'adempimento di obblighi derivanti
          dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge
          comunitaria 2001), e' il seguente:
              «Art.  29  (Attuazione  della direttiva 2000/43/CE, che
          attua  il  principio  della  parita'  di trattamento fra le
          persone   indipendentemente   dalla  razza  e  dall'origine
          etnica).  -  1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il
          termine  e con le modalita' di cui all'art. 1, commi 1 e 2,
          uno  o  piu'  decreti  legislativi al fine di dare organica
          attuazione  alla  direttiva  2000/43/CE  del Consiglio, del
          29 giugno  2000, e di coordinare le disposizioni vigenti in
          materia  di  garanzie  contro  le discriminazioni per cause
          direttamente  o  indirettamente  connesse  con  la  razza o
          l'origine   etnica,   anche   attraverso   la   modifica  e
          l'integrazione delle norme in materia di garanzie contro le
          discriminazioni,  ivi  compresi  gli  articoli 43  e 44 del
          testo  unico  delle  disposizioni concernenti la disciplina
          dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
          di  cui  al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nel
          rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
                a) assicurare il rispetto del principio della parita'
          di trattamento fra le persone, garantendo che le differenze
          di   razza   od   origine   etnica   non   siano  causa  di
          discriminazione,  in  un'ottica che tenga conto del diverso
          impatto  che  le  stesse forme di razzismo possono avere su
          donne  e  uomini,  dell'esistenza di forme di razzismo e di
          forme  di discriminazione a carattere culturale e religioso
          mirate  in modo particolare alle donne, e dell'esistenza di
          discriminazioni  basate  sia  sul  sesso sia sulla razza od
          origine etnica;
                b) definire   la   nozione  di  discriminazione  come
          «diretta»  quando,  a  causa  della  sua  razza  od origine
          etnica,  una  persona  e'  trattata  meno favorevolmente di
          quanto  sia,  sia  stata o sarebbe trattata un'altra in una
          situazione  analoga; definire la nozione di discriminazione
          come  «indiretta» quando una disposizione, un criterio, una
          prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente
          neutri  mettono persone di una determinata razza od origine
          etnica  in una posizione di particolare svantaggio rispetto
          ad  altre  persone,  salvo che tale disposizione, criterio,
          prassi,  atto,  patto o comportamento siano giustificati da
          ragioni  oggettive,  non  basate  sulle  suddette  qualita'
          ovvero,  nel  caso  di  attivita'  di  lavoro o di impresa,
          riguardino   requisiti   essenziali   alloro   svolgimento;
          nell'ambito  delle predette definizioni sono comunque fatte
          salve  le  disposizioni  che  disciplinano l'ingresso ed il
          soggiorno  dei  cittadini dei Paesi terzi e il loro accesso
          all'occupazione   e   all'impiego;   prevedere   che  siano
          considerate  come  discriminazioni anche le molestie quando
          venga  posto  in  essere,  per motivi di razza o di origine
          etnica,  un  comportamento indesiderato che persista, anche
          quando e' stato inequivocabilmente dichiarato dalla persona
          che   lo   subisce   come  offensivo,  cosi'  pregiudicando
          oggettivamente  la  sua dignita' e liberta', ovvero creando
          un clima di intimidazione nei suoi confronti;
                c) promuovere  l'eliminazione di ogni discriminazione
          diretta  e  indiretta  e  prevedere  l'adozione  di  misure
          specifiche,  ivi  compresi  progetti  di  azioni  positive,
          dirette  ad evitare o compensare svantaggi connessi con una
          determinata razza od origine etnica;
                d) prevedere   l'applicazione   del  principio  della
          parita'  di  trattamento  senza  distinzione  di  razza  od
          origine  etnica  sia  nel  settore pubblico sia nel settore
          privato,  assicurando  che,  ferma  restando  la  normativa
          sostanziale   di   settore,  la  tutela  giurisdizionale  e
          amministrativa  sia azionabile quando le discriminazioni si
          verificano nell'ambito delle seguenti aree:
                  1)  condizioni  di  accesso  all'occupazione  e  al
          lavoro  sia  dipendente che autonomo, compresi i criteri di
          selezione,   le   condizioni  di  assunzione,  nonche'  gli
          avanzamenti di carriera;
                  2) accesso a tutti i tipi e livelli di orientamento
          e     formazione     professionale,    perfezionamento    e
          riqualificazione    professionale,   inclusi   i   tirocini
          professionali;
                  3)  occupazione e condizioni di lavoro, comprese le
          condizioni di licenziamento e la retribuzione;
                  4)  attivita' prestata presso le organizzazioni dei
          lavoratori   o   dei   datori  di  lavoro  e  accesso  alle
          prestazioni erogate da tali organizzazioni;
                  5)   protezione   sociale,  compresa  la  sicurezza
          sociale;
                  6) assistenza sanitaria;
                  7) prestazioni sociali;
                  8) istruzione;
                  9)  accesso a beni e servizi e alla loro fornitura,
          incluso l'alloggio;
                e) riconoscere   la   legittimazione   ad  agire  nei
          procedimenti  giurisdizionali  e  amministrativi  anche  ad
          associazioni  rappresentative  degli  interessi  lesi dalla
          discriminazione,   su  delega  della  persona  interessata;
          prevedere che, in caso di discriminazione collettiva, anche
          quando  non siano individuabili in modo immediato e diretto
          le  persone  lese  dalla  discriminazione, la domanda possa
          essere proposta dalle suddette associazioni;
                f) prevedere   criteri   oggettivi   che   dimostrino
          l'effettiva  rappresentativita'  delle  associazioni di cui
          alla lettera e);
                g) prevedere  che  quando  la  persona che si ritiene
          lesa    dalla    discriminazione   fornisce   all'autorita'
          giudiziaria  elementi di fatto idonei a fondare, in termini
          gravi,  precisi  e concordanti, l'indizio dell'esistenza di
          una   discriminazione   diretta   o  indiretta,  spetti  al
          convenuto  l'onere  della  prova  sull'insussistenza  della
          discriminazione;   tale   onere   non  e'  previsto  per  i
          procedimenti penali;
                h) prevedere  le  misure necessarie per proteggere le
          persone  da  trattamenti  o  conseguenze sfavorevoli, quale
          reazione  a  un  reclamo  o a un'azione volta a ottenere il
          rispetto del principio di parita' di trattamento;
                i) prevedere  l'istituzione  nell'anno 2003 presso il
          Dipartimento  per le pari opportunita' della Presidenza del
          Consiglio  dei  ministri  di  un  ufficio di controllo e di
          garanzia  della  parita' di trattamento e dell'operativita'
          degli  strumenti  di  garanzia,  diretto da un responsabile
          nominato  dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un
          Ministro   da   lui   delegato,  che  svolga  attivita'  di
          promozione    della    parita'   e   di   rimozione   delle
          discriminazioni  fondate sulla razza o sull'origine etnica,
          in particolare attraverso:
                  1)  l'assistenza  indipendente  alle  persone  lese
          dalle  discriminazioni  nei  procedimenti giurisdizionali o
          amministrativi intrapresi;
                  2)  lo  svolgimento  di  inchieste  indipendenti in
          materia  di discriminazione, nel rispetto delle prerogative
          e delle funzioni dell'autorita' giudiziaria;
                  3)   la   promozione  dell'adozione,  da  parte  di
          soggetti  pubblici  o  privati,  di  misure specifiche, ivi
          compresi  progetti  di azioni positive, dirette a evitare o
          compensare  svantaggi connessi con una determinata razza od
          origine etnica;
                  4)  la  formulazione di pareri e la formulazione di
          proposte di modifica della normativa vigente in materia;
                  5)  la formulazione di raccomandazioni su questioni
          connesse  con  le  discriminazioni  fondate  sulla  razza o
          sull'origine etnica;
                  6)   la  redazione  di  una  relazione  annuale  al
          Parlamento  sull'applicazione  del  principio di parita' di
          trattamento  e  sull'operativita'  dei meccanismi di tutela
          contro   le   discriminazioni   fondate   sulla   razza   o
          sull'origine  etnica,  nonche'  di una relazione annuale al
          Presidente del Consiglio dei ministri sull'attivita' svolta
          nell'anno precedente;
                  7)  la  diffusione delle informazioni relative alle
          disposizioni  vigenti  in materia di parita' di trattamento
          fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine
          etnica;
                l)  prevedere  che  l'ufficio  di cui alla lettera i)
          possa avvalersi anche di personale di altre amministrazioni
          pubbliche, ivi compresi magistrati e avvocati e procuratori
          dello Stato, nonche' di esperti e di consulenti.
                  2.     All'onere     derivante     dall'istituzione
          dell'ufficio  di  cui al comma 1, lettere i) e l), valutato
          in  2.035.357  euro annui a decorrere dal 2003, si provvede
          ai sensi dell'art. 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183.
                  3.   Fatto  salvo  quanto  previsto  dal  comma  2,
          l'applicazione  dei  criteri  e  dei principi enunciati nel
          presente  articolo  non  comporta  oneri  aggiuntivi per il
          bilancio dello Stato.
                  4.  Gli  schemi  di  decreto  legislativo di cui al
          presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e
          al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso,
          entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il parere
          dei  competenti  organi  parlamentari.  Decorso inutilmente
          tale  termine, i decreti sono emanati anche in mancanza del
          parere parlamentare.».
              - Il testo dell'allegato B della citata legge n. 39 del
          2002, e' il seguente:

          «Allegato B (Articolo 1, commi 1 e 3)

              93/104/CE   del   Consiglio,   del   23 novembre  1993,
          concernente  taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario
          di lavoro.
              94/45/CE   del   Consiglio,   del   22 settembre  1994,
          riguardante  l'istituzione di un comitato aziendale europeo
          o  di  una  procedura per l'informazione e la consultazione
          dei  lavoratori  nelle  imprese  e nei gruppi di imprese di
          dimensioni comunitarie.
              96/61/CE  del  Consiglio,  del 24 settembre 1996, sulla
          prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.
              1999/31/CE  del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa
          alle discariche di rifiuti.
              1999/42/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          7 giugno    1999,   che   istituisce   un   meccanismo   di
          riconoscimento    delle   qualifiche   per   le   attivita'
          professionali     disciplinate     dalle    direttive    di
          liberalizzazione   e   dalle   direttive   recanti   misure
          transitorie   e   che   completa  il  sistema  generale  di
          riconoscimento delle qualifiche.
              1999/63/CE  del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa
          all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della
          gente  di  mare  concluso  dall'Associazione armatori della
          Comunita'  europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati
          dei trasportatori dell'Unione europea (FST).
              1999/64/CE  della  Commissione, del 23 giugno 1999, che
          modifica  la  direttiva 90/388/CEE al fine di garantire che
          le  reti di telecomunicazioni e le reti televisive via cavo
          appartenenti  ad  un  unico  proprietario  siano gestite da
          persone giuridiche distinte.
              1999/92/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          16 dicembre  1999, relativa alle prescrizioni minime per il
          miglioramento  della  tutela della sicurezza e della salute
          dei  lavoratori  che  possono  essere esposti al rischio di
          atmosfere  esplosive (quindicesima direttiva particolare ai
          sensi   dell'art.   16,   paragrafo   1,   della  direttiva
          89/391/CEE).
              2000/13/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          20 marzo    2000,    relativa   al   ravvicinamento   delle
          legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura
          e  la  presentazione  dei  prodotti  alimentari, nonche' la
          relativa pubblicita'.
              2000/26/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          16 maggio   2000,   concernente   il  ravvicinamento  delle
          legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione
          della  responsabilita' civile risultante dalla circolazione
          di  autoveicoli  e  che  modifica le direttive 73/239/CEE e
          88/357/CEE  del  Consiglio  (quarta direttiva assicurazione
          autoveicoli).
              2000/31/CE  del  Parlamento  europeo  e  del Consiglio,
          dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei
          servizi della societa' dell'informazione, in particolare il
          commercio  elettronico, nel mercato interno («direttiva sul
          commercio elettronico»).
              2000/34/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          22 giugno  2000,  che  modifica  la direttiva 93/104/CE del
          Consiglio  concernente  taluni  aspetti dell'organizzazione
          dell'orario  di  lavoro, al fine di comprendere i settori e
          le attivita' esclusi dalla suddetta direttiva.
              2000/35/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          29 giugno  2000,  relativa  alla  lotta contro i ritardi di
          pagamento nelle transazioni commerciali.
              2000/36/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          23 giugno   2000,  relativa  ai  prodotti  di  cacao  e  di
          cioccolato destinati all'alimentazione umana.
              2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua
          il  principio  della  parita' di trattamento fra le persone
          indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica.
              2000/53/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          18 settembre 2000, relativa ai veicoli fuori uso.
              2000/59/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          27 novembre   2000,  relativa  agli  impianti  portuali  di
          raccolta  per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del
          carico.
              2000/75/CE  del  Consiglio,  del  20 novembre 2000, che
          stabilisce  disposizioni specifiche relative alle misure di
          lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini.
              2000/77/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          14 dicembre 2000, recante modifica della direttiva 95/53/CE
          del    Consiglio    che    fissa    i   principi   relativi
          all'organizzazione  dei  controlli  ufficiali  nel  settore
          dell'alimentazione animale.
              2000/78/CE  del  Consiglio,  del  27 novembre 2000, che
          stabilisce un quadro generale per la parita' di trattamento
          in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.
              2000/79/CE   del   Consiglio,   del  27 novembre  2000,
          relativa      all'attuazione      dell'accordo      europeo
          sull'organizzazione  dell'orario  dilavoro del personale di
          volo  nell'aviazione  civile  concluso  da  Association  of
          European   Airlines   (AEA),  European  Transport  Workers'
          Federation   (ETF),  European  Cockpit  Association  (ECA),
          European  Regions Airline Association (ERA) e International
          Air Carrier Association (IACA).
              2001/12/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          26 febbraio  2001, che modifica la direttiva 91/440/CEE del
          Consiglio    relativa    allo   sviluppo   delle   ferrovie
          comunitarie.
              2001/13/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          26 febbraio2001,  che  modifica  la  direttiva 95/18/CE del
          Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie.
              2001/14/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          26 febbraio   2001,   relativa   alla   ripartizione  della
          capacita'  di  infrastruttura  ferroviaria, all'imposizione
          dei  diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria
          e alla certificazione di sicurezza.
              2001/15/CE  della  Commissione,  del  15 febbraio 2001,
          sulle   sostanze   che  possono  essere  aggiunte  a  scopi
          nutrizionali  specifici ai prodotti alimentari destinati ad
          un'alimentazione particolare.
              2001/16/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          19 marzo  2001,  relativa all'interoperabilita' del sistema
          ferroviario transeuropeo convenzionale.
              2001/18/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          12 marzo  2001,  sull'emissione deliberata nell'ambiente di
          organismi   geneticamente   modificati   e  che  abroga  la
          direttiva 90/220/CEE del Consiglio.
              2001/19/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          14 maggio  2001,  che  modifica  le  direttive  89/48/CEE e
          92/51/CEE  del  Consiglio  relative  al sistema generale di
          riconoscimento   delle   qualifiche   professionali   e  le
          direttive  77/452/CEE,  77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE,
          78/1026/CEE,     78/1027/CEE,    80/154/CEE,    80/155/CEE,
          85/384/CEE,   85/432/CEE,   85/433/CEE   e   93/16/CEE  del
          Consiglio   concernenti   le   professioni   di  infermiere
          responsabile     dell'assistenza     generale,    dentista,
          veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico.
              2001/23/CE    del   Consiglio,   del   12 marzo   2001,
          concernente  il  ravvicinamento  delle  legislazioni  degli
          Stati  membri  relative  al  mantenimento  dei  diritti dei
          lavoratori   in   caso  di  trasferimenti  di  imprese,  di
          stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti.
              2001/29/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          22 maggio  2001,  sull'armonizzazione di taluni aspetti del
          diritto  d'autore  e  dei  diritti  connessi nella societa'
          dell'informazione.
              2001/42/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di
          determinati piani e programmi sull'ambiente.
              2001/45/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          27 giugno  2001,  che  modifica la direttiva 89/655/CEE del
          Consiglio  relativa  ai  requisiti minimi di sicurezza e di
          salute  per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei
          lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare
          ai   sensi  dell'art.  16,  paragrafo  1,  della  direttiva
          89/391/CEE).
              2001/46/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          23 luglio   2001,  recante  modificazione  della  direttiva
          95/53/CE  del  Consiglio  che  fissa  i  principi  relativi
          all'organizzazione  dei  controlli  ufficiali  nel  settore
          dell'alimentazione  animale  e  delle direttive 70/524/CEE,
          96/25/CE    e    1999/29/CE    del    Consiglio,   relative
          all'alimentazione animale.
              2001/65/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          27 settembre  2001,  che  modifica le direttive 78/660/CEE,
          83/349/CEE  e  86/635/CEE  per quanto riguarda le regole di
          valutazione  per  i  conti  annuali e consolidati di taluni
          tipi  di  societa' nonche' di banche e di altre istituzioni
          finanziarie.
              2001/77/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          27 settembre  2001, sulla promozione dell'energia elettrica
          prodotta  da  fonti  energetiche  rinnovabili  nel  mercato
          interno dell'elettricita'.
              2001/84/CE  del Parlamento europeo e del Consiglio, del
          27 settembre  2001,  relativa  al  diritto  dell'autore  di
          un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale.
              2001/86/CE  del  Consiglio,  dell'8 ottobre  2001,  che
          completa  lo  statuto  della  societa'  europea  per quanto
          riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.
              -  Il  testo del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
          286   (testo   unico   delle  disposizioni  concernenti  la
          disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
          straniero),   e'   pubblicato   nella   Gazzetta  Ufficiale
          18 agosto 1998, n. 191, S.O.